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<title>Sentenze - EmergenzAnimali.com</title><link>http://www.emergenzanimali.com/home.html</link><description>Sentenze - EmergenzAnimali.com</description><dc:language>it-it</dc:language><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:rights>Copyright 2007 EmergenzAnimali</dc:rights><dc:date>2011-04-03T13:31:18+02:00</dc:date><admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.realmacsoftware.com/" />
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<lastBuildDate>Wed, 20 May 2009 14:19:16 +0200</lastBuildDate><item><title>VOLPINO UCCISO AL PARCO DA ALTRI CANI: GIUDICE&#x2c; NO AL DANNO MORALE</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>None</category><dc:date>2011-04-03T13:31:18+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/page5.html#unique-entry-id-64</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/page5.html#unique-entry-id-64</guid><content:encoded><![CDATA[<br />Seguendo un orientamento delle Sezioni unite civili, il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) ha negato il risarcimento del danno morale ed esistenziale a una signora che si era vista uccidere al parco il suo cagnolino, un volpino, da due maremmani. La sentenza &egrave; del 12 gennaio 2011.<br />Per il Giudice di merito, il risarcimento non trova fondamento nel vigente ordinamento costituzionale, come gi&agrave; evidenziato dalle Sezioni Unite della Cassazione. In sostanza, il danno non patrimoniale (morale, esistenziale, biologico) pu&ograve; essere riconosciuto solo in caso di violazione di un diritto costituzionalmente protetto. <br />Sul punto si legge nella sentenza che "in tale prospettiva la peculiarit&agrave; del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicit&agrave;, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguenzialmente sofferto e che la risarcibilit&agrave; del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altres&igrave;, che la lesione sia grave (che superi cio&egrave; la soglia minima di tollerabilit&agrave;, imposto dai doveri di solidariet&agrave; sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi a fastidi o sia addirittura immaginario)". Ci&ograve; precisato, il Giudice ritiene "che, nella specie, non sussista un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, tanto che la perdita da animale d'affezione &egrave; stata proprio indicata in maniera esemplificativa, dalle Sezioni Unite".<br />Non sono stati giudicati suscettibili di "alterare il modo di esistere delle persone", le motivazioni addotte dalla proprietaria che si &egrave; limitata a dedurre di aver utilizzato il proprio cane nell'ambito di una pet therapy (con ci&ograve; lasciando sottintendere la sussistenza di un rapporto non solo affettivo ma anche terapeutico con la propria bestiola), senza tuttavia corroborare in alcun modo sul versante probatorio il proprio assunto".<br /><br />da AnmviOggi.it]]></content:encoded></item><item><title>CANE INCUSTODITO&#x2c; AUTOMOBILISTA CHE NON SI FERMA E&#x27; CORRESPONSABILE</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>None</category><dc:date>2011-04-03T13:30:32+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/page5.html#unique-entry-id-63</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/page5.html#unique-entry-id-63</guid><content:encoded><![CDATA[Deve risarcire i danni insieme al proprietario del cane l'automobilista che, per evitare l'animale, provoca un incidente. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Perugia con una sentenza che riforma parzialmente la decisione del Tribunale.<br />L'automobilista, correndo su una strada poco illuminata, aveva visto attraversare un setter incustodito e non aveva rallentato. Poi lo aveva preso e, nell'impatto, aveva provocato un incidente con una macchina che sopraggiungeva.<br />Per questo i giudici hanno escluso che la responsabilit&agrave; di tutto l'accaduto potesse attribuirsi solo al proprietario del setter. In particolare hanno affermato che in tema di responsabilit&agrave; per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilit&agrave; oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 primo comma cod. civ., anche nel caso che il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente, in quanto l'art. 2054 cod. civ. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione. (fonte: cassazione.net)<br />In sostanza in applicazione di tale principio, la Corte di Appello di Perugia in parziale modifica della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la responsabilit&agrave; esclusiva del proprietario dell'animale, ha affermato nei confronti di un terzo danneggiato la responsabilit&agrave; concorrente anche del conducente del veicolo, rilevando che quest'ultimo non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro con l'animale.<br /><br />da AnmviOggi.it]]></content:encoded></item><item><title>CASSAZIONE: CANE DI FAMIGLIA&#x2c; TUTTI PAGANO I DANNI SE MORDE</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>None</category><dc:date>2011-03-26T09:21:43+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/20-march-2011#unique-entry-id-61</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/20-march-2011#unique-entry-id-61</guid><content:encoded><![CDATA[<br /> I danni provocati dal cane di famiglia li pagano tutti i componenti del clan che si trovano a spasso con il quattrozampe mentre, privo di guinzaglio e museruola, morde uno sfortunato passante. A nulla serve che il legittimo proprietario dell'animale, presente anch'egli al momento dell'aggressione culminata nella dolorosa morsicatura, chieda di essere condannato solo lui. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 8875 che ha confermato la condanna a carico di due coniugi marchigiani per il morso dato dal cane della moglie, esclusiva proprietaria dell'indocile bestiola, mentre la coppia era a spasso con l'animale lasciato libero. In sostanza i supremi giudici spiegano che, di fatto, tutti i componenti del nucleo familiare nel quale vive un cane hanno con lui una "relazione di possesso" che li obbliga a "non lasciarlo libero e a custodirlo con le debite cautele". Dunque, per evitare di essere chiamati a pagare - anche con la fedina penale - i danni provocati da un cane inquieto non basta dire di non esserne i proprietari. Bisogna solo tenerlo al guinzaglio.<br />Nel caso in questione, la Suprema Corte ha confermato la responsabilit&agrave; per il reato di lesioni colpose di Antonio L. e di sua moglie Bambina D.N. il cui cane, portato a spasso dalla coppia, aveva morso alla gamba destra Maria Luisa P., una passante che riport&ograve; una ferita con prognosi di dieci giorni di guarigione. Nonostante l'animale appartenesse solo a Bambina, il giudice di pace di Ripatransone, e poi il Tribunale di Fermo, comminarono alla coppia una multa di 300 euro, oltre a 500 euro da versare subito a Maria Luisa come prima tranche del risarcimento danni. Senza successo, anche in Cassazione, il marito di Bambina ha esibito la documentazione che attestava che la proprietaria del cane era solo la moglie. Nulla da fare.