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<title>Sentenze - EmergenzAnimali.com</title><link>http://www.emergenzanimali.com/home.html</link><description>Sentenze - EmergenzAnimali.com</description><dc:language>it-it</dc:language><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:rights>Copyright 2007 EmergenzAnimali</dc:rights><dc:date>2010-07-27T12:06:54+02:00</dc:date><admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.realmacsoftware.com/" />
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<lastBuildDate>Wed, 20 May 2009 14:19:16 +0200</lastBuildDate><item><title> 333 CANI IN CONDIZIONI INCOMPATIBILI&#x2c; CASSAZIONE&#x2c; AFFIDAMENTO A PRIVATI E&#x27; OK&#xa;Confermate le precedenti sentenze e ruolo delle associazioni animaliste.&#xa; &#xa; &#xa;</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>Nessuno</category><dc:date>2010-07-27T12:06:54+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/page5.html#unique-entry-id-46</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/page5.html#unique-entry-id-46</guid><content:encoded><![CDATA[CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 21/04/2010), Sentenza n. 22039<br /><br />FAUNA E FLORA - Maltrattamento degli animali - Detenzioni di 333 cani in condizioni incompatibili con la loro natura - Reato di cui all'articolo 727 c.p. - Configurabilit&agrave;. Configura il reato di cui all'articolo 727 c.p., la detenzione in un canile di 333 cani in condizioni incompatibili con la loro natura in pessime condizioni igieniche, alimentari e produttive di gravi sofferenze, (ad es. collari molto stretti con segno della catena dentro la pelle e su tutto il collo, promiscuit&agrave; con cani aggressivi ecc.). (conferma sentenza del tribunale di Matova del 4/03/2009) Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Platto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 21/04/2010), Sentenza n. 22039<br /><br />FAUNA E FLORA - Maltrattamento degli animali - Confisca e affidamento - Reato di cui all'articolo 727 c.p. e art. 19 quater dispos. att. c.p. - Fattispecie. Ai sensi dell'articolo 19 quater dispos. att. c.p. gli animali oggetto di confisca e sequestro sono affidati ad enti o associazioni che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della salute. Tuttavia, l'affidamento provvisorio di alcuni cani a privati effettuato nel corso del processo nell'attesa dell'individuazione degli enti e dell'acquisizione delle loro disponibilit&agrave;, non contrasta con il disposto normativo, posto che gli stessi enti affidatari li assegneranno poi a privati. (Nella specie, il tribunale, nel disporre la confisca, si riservava di provvedere con separata ordinanza all&rsquo;affidamento agli enti che ne avrebbero fatto richiesta). (conferma sentenza del tribunale di Matova del 4/03/2009) Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Platto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 21/04/2010), Sentenza n. 22039<br /><br />DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Circostanze attenuanti generiche - Applicazione - Elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio - Necessit&agrave;. In tema di circostanze attenuanti generiche, che consentono un adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto quanto del soggetto, la meritevolezza di detto adeguamento non pu&ograve; mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza e, quando ne affermi l'esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Cass. n. 2769 del 2009; n 11361 del 1993). D'altra parte l'imputato che invochi la mitigazione della pena per effetto di tali circostanze, ha l'onere di indicare gli elementi sui quali fonda la sua richiesta. Nel caso in esame, le generiche non sono state neppure richieste e quindi l'imputato non pu&ograve; dolersi per la mancata concessione. (conferma sentenza del tribunale di Matova del 4/03/2009) Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Platto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 21/04/2010), Sentenza n. 22039<br /><br />www.AmbienteDiritto.it&copy;<br /><br /><br />UDIENZA del 21.04.2010<br />SENTENZA N. 766<br />REG. GENERALE N. 40281/2009<br /><br />REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /><br />LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />Sez. III Penale<br /><br />Composta dai sigg. magistrati:<br /><br />Dott. Pierluigi Onorato presidente<br />Dott. Agostino Cordova consigliere<br />Dott. Ciro Petti consigliere<br />Dott. Aldo Fiale consigliere<br />Dott. Silvio Amoresano consigliere<br /><br />ha pronunciato la seguente<br /><br />SENTENZA<br /><br />- sul ricorso proposto dal difensore di Platto Giuliano, nato a Bagnolo Mella il 17 ottobre del 1962 , avverso la sentenza del tribunale di Matova del 4 marzo del 2009;<br />- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;<br />- sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;<br />- udito il difensore della parte civile avv. Luca Faccin, il quale ha concluso per l'inammissibilit&agrave; o comunque per il rigetto del ricorso;<br />- sentito il difensore dell'imputato avv. Arria Claudio il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;<br />- Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue <br /><br />IN FATTO<br /><br />Il tribunale di Mantova,con sentenza del 4 marzo del 2009, condannava Platto Giuliano alla pena di euro 7.000 di ammenda, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile, quale responsabile del reato di cui all'articolo 727 c.p., per avere detenuto 333 cani in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Fatto commesso in Commessaggio fino al 9 luglio del 2008.