VOLPINO UCCISO AL PARCO DA ALTRI CANI: GIUDICE, NO AL DANNO MORALE


Seguendo un orientamento delle Sezioni unite civili, il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) ha negato il risarcimento del danno morale ed esistenziale a una signora che si era vista uccidere al parco il suo cagnolino, un volpino, da due maremmani. La sentenza è del 12 gennaio 2011.
Per il Giudice di merito, il risarcimento non trova fondamento nel vigente ordinamento costituzionale, come già evidenziato dalle Sezioni Unite della Cassazione. In sostanza, il danno non patrimoniale (morale, esistenziale, biologico) può essere riconosciuto solo in caso di violazione di un diritto costituzionalmente protetto.
Sul punto si legge nella sentenza che "in tale prospettiva la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (che superi cioè la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi a fastidi o sia addirittura immaginario)". Ciò precisato, il Giudice ritiene "che, nella specie, non sussista un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, tanto che la perdita da animale d'affezione è stata proprio indicata in maniera esemplificativa, dalle Sezioni Unite".
Non sono stati giudicati suscettibili di "alterare il modo di esistere delle persone", le motivazioni addotte dalla proprietaria che si è limitata a dedurre di aver utilizzato il proprio cane nell'ambito di una pet therapy (con ciò lasciando sottintendere la sussistenza di un rapporto non solo affettivo ma anche terapeutico con la propria bestiola), senza tuttavia corroborare in alcun modo sul versante probatorio il proprio assunto".

da AnmviOggi.it

CANE INCUSTODITO, AUTOMOBILISTA CHE NON SI FERMA E' CORRESPONSABILE

Deve risarcire i danni insieme al proprietario del cane l'automobilista che, per evitare l'animale, provoca un incidente. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Perugia con una sentenza che riforma parzialmente la decisione del Tribunale.
L'automobilista, correndo su una strada poco illuminata, aveva visto attraversare un setter incustodito e non aveva rallentato. Poi lo aveva preso e, nell'impatto, aveva provocato un incidente con una macchina che sopraggiungeva.
Per questo i giudici hanno escluso che la responsabilità di tutto l'accaduto potesse attribuirsi solo al proprietario del setter. In particolare hanno affermato che in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 primo comma cod. civ., anche nel caso che il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente, in quanto l'art. 2054 cod. civ. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione. (fonte: cassazione.net)
In sostanza in applicazione di tale principio, la Corte di Appello di Perugia in parziale modifica della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva del proprietario dell'animale, ha affermato nei confronti di un terzo danneggiato la responsabilità concorrente anche del conducente del veicolo, rilevando che quest'ultimo non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro con l'animale.

da AnmviOggi.it

CASSAZIONE: CANE DI FAMIGLIA, TUTTI PAGANO I DANNI SE MORDE


I danni provocati dal cane di famiglia li pagano tutti i componenti del clan che si trovano a spasso con il quattrozampe mentre, privo di guinzaglio e museruola, morde uno sfortunato passante. A nulla serve che il legittimo proprietario dell'animale, presente anch'egli al momento dell'aggressione culminata nella dolorosa morsicatura, chieda di essere condannato solo lui. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 8875 che ha confermato la condanna a carico di due coniugi marchigiani per il morso dato dal cane della moglie, esclusiva proprietaria dell'indocile bestiola, mentre la coppia era a spasso con l'animale lasciato libero. In sostanza i supremi giudici spiegano che, di fatto, tutti i componenti del nucleo familiare nel quale vive un cane hanno con lui una "relazione di possesso" che li obbliga a "non lasciarlo libero e a custodirlo con le debite cautele". Dunque, per evitare di essere chiamati a pagare - anche con la fedina penale - i danni provocati da un cane inquieto non basta dire di non esserne i proprietari. Bisogna solo tenerlo al guinzaglio.
Nel caso in questione, la Suprema Corte ha confermato la responsabilità per il reato di lesioni colpose di Antonio L. e di sua moglie Bambina D.N. il cui cane, portato a spasso dalla coppia, aveva morso alla gamba destra Maria Luisa P., una passante che riportò una ferita con prognosi di dieci giorni di guarigione. Nonostante l'animale appartenesse solo a Bambina, il giudice di pace di Ripatransone, e poi il Tribunale di Fermo, comminarono alla coppia una multa di 300 euro, oltre a 500 euro da versare subito a Maria Luisa come prima tranche del risarcimento danni. Senza successo, anche in Cassazione, il marito di Bambina ha esibito la documentazione che attestava che la proprietaria del cane era solo la moglie. Nulla da fare.
"L'animale viveva in famiglia e, dunque, entrambi i coniugi avevano un potere di fatto su di lui", avevano "correttamente" stabilito i giudici di merito, osserva la Suprema Corte.
(ANSA)