<br />"L'animale viveva in famiglia e, dunque, entrambi i coniugi avevano un potere di fatto su di lui", avevano "correttamente" stabilito i giudici di merito, osserva la Suprema Corte.<br />(ANSA)<br /><br />]]></content:encoded></item><item><title>DIVIETO ANIMALI IN CONDOMINIO&#x2c; SOLO REGOLAMENTO CONTRATTUALE PUO&#x27; PREVEDERLO</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>None</category><dc:date>2011-03-26T09:19:02+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/20-march-2011#unique-entry-id-60</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/20-march-2011#unique-entry-id-60</guid><content:encoded><![CDATA[<br />Corte di Cassazione conferma orientamento maggioritario.<br /> <br /> <br />Una controversia avente ad oggetto la possibilit&agrave; di tenere animali nell&rsquo;appartamento in condominio offre alla Corte di cassazione l&rsquo;occasione di tornare ad occuparsi dell&rsquo;approvazione e modifica del regolamento condominiale di natura &ldquo;contrattuale&rdquo;.<br /><br />Le clausole del regolamento che impongono limitazioni ai poteri e alle facolt&agrave; spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva propriet&agrave; incidono sui diritti dei condomini, venendo a costituire su queste ultime una vera e propria &ldquo;servit&ugrave; reciproca&rdquo;.<br /><br />Ne consegue che tali disposizioni hanno natura contrattuale e, dunque, vanno approvate e possono essere modificate solo con il consenso unanime dei condomini.<br /><br />Pi&ugrave; in particolare, secondo i giudici di legittimit&agrave; l&rsquo;unica fonte che giustifica atti dispositivi che limitano i diritti esclusivi di ciascun comproprietario va necessariamente individuata nella &ldquo;volont&agrave;&rdquo; dei singoli. <br /><br />La possibilit&agrave; di imporre limiti all&rsquo;esercizio della propriet&agrave; esclusiva, dunque, esorbita dalle attribuzioni dell&rsquo;assemblea, alla quale &egrave; conferito il solo potere regolamentare di gestione della cosa comune, provvedendo a disciplinarne l&rsquo;uso e il godimento.<br /><br />Il divieto di tenere animali domestici negli appartamenti condominiali, pertanto, limitando il diritto esclusivo di ciascuno, non pu&ograve; essere contenuto negli ordinari regolamenti approvati a maggioranza semplice, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facolt&agrave; comprese nel diritto di propriet&agrave; dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi in via esclusiva (Cass. civ. n. 12028/93).<br /><br />Alla luce di tali considerazioni, &egrave; stata confermata la nullit&agrave; della delibera con la quale l&rsquo;assemblea aveva disposto la modifica del regolamento nella parte in cui era previsto il divieto di tenere in casa e in qualsiasi spazio comune condominiale animali di qualsiasi genere, dovendo tale delibera essere necessariamente approvata all&rsquo;unanimit&agrave; e non a maggioranza semplice.<br /><br />Avv. Giuseppe D. Nuzzo - diritto.net<br /><br /><br />]]></content:encoded></item><item><title>SVIZZERA NON PAGA TASSA. LE UCCIDONO IL CANE</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>None</category><dc:date>2011-02-26T09:15:40+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/20-february-2011#unique-entry-id-59</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/20-february-2011#unique-entry-id-59</guid><content:encoded><![CDATA[<br /> La precisione svizzera non ha pi&ugrave; confini: una cittadina italiana s'&egrave; vista sequestrare e poi sopprimere il barboncino solo perch&eacute; aveva dimenticato di pagare la tassa locale sugli animali. Un'imposta di 50 franchi svizzeri (38 euro) che la signora non aveva pagato per una dimenticanza. A nulla sono valsi i tentativi di pagare subito la sanzione: gli agenti municipali di Reconvillier hanno preso l'animale per farlo abbattere dai veterinari comunali.<br /><br />La notizia ovviamente ha lasciato basiti gli animalisti. La "punizione" era stata per&ograve; annunciata da Flavio Torti, primo cittadino di Reconvilier, un piccolo comune del Giura bernese di 2.400 abitanti. Prendendo spunto da uno studio della commissione finanze comunale, il sindaco si era accorto che tra le tasse pi&ugrave; evase nella sua giurisdizione c'era appunto quella relativa al possesso dei cani. <br /><br />Ed ecco a dicembre arrivare una lettera che intimava ai morosi a saldare quanto dovuto pena la soppressione dell'animale. A nulla sono valse le proteste delle associazioni animaliste: "Non faremo dietrofront, sarebbe come dare ragione agli evasori", ha detto Torti. E il primo a cadere in questa strana battaglia "civile" &egrave; un povero barboncino. Per di pi&ugrave; mezzo italiano.<br /><br />da Tgcom.it<br />]]></content:encoded></item><item><title>CANE SUL BUS.CONDANNATO IL PROPRIETARIO</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>None</category><dc:date>2011-02-25T13:55:02+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/20-february-2011#unique-entry-id-56</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/20-february-2011#unique-entry-id-56</guid><content:encoded><![CDATA[ Sharon ha tre pensieri: il suo padrone, la pallina di gomma che lui le lancia - si capisce che lei ci giocherebbe per tutto il giorno senza stancarsi - e prendersi pi&ugrave; coccole che pu&ograve;, felice e scodinzolante. Non altrettanto spensierato &egrave; invece l&rsquo;uomo che questo fedelissimo esemplare di schnauzer sale e pepe se lo porta al guinzaglio da dodici anni. Christos Vlantinoudis deve fare i conti con una condanna penale, una multa da 2.500 euro che il giudice gli ha appioppato per interruzione di pubblico servizio.<br />Sharon scodinzola e non sa che a monte di tutta questa spiacevole vicenda c&rsquo;&egrave; proprio lei, come racconta il padrone, un 58enne nato in Grecia ma residente dal &rsquo;68 in Italia, prima a Pordenone e poi a Forl&igrave;, dove &egrave; stato responsabile qualit&agrave; dei supermercati Coop. &ldquo;Lo scorso ottobre ho avuto una discussione con un autista di autobus che non voleva che facessi salire Sharon sul mezzo. Avevo pagato il biglietto anche per il cane, le avevo messo guinzaglio e museruola, insomma avevo fatto tutto quel che occorre fare; invece mi sono trovato con una denuncia per interruzione di pubblico servizio e ora &egrave; arrivata la condanna&rdquo;.