<br /><br />Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato, a seguito di una segnalazione anonima corredata di fotografie, il 12 dicembre del 2007, si era effettuato un sopralluogo nel canile gestito da Piatto Giuliano dal quale emerse che i cani erano tenuti in pessime condizioni igieniche.<br /><br />Il verbale di sopralluogo venne trasmesso al Procuratore della Repubblica il quale chiese ed ottenne decreto penale di condanna contro il quale il Piatto propose opposizione chiedendo il giudizio immediato.<br /><br />Il 26 maggio del 2008 il giudice disponeva il giudizio immediato ed il 28 successivo, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, disponeva il sequestro del canile. Al momento dell'esecuzione del sequestro i cani erano diventati 333. Durante le operazioni furono eseguiti rilievi planimetrici e videofotografci nonch&eacute; controlli sanitari.<br /><br />Il giorno dopo il sequestro il dott, Franco Guizzardi esegui un sopralluogo per verificare le condizioni di mantenimento degli animali e delle strutture ospitanti e redasse una relazione nella quale evidenzi&ograve;:<br />- che gran parte dei cani presentavano un elevato grado d'infestazione;<br />- che alcuni cani erano affetti da congiuntivite purulenta non trattata;<br />- che alcuni animali presentavano un dimagrimento ai limiti della cachessia;<br />- che gran parte delle strutture non rispettavano i requisiti previsti dall'articolo 18 del Regolamento Regionale del maggio del 2008;<br />- che l'affollamento degli animali era eccessivo;<br />- che il numero dei cani ricoverati era progressivamente aumentato passando dai 136 presenti nel 2003 ai 333 esistenti al momento del sequestro;<br />- che la maggior parte dei box presentavano gravi carenze perch&eacute;, non avendo uno spazio chiuso, non garantivano un adeguato riparo dalle intemperie.<br /><br />L'affermazione di responsabilit&agrave; &egrave; stata basata sui rilievi compiuti nell'immediatezza del sequestro, su di una consulenza tecnica del pubblico ministero, il quale aveva evidenziato carenze, sia igieniche che strutturali, nonch&eacute; deficienze alimentari ed aveva constatato che alcuni cani adulti presentavano ferite probabilmente causate da morsi perch&eacute;, quando maschi adulti sono collocati nello stesso box delle femmine, diventano aggressivi perch&eacute; si creano rivalit&agrave;, e su alcune testimonianze tra le quali quelle delle persone alle quali erano stati affidati gli animali. Queste avevano dichiarato che taluni cani presentavano gravi patologie. In particolare il Sacchi, il quale, avendo ricevuto in affidamento tre cuccioli ed un cane adulto, ha dichiarato di avere dovuto togliere i collari con il tronchese perch&eacute; erano di ferro e gli animali erano cresciuti dentro il collare. Il veterinario Placcin Alberto ha riferito di avere notato che un cane presentava il segno della catena dentro la pelle e su tutto il collo.<br /><br />Gli elementi posti a base della contestazione sono stati censurati dal consulente dell'imputato, ma il tribunale ha disatteso le giustificazioni dell'ausiliare della difesa perch&eacute; contrastate dai rilievi fotografici eseguiti nell'immediatezza del sequestro e dalle testimonianze alle quali prima si &egrave; fatto riferimento.<br /><br />Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore sulla base di cinque motivi:<br />Con il primo, richiamando la consulenza di parte, deduce manifesta illogicit&agrave; della motivazione e travisamento delle risultanze processuali. Con riferimento alla struttura sostiene che essa era conforme all'articolo 18 del regolamento del 5 maggio del 2008, attuativo della legge della Regione Lombardia n. 16 del 2006, in quanto le strutture gi&agrave; autorizzate come quella in esame avevano a disposizione due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento per l'adeguamento. D'altra parte non era stato dimostrato che le ferite che si assumevano rilevate su alcuni cani fossero dipese dal sovraffollamento. Con riferimento alle condizioni ambientali osservava che il sopralluogo era stato effettuato la mattina quando non era stata ancora ultimata la pulizia quotidiana. Le malattie denunciate dagli affidatari erano state riscontrate alcuni mesi dopo il sequestro, quando gli animali non si trovavano pi&ugrave; nella disponibilit&agrave; del prevenuto. Le ritenute carenze alimentari non erano suffragate da alcuna prova perch&eacute; non si &eacute; precisato quanti fossero i cani per i quali era stato certificato uno stato di magrezza. Per quanto concerne le ferite da collare evidenzia che secondo il consulente di parte non era possibile che quelle riscontrate sul collo potessero essere state causate dal collare dentro il quale il cane era cresciuto perch&eacute; in un animale in accrescimento il collare avrebbe creato danni maggiori. Invece tali lesioni potrebbero essere stato, causate da un recente ingrossamento del collo per effetto di un'alimentazione senza controllo. Le gravidanze di cagne anziane non