DIVIETO ANIMALI IN CONDOMINIO, SOLO REGOLAMENTO CONTRATTUALE PUO' PREVEDERLO


Corte di Cassazione conferma orientamento maggioritario.


Una controversia avente ad oggetto la possibilità di tenere animali nell’appartamento in condominio offre alla Corte di cassazione l’occasione di tornare ad occuparsi dell’approvazione e modifica del regolamento condominiale di natura “contrattuale”.

Le clausole del regolamento che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà incidono sui diritti dei condomini, venendo a costituire su queste ultime una vera e propria “servitù reciproca”.

Ne consegue che tali disposizioni hanno natura contrattuale e, dunque, vanno approvate e possono essere modificate solo con il consenso unanime dei condomini.

Più in particolare, secondo i giudici di legittimità l’unica fonte che giustifica atti dispositivi che limitano i diritti esclusivi di ciascun comproprietario va necessariamente individuata nella “volontà” dei singoli.

La possibilità di imporre limiti all’esercizio della proprietà esclusiva, dunque, esorbita dalle attribuzioni dell’assemblea, alla quale è conferito il solo potere regolamentare di gestione della cosa comune, provvedendo a disciplinarne l’uso e il godimento.

Il divieto di tenere animali domestici negli appartamenti condominiali, pertanto, limitando il diritto esclusivo di ciascuno, non può essere contenuto negli ordinari regolamenti approvati a maggioranza semplice, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi in via esclusiva (Cass. civ. n. 12028/93).

Alla luce di tali considerazioni, è stata confermata la nullità della delibera con la quale l’assemblea aveva disposto la modifica del regolamento nella parte in cui era previsto il divieto di tenere in casa e in qualsiasi spazio comune condominiale animali di qualsiasi genere, dovendo tale delibera essere necessariamente approvata all’unanimità e non a maggioranza semplice.

Avv. Giuseppe D. Nuzzo - diritto.net


SVIZZERA NON PAGA TASSA. LE UCCIDONO IL CANE


La precisione svizzera non ha più confini: una cittadina italiana s'è vista sequestrare e poi sopprimere il barboncino solo perché aveva dimenticato di pagare la tassa locale sugli animali. Un'imposta di 50 franchi svizzeri (38 euro) che la signora non aveva pagato per una dimenticanza. A nulla sono valsi i tentativi di pagare subito la sanzione: gli agenti municipali di Reconvillier hanno preso l'animale per farlo abbattere dai veterinari comunali.

La notizia ovviamente ha lasciato basiti gli animalisti. La "punizione" era stata però annunciata da Flavio Torti, primo cittadino di Reconvilier, un piccolo comune del Giura bernese di 2.400 abitanti. Prendendo spunto da uno studio della commissione finanze comunale, il sindaco si era accorto che tra le tasse più evase nella sua giurisdizione c'era appunto quella relativa al possesso dei cani.

Ed ecco a dicembre arrivare una lettera che intimava ai morosi a saldare quanto dovuto pena la soppressione dell'animale. A nulla sono valse le proteste delle associazioni animaliste: "Non faremo dietrofront, sarebbe come dare ragione agli evasori", ha detto Torti. E il primo a cadere in questa strana battaglia "civile" è un povero barboncino. Per di più mezzo italiano.

da Tgcom.it