<br /><br />La convinzione di Christos che tutta la faccenda sia un sopruso &egrave; supportata dalle carte mostrate da lui e dal suo legale, l&rsquo;avvocato Paola Monaldi, che ha presentato opposizione al decreto allo scopo di far celebrare il processo in aula e dimostrare l&rsquo;innocenza di Christos. &ldquo;E&rsquo; scritto sul regolamento - spiega il padrone di Sharon - che per portare un cane sul bus bisogna pagare un biglietto in pi&ugrave;, mettergli il guinzaglio e la museruola. Tutte cose che faccio regolarmente e che ho fatto anche in quella occasione&rdquo;. Ma la vicenda ha preso una piega inaspettata. Christos Vlantinoudis stava per salire sulla linea 3 davanti all&rsquo;ospedale Pierantoni, dove era andato per un ciclo di chemioterapia (&ldquo;Sono invalido al 100 per cento, devo sottopormi alle cure e non ho nessuno tranne la mia Sharon. Mi muovo coi mezzi pubblici e la porto sempre con me&rdquo;). L&rsquo;autista del mezzo lo ha fermato mentre era ancora sullo scalino: &ldquo;Guardi che il cane non pu&ograve; salire&rdquo;.<br />La motivazione addotta dal conducente, secondo il racconto del signor Christos, era che il cane non era di piccola taglia. &ldquo;Ho risposto che non c&rsquo;entra nulla, che i regolamenti e le leggi consentono di portare a bordo cani anche di taglia media o grande se si rispettano le condizioni di cui ho gi&agrave; parlato, ma &egrave; stato inutile&rdquo;. Ne &egrave; nata una discussione che ha ritardato la partenza del bus: Christos chiama le forze dell&rsquo;ordine e dopo un po&rsquo; arriva una pattuglia delle volanti. Alla fine l&rsquo;autobus riparte senza cane n&eacute; padrone: &ldquo;Ho chiamato un amico che ha lasciato il posto di lavoro per venirmi a dare un passaggio: cosa avrei dovuto fare, abbandonare Sharon?&rdquo; Il brutto &egrave; che arriva anche la denuncia. Al resto ci pensa la procedura. La pratica fa il suo corso negli uffici del tribunale e si arriva al decreto penale di condanna: un provvedimento che commina direttamente la pena, trasformandola in una multa, senza passare per il processo. Ma &egrave; possibile presentare opposizione per andare a processo, ed &egrave; quello che Christos e il suo legale hanno fatto. &ldquo;La legge nazionale - spiega l&rsquo;avvocato Monaldi - non impedisce agli animali l&rsquo;accesso sui mezzi pubblici sulla base della taglia. Vogliamo andare a processo per dimostrare che il mio cliente &egrave; vittima di un&rsquo;ingiustizia&rdquo;. E per cancellare la condanna che pesa sull&rsquo;ignara Sharon.<br /><br />Paolo Bertuccio - romagnanoi.it ]]></content:encoded></item><item><title>CASSAZIONE: SE IL CANE MORDE A SCUOLA RISPONDE IL MINISTERO DELL&#x27;ISTRUZIONE</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>None</category><dc:date>2011-02-21T22:18:22+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/20-february-2011#unique-entry-id-55</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/20-february-2011#unique-entry-id-55</guid><content:encoded><![CDATA[Risponde il Ministero dell'Istruzione per la lesione allo studente morso da un cane incustodito nel cortile della scuola, a meno che l'amministrazione non provi che erano stati posti in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare intrusioni di terzi nell'istituto e nelle sue pertinenze. &Egrave; quanto emerge dalla sentenza n. 3680 del 15 febbraio 2011, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione.<br />Accolto, nella specie, il ricorso della studentessa aggredita da un cane randagio davanti alla scuola, passati pochi minuti dalla fine delle lezioni. Dopo l'accoglimento della domanda d'iscrizione proposta dall'allievo, in capo all'amministrazione scatta l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dell'alunno per tutto il tempo in cui il minore fruisce della prestazione scolastica. E ci&ograve; anche per evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. L'obbligo di garantire l'incolumit&agrave; dei minori, peraltro, riguarda tutte le attivit&agrave; svolte nell'istituto, il quale mette a disposizione degli studenti aule, laboratori e palestre, oltre che il personale docente e non docente.<br />Il ministero dell'Istruzione pu&ograve; essere chiamato a rispondere per responsabilit&agrave; contrattuale ed extracontrattuale: il titolo appartiene alla prima categoria se la domanda &egrave; fondata sull'inadempimento rispetto al vincolo negoziale di vigilare, assunto ad hoc dall'autore del danno, oppure di tenere o non tenere una determinata condotta; il titolo afferisce invece alla seconda categoria laddove la domanda &egrave; fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri (neminem laedere). E da un solo evento lesivo pu&ograve; scaturire per l'amministrazione una duplice responsabilit&agrave; con il danneggiato pu&ograve; scegliere di farne valere una sola o entrambe.<br />Sar&agrave; il giudice del rinvio, nel caso della studentessa napoletana, a mettere la parola "fine" alla vicenda. Nel frattempo la Suprema corte chiarisce la ripartizione dell'onere della prova, per cui si applica il regime ex articolo 1218 Cc: spetta alla vittima della lesione provare che il danno si &egrave; verificato nel corso della prestazione scolastica, mentre compete all'amministrazione dimostrare che l'evento pregiudizievole &egrave; stato determinato da una causa non imputabile all'insegnante n&eacute; alla scuola (perch&eacute; ad esempio l'istituto ha predisposto accorgimenti "anti-invasione").<br /><br />(fonte: Cassazione.net)<br />da AnmviOggi.it<br /><br />]]></content:encoded></item><item><title>CANI ABBAIANO DI NOTTE&#x2c; CASSAZIONE CONFERMA CARCERE PER PROPRIETARI CHE FANNO NULLA</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>None</category><dc:date>2011-02-21T22:17:11+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/20-february-2011#unique-entry-id-54</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/20-february-2011#unique-entry-id-54</guid><content:encoded><![CDATA[<br />Confermata dalla Cassazione la linea durissima nei confronti dei proprietari di cani - in quattro sono stati condannati a due mesi di carcere ciascuno, senza concessione delle attenuanti generiche e della condizionale - che non impediscono ai loro 'quattrozampe' di abbaiare di notte svegliando l'intero vicinato. Bocciata, dalla Suprema Corte, la linea difensiva dei padroni dei dieci 'amici dell'uomo' in questione che sostenevano che gli inquirenti andassero a svolgere delle indagini per capire quale cane abbaiava per primo spingendo gli altri ad emularlo.