erano imputabili al Piatto perch&eacute; riscontrate dopo il sequestro, quando il prevenuto non aveva pi&ugrave; la disponibilit&agrave; degli animali;<br />Con il secondo deduce contraddittoriet&agrave; della motivazione in ordine al riconoscimento del dolo eventuale ritenuto dal tribunale, in quanto al Platto potrebbe essere addebitata tutt'al pi&ugrave; una colpa con conseguente riduzione della pena;<br />Con il terzo si duole per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;<br />Con il quarto lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena essendo immotivato il rigetto della stessa; inoltre il giudice ha omesso di apprezzare che il prevenuto si era sempre preoccupato di fare stare bene i suoi animali;<br />Con il quinto si deduce mancanza di motivazione sulla condanna al risarcimento dei danno; <br />Con il sesto deduce mancanza o insufficiente motivazione in ordine alla confisca che ha interessato anche i cani di propriet&agrave; della moglie. Sostiene che gli potrebbero essere restituiti 140 o 150 cani perch&eacute;,come dichiarato dai testimoni, il canile non aveva dato luogo ad inconvenienti sino a quando il numero degli animali era circoscritto a 140,150 unit&agrave;. Inoltre i cani erano stati affidati a privati in violazione dell'articolo 19 quater dispos. att. cod. pen.<br /><br />IN DIRITTO<br /><br />Il ricorso va respinto perch&eacute; infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.<br /><br />Il primo motivo &egrave; inammissibile perch&eacute; sotto l'apparente deduzione di vizi di legittimit&agrave; in definitiva si censura l'apprezzamento delle prove da parte del tribunale. Il ricorrente si limita a ribadire i rilievi espressi dal proprio consulente di parte, i quali sono stati gi&agrave; esaminati e disattesi da dal tribunale.<br /><br />In proposito si osserva anzitutto che ai fini della configurabilit&agrave; del reato non &egrave; necessario che sussistano tutte le numerose carenze evidenziate dai testimoni e dal consulente del pubblico ministero essendo sufficiente anche una sola condotta dolosa o colposa idonea a produrre sofferenze all'animale Si osserva poi che la prova non si fonda solo sulle ferite riscontrate dagli affidatari quando gli animali non si trovavano pi&ugrave; nella disponibilit&agrave; del prevenuto, ma su rilevi fotografici eseguiti nell'immediatezza dei fatti dai quali emergono carenze ambientali, igieniche ed alimentari. Alcune di tale carenze, come ad esempio il superaffollamento, non sono state neppure contestate dal ricorrente, il quale in merito si &egrave; limitato ad affermare che l'ambiente era sufficiente ad ospitare quel numero di animali. Il superaffollamento non comportava per&ograve; solo problemi di spazi, ma anche maggiore impegno per l'igiene e maggiori oneri per l'alimentazione. Nel caso in esame si &egrave; constatato che le condizioni igieniche erano pessime e che sussistevano casi di dimagrimento eccessivo ai limiti della cachessia. In ordine alle condizioni igieniche il ricorrente assume che l'ispezione era stata effettuata la mattina, quando le pulizie non erano ancora terminate. In proposto si &egrave; per&ograve; evidenziato che nel canile v'erano feci di vecchia data e tale constatazione vanifica la tesi difensiva. L'imputato &egrave; gi&agrave; responsabile del reato ascrittogli per il semplice fatto di avere consentito che il numero dei cani aumentasse enormemente poich&eacute; da tale superaffollamento sono derivate pessime condizioni di vita degli animali con riferimento all'igiene ed alla scarsa alimentazione Gli stessi testimoni della difesa hanno sottolineato che il canile non aveva dato luogo ad inconvenienti finch&eacute; il numero degli animali era stato contenuto entro le 150 unit&agrave;. . Al momento del sequestro erano 333 gli animali ospitati. Se a tali carenze si aggiungono le altre numerose sofferenze inferte agli animali segnalate dal consulente del pubblico ministero e dai testimoni (promiscuit&agrave;, gravidanze inopportune, ferite di vario genere, malattie) l'affermazione di responsabilit&agrave; non pu&ograve; essere seriamente contestata.<br /><br />Con riferimento al secondo motivo il tribunale ha indicato le ragioni per le quali nella fattispecie era configurabile non la semplice colpa ma il dolo sia pure nella forma eventuale. In ogni caso a prescindere dall'elemento psicologico ricorrente nella fattispecie (colpa o dolo eventuale), la pena non poteva comunque essere ridotta giacch&eacute;, nonostante l'estrema gravit&agrave; del fatto, &egrave; stata inflitta la pena pecuniaria e non quella detentiva prevista alternativamente.<br /><br />Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute, sia perch&eacute; non richieste, sia perch&eacute; non erano emerse o segnalate circostanze idonee a giustificarle.<br /><br />Secondo l'orientamento di questa corte, in tema di circostanze attenuanti generiche, che consentono un adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto quanto del soggetto, la meritevolezza di detto adeguamento non pu&ograve; mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza e, quando ne affermi l'esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Cass. n. 2769 del 2009; n 11361 del 1993). D'altra parte l'imputato che invochi la mitigazione della pena per effetto di tali circostanze, ha l'onere di indicare gli elementi sui quali fonda la sua richiesta. Nel caso in esame, come gi&agrave; accennato, le generiche non sono state neppure richieste e quindi l'imputato non pu&ograve; dolersi per la mancata concessione.<br /><br />Adeguata &eacute; anche la motivazione sul rigetto della sospensione condizionale della pena e quindi la relativa censura &egrave; inammissibile.<br />Trattandosi di condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidare in sede civile, non occorreva alcuna motivazione a sostegno della statuizione posto che l'obbligo risarcitorio discendeva dalla legge una volta accertata l'illiceit&agrave; del fatto.<br /><br />Infondata &eacute; anche la censura relativa alla confisca.<br />Dispone invero l'articolo 19 quater dispos att c.p. che gli animali oggetto di confisca e sequestro sono affidati ad enti o associazioni che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della salute. Orbene il tribunale nel disporre la confisca si &egrave; riservato di provvedere con separata ordinanza all'affidamento agli enti che ne avrebbero fatto richiesta. L'affidamento provvisorio di alcuni cani a privati effettuato nel corso del processo nell'attesa dell'individuazione degli enti e dell'acquisizione delle loro disponibilit&agrave;, non contrasta con il disposto normativo, posto che gli stessi enti affidatari li assegneranno poi a privati, come risulta dalla documentazione prodotta dalla parte civile.<br /><br />La domanda diretta ad ottenere la restituzione di alcuni animali perch&eacute; di propriet&agrave; della moglie, formulata, peraltro in maniera generica, per la prima volta davanti &agrave; questa corte, &egrave; inammissibile perch&eacute; presuppone accertamenti fattuali sull'appartenenza alla moglie di alcuni cani non esperibili in questa sede.<br /><br />P.Q.M.<br /><br />La Corte.<br />Letto l'articolo 616 c.p.p.<br /><br />Rigetta<br /><br />Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione di quelle sostenute in questo grado dalla parte civile, liquidate in complessive euro 2500, oltre accessori di legge.<br /><br />Cos&igrave; deciso in Roma il 21 aprile del 2010<br /><br />Il consigliere estensore Il Presidente<br />Ciro Petti Pierluigi Onorato<br /><br />DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 10 Giu. 2010<br />]]></content:encoded></item><item><title>TRAUMA CRANICO CON BASTONATE AL SUO CANE&#x2c; CONDANNATO&#xa;</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>Nessuno</category><dc:date>2010-07-27T12:06:51+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/page5.html#unique-entry-id-44</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/page5.html#unique-entry-id-44</guid><content:encoded><![CDATA[Su denuncia LAV condannato il proprietario di un cane per grave maltrattamento. L'animale &egrave; stato confiscato e affidato in via definitiva all'associazione.<br /><br />Il GIP, dott.ssa Monica Sarti, in base all'articolo 544ter del codice penale, ha condannato alla pena di 2.500 euro di multa il proprietario di un cane selvaggiamente picchiato nel suo recinto all'interno di un noto vivaio di Colognola ai Colli.<br /><br />Il fatto risale al giugno dello scorso anno, quando B.Z., proprietario di un simpatico meticcio, bastonava con violenza il cagnolino provocandogli un trauma cranico, la frattura di un'orbita oculare, la caduta di alcuni denti e ferite in tutto il corpo. Solo l'intervento di alcuni clienti ha impedito all'uomo di ammazzare il povero animale.<br /><br />La vicenda aveva destato parecchio scalpore per la brutalit&agrave; dell'aggressione nei confronti di un essere inerme che, oltretutto, veniva tenuto dentro un piccolo box mai ripulito dagli escrementi e senza acqua nonostante l'elevata temperatura estiva. <br /><br />"Siamo increduli - dichiara Lorenza Zanaboni, Responsabile della sede LAV di Verona - di dover denunciare episodi di questo genere che, purtroppo, sono ancora troppo frequenti e che denotano un grado di civilt&agrave; molto lontano da quello che una societ&agrave; avanzata del terzo millennio dovrebbe presupporre. Fortunatamente nel nostro ordinamento giuridico da pochi anni a questa parte abbiamo una legge che tutela direttamente gli animali in quanto esseri viventi e che eleva i reati contro gli animali da semplici contravvenzioni a delitti"- conclude la Zanaboni.<br /><br />Subito dopo il sequestro, avvenuto un anno fa, la LAV aveva consegnato il cagnolino ad una famiglia che gli ha prodigato tutte le cure necessarie e che lo sta in parte ripagando degli anni vissuti nell'incuria e nella violenza.