<br /><br />Innanzi alla Prima sezione penale della Cassazione, l'avvocato difensore dei quattro proprietari dei cani - denunciati per disturbo della quiete da numerosi abitanti di un quartiere di Nicosia (Caltanissetta) - ha chiesto l'assoluzione dei suoi clienti sostenendo che non era stato accertato "quale dei cani abbaiasse per primo facendo poi abbaiare tutti gli altri". I supremi giudici hanno ritenuto del tutto "irrilevante" questo tipo di approfondimento investigativo dal momento che poi, dopo il primo 'acuto' lanciato dal cane pi&ugrave; attivo, gli altri "abbaiavano tutti insieme" determinando una "forte intensit&agrave; di rumore" e uno "strepito comune".<br /><br />Quanto al fatto che il Tribunale di Nicosia in primo grado, e la Corte nissena in secondo, avessero negato le attenuanti e la sospensione condizionale della pena, la Cassazione - con la sentenza 4706 - spiega che giustamente tali benefici non sono stati concessi. "Gli strepiti dei cani - fanno presente i supremi giudici - potevano essere agevolmente attenuati, o senz'altro evitati dai relativi proprietari". Inoltre non si trattava di un occasionale latrato ma di un abbaiare connotato da "diffusivit&agrave;", per di pi&ugrave; in ora notturna, che aveva determinato le proteste di numerose persone. Insomma la circostanza che i padroni - Santo G., Giuseppe C., Santo F. e Francesco A. P. - non siano intervenuti a tacitare i loro animali, pur rendendosi conto delle proteste dei vicini di casa, gli &egrave; costata la condanna 'diretta' al carcere.<br />Adesso i quattro condannati devono anche pagare le spese del processo in Cassazione e versare 500 euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.]]></content:encoded></item><item><title>CUCCIOLO DENUTRITO&#xa;PUSHER DENUNCIATO</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>None</category><dc:date>2011-02-21T21:59:59+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/20-february-2011#unique-entry-id-53</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/20-february-2011#unique-entry-id-53</guid><content:encoded><![CDATA[In casa non aveva droga ma un cucciolo di Terranova denutrito e legato a un tavolo con il collare cosi' stretto da avergli rasato il pelo. E' per questo il pusher tunisino arrestato l'altro giorno dalla squadra mobile di Bologna deve rispondere anche di maltrattamenti agli animali. Gli agenti lo hanno sorpreso in via San Carlo, nel centro del capoluogo emiliano, mentre cedeva due dosi di eroina bianca e lo hanno arrestato. Addosso aveva anche 990 euro che gli sono stati sequestrati perche' ritenuti provento di spaccio. Durante la perquisizione, nella sua abitazione e' stato trovato il cane maltrattato ora affidato alle cure del canile comunale.<br />E sempre i poliziotti della squadra mobile hanno arrestato due spacciatori tunisini. Gli agenti avevano avuto notizie confidenziale di uno spaccio di eroina bianca, quindi piu' pura e piu' pericolosa, gestito da un tunisino dagli occhi azzurri. E in effetti nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato 250 grammi di eroina bianca e 490 euro in contanti. Con gli agenti che lo hanno arrestato il magrebino e' stato molto fatalista. "Questo e' il mio lavoro e come l'operaio anch'io posso subire degli infortuni. Vorra' dire che mi fermero' per un po'" ha detto il magrebino dagli occhi azzurri in un buon italiano.<br />In manette, sempre per spaccio, e' finito un altro tunisino clandestino e gia' noto alle forze dell'ordine. Gli agenti della squadra mobile, che lo conoscevano, lo hanno fermato in via Lame, nonostante abbia opposto resistenza. Addosso aveva 4 dosi di eroina e mille euro in contanti.<br />(Adnkronos)<br /><br />]]></content:encoded></item><item><title>INVESTE CANE E SCAPPA. SANZIONATO PER OMISSIONE DI SOCCORSO</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>None</category><dc:date>2011-02-21T21:57:39+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/20-february-2011#unique-entry-id-52</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/20-february-2011#unique-entry-id-52</guid><content:encoded><![CDATA[In Sicilia &egrave; uno dei primi casi di applicazione dell'articolo 189-bis del riformato Codice della strada, che ha introdotto l'ipotesi di 'omissione di soccorso' nei confronti di animali. Ad applicare la nuova norma &egrave; stata la Polizia municipale di Campobello di Mazara, che ha multato, applicando il minimo di legge, cio&egrave; 78 euro, un centauro di Partanna di 46 anni. Il motociclista, in via Alessandro Volta, nella frazione di Torretta Granitola, in sella a una Honda 600 &egrave; finito contro un cane che si trovava sulla strada. Lo scontro &egrave; stato violento, al punto tale che l'animale ha riportato ferite molto gravi ed &egrave; poi morto sul ciglio della strada. L'uomo, invece, &egrave; andato via non prestando soccorso al cane.<br /><br />A segnalare l'accaduto alla Polizia municipale sono stati alcune residenti della zona, che sono riusciti a trascrivere il numero di targa del motore e a comunicarlo ai vigili urbani. Al motociclista non &egrave; stata solo elevata la multa per omissione di soccorso nei confronti di animali, ma anche quella (&egrave; di 80 euro, anche qui &egrave; stato applicato il minimo) per velocit&agrave; sostenuta nei pressi di un'intersezione viaria.<br />(Adnkronos) <br />]]></content:encoded></item><item><title> CONDANNA BRACCONIERE DI LUPI</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>None</category><dc:date>2011-02-21T21:56:19+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/20-february-2011#unique-entry-id-51</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/20-february-2011#unique-entry-id-51</guid><content:encoded><![CDATA[Il Tribunale penale di Chiavari (Genova) ha condannato M.G., residente a Sopralacroce, frazione di Borzonasca, alla pena di 7 mesi di arresto (con la condizionale) per reati connessi alla detenzione abusiva di polvere da sparo e 62 munizioni, all'omessa custodia di un fucile e cartucce a pallettoni, e all'uccisione di alcuni lupi appenninici avvenuti in aree limitrofe al Paco Regionale dell'Aveto. Il giudice Carta del Tribunale di Chiavari ha condannato l'imputato anche a rifondere complessivamente 6.000 euro alle tre parti civili oltre a 1500 euro per spese processuali.<br />Un'indagine innovativa che ha fatto scuola in materia, per l'adozione di tecniche forensi con complessa estrazione di DNA da denti, applicate ad un procedimento di polizia venatoria.<br /><br />Lo rende noto il WWF Liguria, costituitosi parte civile tramite l'avv. Barabino, oltre alle costituzioni di parte civile di Legambiente e LAV.<br /><br />Al collo di M.G. (gi&agrave; vice-caposquadra dei cacciatori cinghialisti di Borzonasca) la Polizia Provinciale di Genova, durante una perquisizione all&rsquo;alba del 12 agosto 2008, aveva trovato una collana fatta con dieci denti di lupo , alcuni dei quali si sospettava tolti all&rsquo;esemplare ucciso illecitamente e abbandonato nella notte del 10 febbraio 2007 con il muso mozzato, in un plateale gesto di sfida, di fronte ad una casa cantoniera della Provincia, nella localit&agrave; "La Squazza" del Comune di Borzonasca (GE) , lungo la strada provinciale che conduce al Passo della Forcella.<br />Dopo una lunga indagine sull&rsquo;uccisione di quell&rsquo;esemplare di lupo appenninico, specie particolarmente protetta, la Polizia Provinciale di Genova aveva stretto il cerchio eseguendo con 7 tra ufficiali ed agenti una perquisizione in localit&agrave; Bevena, sempre nel Comune di Borzonasca, disposta dalla Procura della Repubblica di Chiavari.<br />Oltre alla collana di 10 denti canini di lupo, indossata al collo del presunto bracconiere, gli uomini della Polizia provinciale avevano scoperto un fucile calibro 12 e varie cartucce a pallettoni nascosti sotto una roccia, nei pascoli del Monte Aiona, a 4 chilomentri dall'abitazione dell'indagato , che aveva lasciato sul posto la propria arma, servendosene per ripetuti appostamenti alla selvaggina anche in periodo di divieto generale di caccia .<br />Nella perquisizione erano state sequestrate anche alcune centinaia di munizioni per fucile e per carabina e circa un chilo di polvere da sparo non denunciate, oltre a diversi fucili detenuti irregolarmente e il proprietario era stato denunciato all'autorit&agrave; giudiziaria per uccisione di esemplari appartenente a specie particolarmente protetta, omessa custodia di armi e munizioni, omessa denuncia di munizioni, caccia in periodo di divieto generale.<br />Pochi giorni dopo al bracconiere e a suo fratello erano state ritirate le licenze di porto di fucile dall'autorit&agrave; di pubblica sicurezza.<br />Sbalorditivi i risultati delle recenti complesse analisi del DNA effettuate dall'ISPRA (settore dell' ex Istituto Nazionale Fauna Selvatica) : i denti della collana (dalla polpa dei quali &egrave; stato estratto il DNA) appartentono tutti al lupo appenninico italiano, e sono riferiti a 6 (sei) distinti esemplari: 3 maschi e tre femmine. Il DNA di uno dei denti appartiene senza dubbio all'esemplare lasciato in segno di sfida di fronte al casotto provinciale nel febbraio 2007, e di cui a suo tempo era stato saggiamente prelevato e surgelato per precauzione un campione di muscolo, per eventuali comparazioni future.<br />Il DNA di un altro dente &egrave; stato associato, tramite la banca dati genetica del lupo appenninico presso l'ISPRA, ad un campione fecale raccolto in provincia di Genova nel 2007, sempre in comune di Borzonasca, dai ricercatori che da anni studiano il lupo sull'appennino ligure. La condanna si riferisce solo all'uccisione di 2 dei 6 esemplari di cui ai canini della collana.<br />Il condannato aveva ricevuto in precedenza dalla Provincia varie migliaia di euro di indennizzi per la predazione di alcune pecore di sua propriet&agrave;, ma era nel contempo conosciuto come sospetto bracconiere.<br /><br />E' la prima volta in Italia che viene condannato un bracconiere per l'uccisione di alcuni lupi, nonostante si stima che degli 800 attualmente presenti in tutta Italia ne muoiano per bracconaggio ed investimenti stradali quasi un centinaio l'anno (5 lupi uccisi n centro Italia, tra Marche, Abruzzo e Molise solo nel 2011) <br /><br />]]></content:encoded></item><item><title>Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il &#xa;benessere degli animali di affezione </title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>None</category><dc:date>2011-01-29T20:12:01+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/23-january-2011#unique-entry-id-50</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/23-january-2011#unique-entry-id-50</guid><content:encoded><![CDATA[ORDINANZA 16 luglio 2009 <br />Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il <br />benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e <br />56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09A10570) (G.U. Serie <br />Generale n. 207 del 7 settembre 2009) <br /> <br />IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI <br /> <br />  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto <br />del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; <br />  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; <br />  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; <br />  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente &laquo;Legge quadro in <br />materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo&raquo;; <br />  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 <br />febbraio  2003, concernente &laquo;Recepimento dell'accordo tra il Ministro <br />della  salute,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di <br />Bolzano  del  6  febbraio  2003,  recante  disposizioni in materia di <br />benessere degli animali da compagnia e pet-therapy&raquo;, pubblicato nella <br />Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003; <br />  Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo <br />1979; <br />  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189; <br />  Vista  la  Convenzione  europea  per la protezione degli animali da <br />compagnia,  approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche <br />dall'Italia; <br />  Visto  il  Trattato  di  Lisbona ratificato ed eseguito con legge 2 <br />agosto  2008,  n.  130,  il quale sancisce che l'Unione europea e gli <br />Stati  membri  tengono  conto  delle esigenze in materia di benessere <br />degli animali in quanto esseri senzienti; <br />  Ritenuta la necessit&agrave; e l'urgenza, in attesa di intervenire in via <br />legislativa,   di   individuare   specifiche  ed  appropriate  misure <br />sanitarie a garanzia della salute, della tutela e del benessere degli <br />animali  nel  caso  in  cui  gli  stessi  siano  affidati  secondo le <br />procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; <br />  Ravvisata,  altres&igrave;,  la  necessit&agrave;  e  l'urgenza  di evitare che <br />animali  di affezione possano essere trasferiti, in alcuni casi anche <br />per  lunghe  distanze,  in assenza di misure e prescrizioni sanitarie <br />idonee a garantirne la tutela e il benessere ed evitarne lo stress; <br />  Visto l'art. 650 del codice penale; <br />  Visto  il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante &laquo;Delega delle <br />attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche <br />sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'Amministrazione  al <br />Sottosegretario  di  Stato  on.le Francesca Martini&raquo;, registrato alla <br />Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27; <br /> <br />                               Ordina: <br /> <br /> <br />                               Art. 1. <br /> <br /> <br /> <br />  1.  