<br />]]></content:encoded></item><item><title>CACCIA&#x2c; CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA CONDANNA L&#x27;ITALIA</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>Nessuno</category><dc:date>2010-07-27T12:06:51+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/page5.html#unique-entry-id-43</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/page5.html#unique-entry-id-43</guid><content:encoded><![CDATA[SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)<br />15 luglio 2010 (*)<br />&laquo;Inadempimento di uno Stato &ndash; Direttiva 79/409/CEE &ndash; Conservazione degli uccelli selvatici &ndash; Provvedimenti di trasposizione&raquo;<br />Nella causa C 573/08,<br />avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell&rsquo;art. 226 CE, proposto il 22 dicembre 2008,<br />Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia, in qualit&agrave; di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />ricorrente,<br />contro<br />Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra G. Palmieri, in qualit&agrave; di agente, assistita dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato,<br />convenuta,<br />LA CORTE (Terza Sezione),<br />composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis, J. Malenovsk&yacute; e D. &Scaron;v&aacute;by (relatore), giudici,<br />avvocato generale: sig.ra E. Sharpston<br />cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore<br />vista la fase scritta del procedimento e in seguito all&rsquo;udienza del 25 marzo 2010,<br />vista la decisione, adottata dopo aver sentito l&rsquo;avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />ha pronunciato la seguente<br />Sentenza<br />1 Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunit&agrave; europee chiede alla Corte di dichiarare che, poich&eacute; la normativa di trasposizione nell&rsquo;ordinamento italiano della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), non &egrave; completamente conforme a tale direttiva e il sistema di recepimento dell&rsquo;art. 9 di quest&rsquo;ultima non garantisce che le deroghe adottate dalle autorit&agrave; italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti previsti da tale articolo, la Repubblica italiana &egrave; venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 7, 9 11, 13 e 18 della citata direttiva.<br />Contesto normativo<br />La normativa dell&rsquo;Unione<br />2 Ai sensi dell&rsquo;art. 1 della direttiva 79/409, essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico ed &egrave; volta a disciplinarne lo sfruttamento.<br />3 L&rsquo;art. 2 di tale direttiva dispone che gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all&rsquo;art. 1 di quest&rsquo;ultima ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.<br />4 In forza dell&rsquo;art. 3 della direttiva 79/409, tenuto conto delle esigenze di cui all&rsquo;art. 2 di tale direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all&rsquo;art. 1 della medesima direttiva, una variet&agrave; e una superficie di habitat.<br />5 Ai sensi dell&rsquo;art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 &laquo;[a]l di fuori [delle] zone di protezione [speciale], gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l&rsquo;inquinamento o il deterioramento degli habitat&raquo;.<br />6 L&rsquo;art. 5 della citata direttiva impone altres&igrave; agli Stati membri di instaurare un regime generale di protezione che comprenda in particolare il divieto di uccidere, catturare o disturbare gli uccelli di cui all&rsquo;art. 1 di quest&rsquo;ultima e di distruggere i nidi.<br />7 L&rsquo;art. 6 della direttiva 79/409 vieta, fatte salve alcune deroghe, di porre in commercio le specie di uccelli tutelate dalla direttiva.<br />8 In forza dell&rsquo;art. 7, n. 1, della direttiva 79/409, le specie elencate nell&rsquo;allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. L&rsquo;art. 7, n. 4, di tale direttiva dispone, in particolare, che &laquo;gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull&rsquo;applicazione pratica della loro legislazione [...] sulla caccia&raquo;.<br />9 Conformemente all&rsquo;art. 9 della direttiva 79/409, gli Stati membri possono, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, derogare a tale regime restrittivo per la caccia nonch&eacute; alle altre restrizioni e divieti di cui agli artt. 5, 6 e 8 della direttiva, per le ragioni elencate nel citato art. 9, n. 1, lett. a) c), e cio&egrave;, in primo luogo, nell&rsquo;interesse della salute e della sicurezza pubblica nonch&eacute; della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni all&rsquo;agricoltura, per la protezione della flora e della fauna, in secondo luogo, ai fini della ricerca e dell&rsquo;insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonch&eacute; per l&rsquo;allevamento connesso a tali operazioni e, in terzo luogo, per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantit&agrave;. Ai sensi dell&rsquo;art. 9, n. 2, della citata direttiva, le deroghe dovranno menzionare le specie che formano oggetto delle medesime, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser compiute, l&rsquo;autorit&agrave; abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone, nonch&eacute; i controlli che saranno effettuati.<br />10 In forza dell&rsquo;art. 10, n. 2, della direttiva 79/409, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie relativamente alle ricerche e ai lavori necessari per la protezione, la gestione e l&rsquo;utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all&rsquo;art. 1 di tale direttiva.<br />11 Conformemente all&rsquo;art. 11 della citata direttiva, gli Stati membri consultano la Commissione in merito all&rsquo;introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri.<br />12 Ai sensi dell&rsquo;art. 13 della direttiva 79/409, l&rsquo;applicazione delle misure adottate in forza di tale direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione per quanto riguarda la conservazione delle specie di uccelli di cui all&rsquo;art. 1 della citata direttiva.