L'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte <br />dei  Comuni,  dei  cani  randagi  posti sotto la loro responsabilit&agrave; <br />secondo  le  norme  vigenti,  deve tener conto della natura di esseri <br />senzienti  degli  animali,  applicando  i requisiti di cui al comma 2 <br />anche  alle  procedure  di  cui  agli  articoli  55  e 56 del decreto <br />legislativo 12 aprile 2006, n. 163. <br />  2.  I  Comuni,  ai  fini dell'attuazione del comma 1, quali livelli <br />essenziali  di  tutela  e  benessere  degli  animali  sono  tenuti ad <br />assicurare: <br />   a)  la  microchippatura  dei  cani  e  la  contestuale  iscrizione <br />nell'anagrafe   canina  a  nome  del  Comune  di  ritrovamento  e  la <br />sterilizzazione  entro  il  termine  di  sessanta giorni e, comunque, <br />sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi <br />del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per <br />territorio    o    di   medici   veterinari   liberi   professionisti <br />convenzionati; <br />   b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti <br />su  lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto <br />del regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007, <br />n. 151; <br />   c)  il  possesso da parte della struttura individuata di requisiti <br />strutturali  e  condizioni  di  mantenimento  almeno  non inferiori a <br />quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del <br />territorio di provenienza dei cani; <br />   d)    il   possesso   da   parte   della   struttura   individuata <br />dell'autorizzazione  sanitaria e la presenza di un medico veterinario <br />libero professionista come responsabile sanitario; <br />   e)  la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi <br />eventuali   moduli  contigui  alla  struttura,  non  deve  avere  una <br />capacit&agrave; superiore o superare le duecento unit&agrave; di animali; <br />   f)  la  capacit&agrave; di restituzione dell'animale al proprietario che <br />ne   faccia   richiesta,  prevedendo  la  precisa  indicazione  delle <br />procedure e delle modalit&agrave; per assicurare tale restituzione; <br />   g)  la  struttura  individuata  per il mantenimento dei cani, deve <br />prevedere  l'accesso  alla struttura e la presenza delle associazioni <br />riconosciute in conformit&agrave; alla vigente normativa regionale, onlus o <br />enti  morali  aventi  come  finalit&agrave; la protezione degli animali, al <br />fine di favorire l'adozione dei cani; <br />   h)  garantire  attivit&agrave;  che aumentino l'adottabilit&agrave;' dei cani e <br />l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, <br />di  cui  uno  festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. <br />L'orario  di  apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda <br />sanitaria  locale  competente  per il territorio di ritrovamento e di <br />arrivo  degli  animali  e  deve  essere  esposto in modo ben visibile <br />tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura; <br />   i)  implementazione  di  ulteriori  iniziative utili a incentivare <br />l'adozione  dei  cani  anche  attraverso  l'affissione  presso l'albo <br />pretorio  e  altri  spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito <br />internet. <br />  3.  I  Comuni  in  sede  di  bando  di  gara  o di convenzione e di <br />valutazione  delle  offerte  economiche  devono prevedere principi di <br />prelazione a favore delle strutture che: <br />   a)  comportino  minimi  spostamenti  degli  animali preferendo ove <br />possibile strutture sul proprio territorio provinciale o regionale; <br />   b)  si  avvalgono di servizi prestati da associazioni riconosciute <br />in  conformit&agrave; alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali <br />aventi come finalit&agrave; la protezione degli animali; <br />   c)  siano gestite da associazioni riconosciute in conformit&agrave; alla <br />vigente   normativa  regionale,  onlus  o  enti  morali  aventi  come <br />finalit&agrave; la protezione degli animali. <br />  4. Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul <br />proprio  territorio  e collocati in strutture site in altri Comuni ed <br />in altre regioni di provenienza e deve: <br />   a)  informare  del  trasferimento dei cani il servizio veterinario <br />dell'azienda   sanitaria   locale  competente  per  territorio  della <br />struttura individuata; <br />   b)  effettuare  verifiche  periodiche  sullo  stato  di  salute  e <br />benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno; <br />   c)  dare  comunicazione  dei  risultati  ottenuti e dello stato di <br />salute  e  benessere  degli  animali  al Consiglio comunale anche nel <br />Rendiconto della gestione. <br />  5. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente <br />per   territorio   sulla   struttura   individuata   resta   comunque <br />responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni <br />igienico  sanitarie  e  di  benessere degli animali e sulle azioni di <br />prevenzione e di profilassi effettuate. <br /> <br /> <br />                               Art. 2. <br /> <br /> <br /> <br />  I  cani,  non  ancora  sterilizzati  all'entrata  in  vigore  della <br />presente ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i Comuni, <br />devono  essere  sottoposti  all'intervento  di  sterilizzazione entro <br />novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza a cura <br />del    servizio    veterinario    dell'azienda    sanitaria    locale <br />territorialmente   competente   o   di   medici   veterinari   liberi <br />professionisti   convenzionati,   con   spese  a  carico  dei  Comuni <br />proprietari dei cani. <br /> <br /> <br />                               Art. 3. <br /> <br /> <br /> <br />  1. Il Prefetto esercita potere di vigilanza sull'applicazione della <br />presente ordinanza e ha facolt&agrave; di esercitare potere sostitutivo nei <br />confronti dei Comuni inadempienti ai sensi della presente ordinanza. <br />  2.  