<br />13 L&rsquo;art. 18, n. 2, della direttiva 79/409 esige che il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato da tale direttiva sia comunicato alla Commissione.<br />La normativa nazionale<br />14 In forza dell&rsquo;art. 1, n. 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (Supplemento ordinario alla GURI n. 46 del 25 febbraio 1992; in prosieguo: la &laquo;legge n. 157/1992&raquo;), le regioni e le province provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell&rsquo;avifauna, segnalate dall&rsquo;Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi.<br />15 Le specie menzionate all&rsquo;art. 2, n. 1, lett. b) e c), della legge n. 157/1992 sono particolarmente protette.<br />16 In forza dell&rsquo;art. 3 di tale legge, &egrave; vietata ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonch&eacute; il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.<br />17 Conformemente all&rsquo;art. 10 della legge citata, tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale &egrave; soggetto, per le regioni e le province, a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata alla conservazione delle specie mediante la destinazione differenziata del territorio.<br />18 In forza dell&rsquo;art. 16 della legge n. 157/1992, le regioni possono autorizzare l&rsquo;istituzione di aziende faunistico-venatorie al fine di garantire l&rsquo;obiettivo naturalistico e faunistico.<br />19 L&rsquo;art. 18 della legge n. 157/1992 indica i periodi nel corso dei quali &egrave; consentito abbattere talune specie e autorizza le regioni a modificarne i termini per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realt&agrave; territoriali.<br />20 Conformemente all&rsquo;art. 19 bis, n. 1, della legge n. 157/1992, le regioni disciplinano l&rsquo;esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409. In forza di tale art. 19 bis, n. 4, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell&rsquo;ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, pu&ograve; annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della legge citata e della direttiva 79/409.<br />21 Conformemente all&rsquo;art. 20 della legge n. 157/1992, il Ministro dell&rsquo;agricoltura e delle foreste autorizza l&rsquo;introduzione dall&rsquo;estero di fauna selvatica viva, purch&eacute; appartenente alle specie autoctone, a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.<br />22 Ai sensi dell&rsquo;art. 21, n. 1, della legge n. 157/1992, in linea di principio &egrave; vietato a chiunque:<br />&laquo;(...)<br />prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica (...);<br />(...)<br />bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonch&eacute; loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica (...);<br />(...)<br />ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica (...);<br />(...)&raquo;.<br />23 L&rsquo;art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonch&eacute; della flora e della fauna selvatiche (Supplemento ordinario alla GURI n. 248 del 23 ottobre 1997; in prosieguo: il &laquo;decreto n. 357/1997&raquo;), dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonch&eacute; la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate e adottano per le zone speciali di conservazione le misure di conservazione necessarie che implicano all&rsquo;occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali.<br />24 In forza dell&rsquo;art. 6 del decreto n. 357/1997, la rete &laquo;Natura 2000&raquo; comprende le zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409 e dall&rsquo;art. 1, n. 5, della legge n. 157/1992, alle quali si applicano gli obblighi derivanti, segnatamente, dall&rsquo;art. 4 di tale decreto.<br />25 Conformemente all&rsquo;art. 1, nn. 1 e 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette (Supplemento ordinario alla GURI n. 292 del 13 dicembre 1991; in prosieguo: la &laquo;legge n. 394/1991&raquo;), tale legge detta principi fondamentali per l&rsquo;istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, vale a dire le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.<br />26 In forza dell&rsquo;art. 1, n. 3, di tale legge, i territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2 di tale articolo sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalit&agrave;:<br />&ndash; conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarit&agrave; geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunit&agrave; biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;<br />&ndash; applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivit&agrave; agro-silvo-pastorali e tradizionali, nonch&eacute;<br />&ndash; promozione di attivit&agrave; di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonch&eacute; di attivit&agrave; ricreative compatibili e difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.<br />Fase precontenziosa del procedimento e ricorso<br />27 Con lettera di diffida inviata alla Repubblica italiana il 10 aprile 2006, la Commissione invitava tale Stato membro a comunicarle le sue osservazioni in merito alla normativa italiana di trasposizione della direttiva 79/409 entro un termine di due mesi dalla ricezione di detta lettera. La Repubblica italiana richiedeva una proroga di due mesi di tale termine, che veniva negata dalla Commissione in considerazione dell&rsquo;imminente apertura della stagione venatoria e della necessit&agrave; di rendere la legislazione italiana conforme alla direttiva 79/409 senza ulteriore indugio.