La  presente  ordinanza  ha  efficacia  per ventiquattro mesi a <br />decorrere  dal  giorno  della  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale <br />della Repubblica Italiana. <br />  La  presente  ordinanza  e'  trasmessa  alla Corte dei conti per la <br />registrazione. <br />   Roma, 16 luglio 2009 <br />                                                 p. Il Ministro <br />                                          Il Sottosegretario di Stato <br />                                                     Martini <br /> <br />Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009 <br />Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla <br />   persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 289 <br /> <br /> ]]></content:encoded></item><item><title>TRAFFICO CUCCIOLI E MALTRATTAMENTI&#x2c; COME CAMBIANO LEGGE E CODICE PENALE</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>None</category><dc:date>2011-01-29T20:05:17+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/23-january-2011#unique-entry-id-49</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/23-january-2011#unique-entry-id-49</guid><content:encoded><![CDATA[Legge di Ratifica ed esecuzione della Convezione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonch&eacute; norme di adeguamento dell&rsquo;ordinamento interno <br /><br />1. AUMENTO DELLA SANZIONE MINIMA E MASSIMA PER UCCISIONE DI ANIMALI <br />All&rsquo;articolo 544 bis del codice penale (Uccisione) la previsione della reclusione passa &ldquo;da tre mesi a diciotto mesi&rdquo; a &ldquo;da quattro mesi a due anni&rdquo; <br />(articolo 3 comma 1 lettera a della nuova Legge) <br /><br />2. AUMENTO DELLE SANZIONI PER MALTRATTAMENTO DI ANIMALI <br />All&rsquo;articolo 544 ter del codice penale (Maltrattamento) la previsione della pena passa &ldquo;da tre mesi a un anno di reclusione o con la multa da 3.000 a 15.000 euro&rdquo; a &ldquo;da tre a diciotto mesi di reclusione o con la multa da 5.000 a 30.000 euro&rdquo; <br />(articolo 3 comma 1 lettera b della nuova Legge) <br /><br />3. CONVENZIONE EUROPEA RATIFICATA &ndash; MUTILAZIONI AD ANIMALI DA COMPAGNIA <br />L&rsquo;Italia, penultima, non &egrave; pi&ugrave; finalmente nell&rsquo;elenco dei Paesi che hanno firmato ma mai ratificato ed eseguito la Convezione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. La Convenzione con le sue previsioni entrer&agrave; in vigore il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dalla data di deposito di questa legge presso il Segretario Generale del Consiglio d&rsquo;Europa. <br />L&rsquo;articolo 10 della Convenzione del Consiglio d&rsquo;Europa, ora ratificata in Legge dello Stato, prevede all&rsquo;articolo 10: &ldquo;1.Gli interventi chirurgici destinati a modificare l&rsquo;aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non terapeutici debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l&rsquo;asportazione delle unghie e dei denti 2.Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non terapeutico necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell&rsquo;interesse di un singolo animale (&hellip;)&rdquo;. <br />(articoli 1 e 2 della nuova Legge). <br /><br />Si ricorda l&rsquo;efficacia dell&rsquo;Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009) che all&rsquo;articolo 2 comma 1. vieta: <br />d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali; 2) taglio delle orecchie; 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale; e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d). 2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalita' curative e con modalit&agrave; conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorita' competenti. 3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale. <br /><br />4. INTRODUZIONE DEL NUOVO REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA <br />Si applica agli animali da compagnia, ovvero cani e gatti. <br />Il legislatore ha previsto che la condotta sanzionata, un delitto, sia un&rsquo;attivit&agrave; organizzata o condotta reiterata finalizzata a perseguire un profitto. <br />Condotta sanzionata: traffico illecito posto in essere da soggetti che, al fine di conseguire un profitto, tramite un&rsquo; attivit&agrave; organizzata o reiteratamente introducano, trasportino, cedano o ricevano a qualunque titolo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e non muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia. <br /><br />Si intende per attivit&agrave; organizzata qualsiasi attivit&agrave; in cui pi&ugrave; soggetti, in concorso tra loro, mirino a preparare o commettere il reato di traffico di animali da compagnia introducendo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e non muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia, cos&igrave; come la partecipazione a un&rsquo;organizzazione creata per preparare o commettere uno dei reati. <br />Per condotta reiterata si intende la violazione ripetuta della normativa che regola la movimentazione e l&rsquo;importazione di animali da compagnia: l&rsquo;obbligo di introdurre cani e gatti provvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia. <br /><br />Sanzioni: <br />Pena: reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque, al fine di procurare a s&eacute; o a altri un profitto, reiteratamente o tramite attivit&agrave; organizzate: <br />introduce nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale &ndash; microchip o tatuaggio - e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. (art. 4 comma 1). <br />trasporti, ceda o riceva cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. (art. 4 comma 2). <br />Aggravante <br />La pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro &egrave; aumentata se cani o gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di et&agrave; accertata inferiore alle 12 settimane o provengono da zone &ndash; Paesi dell&rsquo;Est - sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate dalle competenti autorit&agrave; dei Paesi di provenienza per evitare la diffusione delle malattie proprie della specie come ad esempio la rabbia. (art. 4 comma 3). <br /><br />Confisca e pene accessorie <br />Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di emissione di decreto penale di condanna ai sensi dell&rsquo;art 459 c.p.p. per i delitti di introduzione, trasporto, cessione illecita di cani o gatti si applica l&rsquo;art. 544-sexies del codice penale che prevede la confisca degli animali, nonch&eacute; la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivit&agrave; di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta &egrave; pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivit&agrave;. In caso di recidiva &egrave; disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivit&agrave; medesime". (art. 4 comma 4) <br /><br />Animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca <br />Sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell&rsquo;art. 19quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004, che ne facciano richiesta. (art. 4 comma 5). <br />I cani e i gatti acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell&rsquo;art. 19&ndash;quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004. (art. 4 comma 6) <br />Oneri derivanti dal provvedimento di sequestro e confisca <br />Si provvede mediante il fondo previsto dall&rsquo;art. 8 della Legge 189/2004 (ancora non in funzione) - ai sensi del quale &ldquo;le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla stessa Legge 189/2004 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale&rdquo; - incrementato a seguito della maggiorazione delle sanzioni corrispondenti alle singole fattispecie di violazione individuate dalla presente legge. (art. 4 comma 7) <br /><br /><br />5. INTRODUZIONE, TRASPORTO E CESSIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA <br />In che cosa si differenzia dal reato di traffico illecito: le condotte sanzionate, seppur analoghe a quelle previste dal reato di traffico illecito di animali da compagnia, sono poste in essere da soggetti che non hanno approntato un&rsquo;attivit&agrave; organizzata o reiterata. <br />Si applica agli animali da compagnia, ovvero cani e gatti. <br />Natura dell&rsquo;illecito: amministrativa <br />Condotta sanzionata: introduzione, trasporto e cessione di animali da compagnia nel territorio nazionale in violazione della normativa vigente ovvero contravvenendo all&rsquo;obbligo di introdurre cani e gatti provvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia. Queste condotte illecite non erano prima sanzionate e sono state fortemente incentivate dal vuoto normativo sanzionatorio. <br /><br />Sanzioni: amministrative per ogni animale introdotto <br />Sanzione: salvo che il fatto costituisca reato, come nel caso ad esempio di un passaporto per animali domestici falso, &egrave; soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa: <br />da 100 a 1000 euro per ogni animale introdotto nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale, microchip o tatuaggio. (art. 5 comma 1) <br />da 500 a 1000 euro per ogni animale introdotto nel territorio nazionale animali da compagnia in violazione della legislazione vigente, assenza delle necessarie certificazioni sanitarie e, ove richiesto, di passaporto individuale. La sanzione non si applica per&ograve; nel caso in cui le violazioni possano essere regolarizzabili ai sensi dell&rsquo;art. 13, comma 7 del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28 secondo cui, e a determinate condizioni previste dallo stesso decreto, &ldquo;in caso si tratti di irregolarit&agrave; concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione&rdquo;. (art. 5 comma 2) <br />da 500 a 1000 euro per ogni animale introdotto a chiunque trasporti o ceda cani o gatti introdotti nel territorio nazionale privi di sistema per l&rsquo;identificazione individuale o in violazione degli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente (sempre che la violazione non sia stata regolarizzata. (art. 5 comma 3) <br />Aggravante <br />Si applica una sanzione pi&ugrave; elevata &ndash; da 1000 a 2000 euro per ogni animale introdotto &ndash; se i cani o gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di et&agrave; accertata inferiore alle 12 settimane o provengono da zone (Paesi dell&rsquo;Est) sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria. (art. 5 comma 4) <br /><br />Sanzioni amministrative accessorie <br />Sospensione: <br />da tre mesi a un anno dell&rsquo;attivit&agrave; di trasporto e commercio a carico del trasportatore o titolare di un&rsquo;azienda commerciale che commetta 3 violazioni in un periodo di 3 anni delle norme che sanzionano l&rsquo;introduzione illecita di animali da compagnia. La sanzione &egrave; applicata in misura massima se il periodo intercorrente tra due violazioni &egrave; inferiore a tre mesi. (art. 6 comma 1) <br />da uno a tre mesi a carico del titolare di un&rsquo;azienda nel caso in cui commetta tre violazioni del comma 13-bis del decreto legislativo n. 28 del 1993. La sanzione accessoria &egrave; quindi irrogata all&rsquo;operatore registrato o convenzionato che non ottemperi agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione &ndash; atti necessari per realizzare gli scambi comunitari e intracomunitari di animali &ndash; quali ad esempio: il controllo del benessere durante il trasporto, il controllo dello stato di salute degli animali, la verifica dei documenti sanitari e di identit&agrave;, la comunicare ogni tipo di irregolarit&agrave; al Servizio sanitario locale competente. (art. 6 comma 2) <br />Revoca dell&rsquo;autorizzazione dell&rsquo;attivit&agrave; di trasporto e commercio se le violazioni previste per l&rsquo;importazione legale sono 5 in un periodo di 3 anni. <br />Il trasportatore o il titolare di azienda commerciale nei cui confronti &egrave; stata disposta la revoca dell&rsquo;autorizzazione non pu&ograve; conseguire altra autorizzazione per la medesima attivit&agrave; prima di 12 mesi. (art. 6 comma 3) <br />Mezzi immatricolati all&rsquo;estero: quando l&rsquo;introduzione illecita, sanzionata amministrativamente dall&rsquo;art. 5, viene commessa con un veicolo immatricolato all&rsquo;estero si applicano le disposizioni dell&rsquo;art. 207 del Codice della Strada. Nel caso in cui il trasgressore non paghi subito la sanzione in misura ridotta, dovr&agrave; versare all&rsquo;agente accertatore una cauzione pari a alla met&agrave; del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. <br />Nel caso di veicoli immatricolati in uno Stato membro dell&rsquo;Unione europea o aderenti all&rsquo;Accordo sullo Spazio economico europeo devono versare invece una somma pari a quella prevista per il pagamento in misura ridotta. <br />In mancanza del pagamento di tale importo viene disposto il fermo amministrativo del mezzo e affidato in custodia a spese del responsabile della violazione fino a quando non abbia adempiuto l&rsquo;onere del versamento e comunque per non pi&ugrave; di 60 giorni . <br />Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in idoneo luogo che garantisca il loro benessere. (art. 7 comma 2) <br />Salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell&rsquo;articolo 13 comma 2 e dell&rsquo;articolo 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 pu&ograve; essere emesso il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonch&eacute;, dell&rsquo;animale che ne &egrave; stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. <br />Attivit&agrave; di controllo <br />Le previsioni di cui alla presente legge possono contestarle i soggetti previsti dall&rsquo;articolo 13 della legge 689/81. <br /><br />Chi irroga le sanzioni <br />L&rsquo;irrogazione delle sanzioni amministrative spetta a Ministero della Salute, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano negli ambiti delle rispettive competenze. (art. 7 comma 5), per le ipotesi di reato al Giudice Penale. <br /><br /><br />&copy; 2007 EmergenzAnimali]]></content:encoded></item></channel>
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