<br />28 Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse contestato gli addebiti formulati in tale lettera di diffida n&eacute; posto rimedio alla situazione ivi denunciata, la Commissione ha emesso, il 28 giugno 2006, un parere motivato invitando tale Stato membro a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi al citato parere motivato nel termine di due mesi dal ricevimento di quest&rsquo;ultimo.<br />29 La Repubblica italiana, mediante comunicazioni del 31 agosto e 24 novembre 2006, 31 luglio, 27 settembre, 24 ottobre e 26 novembre 2007, 21 marzo 2008, nonch&eacute; in occasione di vari contatti con la Commissione, ha annunciato modifiche legislative e regolamentari dirette a porre rimedio agli addebiti formulati dalla Commissione nel parere motivato.<br />30 Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse rispettato gli impegni da essa assunti al fine di modificare la normativa di cui &egrave; causa e che non fosse stato posto fine all&rsquo;inadempimento addebitatole allo spirare del termine impartito nel parere motivato, la Commissione ha proposto il presente ricorso.<br />31 Con ordinanza 10 dicembre 2009, causa C 573/08 R, Commissione/Italia, il presidente della Corte ha ingiunto alla Repubblica italiana di sospendere l&rsquo;applicazione dell&rsquo;art. 4, n. 1, della legge regionale della Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24, recante disciplina del regime di deroga previsto dall&rsquo;articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221, come modificata per la stagione venatoria 2009/2010 dalla legge regionale della Regione Lombardia 16 settembre 2009, n. 21.<br />Sul ricorso<br />32 A sostegno del ricorso, la Commissione deduce undici motivi attinenti agli inadempimenti della Repubblica italiana a taluni obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2 7, 9 11, 13 e 18 della direttiva 79/409. Occorre rilevare che il motivo attinente all&rsquo;art. 4 di tale direttiva si riferisce unicamente al n. 4, seconda frase, di detto articolo.<br />33 Occorre esaminare, anzitutto, il motivo attinente alla violazione dell&rsquo;art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409, poi quello relativo alla violazione dell&rsquo;art. 9 di tale direttiva e, infine, i motivi attinenti alla violazione degli artt. 2, 3, 5 7, 10, 11, 13 e 18 della citata direttiva.<br />Sul motivo attinente alla violazione dell&rsquo;art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409<br />Argomenti delle parti<br />34 La Commissione sostiene che l&rsquo;art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 non &egrave; stato trasposto nell&rsquo;ordinamento giuridico italiano.<br />35 A tale proposito essa afferma che la normativa di trasposizione dell&rsquo;art. 4, n. 4, della direttiva 79/409 &ndash; e cio&egrave; gli artt. 4 e 6 del decreto n. 357/1997 &ndash; predispone idonee misure di prevenzione atte ad impedire l&rsquo;inquinamento e il deterioramento degli habitat riguardo alle zone di protezione speciale e non nei confronti degli habitat esterni a tali zone.<br />36 Inoltre, la Commissione contesta le affermazioni contenute nel controricorso della Repubblica italiana, secondo le quali l&rsquo;art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 &egrave; stato recepito, in realt&agrave;, con le leggi nn. 394/1991 e 157/1992. Secondo la Commissione, le disposizioni delle due leggi invocate dalla Repubblica italiana non presentano alcun contenuto specificamente ornitologico e hanno una portata pi&ugrave; limitata di quella dell&rsquo;art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409.<br />37 La Repubblica italiana afferma che diverse disposizioni delle leggi nn. 394/1991 e 157/1992 garantiscono la protezione degli habitat fuori delle zone di protezione speciale di cui all&rsquo;art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409.<br />38 Anzitutto, la Repubblica italiana osserva che l&rsquo;art. 1, n. 1, della legge n. 394/1991 prevede varie zone protette finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale del paese, fermo restando che, a suo parere, esse sono in parte esterne alle zone di protezione speciale. Tale Stato membro rileva poi che, ai sensi dell&rsquo;art. 1, n. 3, della legge citata, i territori sui quali insistono dette aree sono sottoposti, nel loro complesso, ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo, in primo luogo, di perseguire, in particolare, la conservazione di specie animali o vegetali e, in secondo luogo, l&rsquo;applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale.<br />39 Inoltre, la Repubblica italiana afferma che, conformemente all&rsquo;art. 10 della legge n. 157/1992, tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale &egrave; soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nell&rsquo;ambito della quale le amministrazioni provinciali devono provvedere ad attuare, da una parte, programmi volti al ripristino ed alla tutela degli habitat e dall&rsquo;altra, azioni mirate volte a tutelare l&rsquo;avifauna migratoria lungo le rotte di migrazione. Infine, tale Stato membro rileva che, in forza dell&rsquo;art. 16 della legge n. 157/1992, le regioni possono autorizzare l&rsquo;istituzione di aziende faunistico-venatorie per prevalenti finalit&agrave; naturalistiche e faunistiche e che, in base ai regolamenti regionali ed ai disciplinari provinciali, il rilascio della concessione aziendale &egrave; subordinato alla presentazione di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l&rsquo;obiettivo naturalistico e faunistico.<br />Giudizio della Corte<br />40 Sebbene l&rsquo;art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 non imponga obbligatoriamente che si ottengano taluni risultati, cionondimeno gli Stati membri devono porsi seriamente l&rsquo;obiettivo di proteggere gli habitat al di fuori delle zone di protezione speciale (v. sentenza 13 dicembre 2007, causa C 418/04, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I 10947, punto 179 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, &egrave; giocoforza rilevare che, nel caso di specie, la Repubblica italiana deve adoperarsi per adottare le misure adeguate al fine di evitare l&rsquo;inquinamento o la perturbazione degli habitat.<br />41 Come sostiene la Commissione, la Repubblica italiana, avendo riconosciuto che il decreto n. 357/1997 non costituisce una trasposizione dell&rsquo;art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409, afferma che le leggi nn. 394/1991 e 157/1992 consentono di garantire il rispetto dell&rsquo;obbligo risultante da tale disposizione della citata direttiva.<br />42 Occorre esaminare, pertanto, se pu&ograve; ritenersi che le disposizioni delle leggi nn. 394/1991 e 157/1992, invocate dalla Repubblica italiana, consentano di garantire la protezione degli habitat degli uccelli selvatici al di fuori delle zone di protezione.<br />43 Al riguardo, occorre rilevare che l&rsquo;art. 1 della legge n. 394/1991 verte esclusivamente sull&rsquo;istituzione e la gestione delle aree naturali protette ai fini della conservazione e della valorizzazione del patrimonio naturale del paese e non contiene alcun riferimento specifico alle considerazioni ornitologiche previste dall&rsquo;art. 4 della direttiva 79/409. La circostanza che tali zone siano assoggettate ad un regime speciale di protezione e di gestione ai fini della conservazione, in particolare, di specie animali non consente di ritenere che gli interessi ornitologici siano specificamente protetti. Pertanto, &egrave; giocoforza rilevare che la legge n. 394/1991 non prevede misure adeguate per prevenire l&rsquo;inquinamento o il deterioramento degli habitat di cui &egrave; causa al di fuori delle zone di protezione speciale (v., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 182).<br />44 Quanto alle disposizioni della legge n. 157/1992 invocate dalla Repubblica italiana, nemmeno tali disposizioni prevedono misure idonee ai fini del conseguimento dell&rsquo;obiettivo previsto dall&rsquo;art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409. Si deve rilevare, infatti, anzitutto, che l&rsquo;art. 10 di tale legge, in forza del quale le province elaborano una pianificazione faunistico-venatoria nonch&eacute; piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonch&eacute; piani di immissione di fauna selvatica, ha una portata pi&ugrave; limitata di quella dell&rsquo;art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 e non contiene alcun riferimento specifico alle considerazioni di ordine ornitologico. In particolare, se &egrave; pur vero che il soggiorno della fauna migratoria, conformemente all&rsquo;art. 10 della legge n. 157/1992, deve essere tutelato in taluni territori, occorre rilevare che l&rsquo;art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409, mira alla tutela degli habitat di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico ai sensi dell&rsquo;art. 1 di tale direttiva. Del pari, l&rsquo;obbligo, legato all&rsquo;istituzione di aziende faunistico-venatorie, di elaborare programmi di conservazione e di ripristino ambientale, previsto dall&rsquo;art. 16 della legge n. 157/1992, non consente di ritenere che gli interessi ornitologici saranno specificamente e sistematicamente protetti.<br />45 Ci&ograve; premesso, si deve concludere che le disposizioni delle leggi nn. 394/1991 e 157/1992 non possono ritenersi costitutive di un&rsquo;adeguata trasposizione dell&rsquo;art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409. Pertanto, si deve dichiarare che la censura della Commissione relativa alla violazione di quest&rsquo;ultima disposizione &egrave; fondata.<br />Sulla censura relativa alla violazione dell&rsquo;art. 9 della direttiva 79/409<br />Argomenti delle parti<br />46 La Commissione sostiene, in primo luogo, che la normativa di attuazione dell&rsquo;art. 9 della direttiva 79/409, e cio&egrave; l&rsquo;art. 19 bis della legge n. 157/1992, istituisce un procedimento di controllo di legittimit&agrave; delle deroghe a livello regionale &laquo;sostanzialmente inefficace e intempestivo&raquo;.<br />47 In secondo luogo, la Commissione afferma che la normativa relativa ai prelievi venatori nelle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia nonch&eacute; Toscana e i singoli provvedimenti che autorizzano i prelievi in dette regioni e nelle regioni Emilia Romagna, Marche, Calabria e Puglia non soddisfano i requisiti di cui all&rsquo;art. 9 della direttiva 79/409 o, quantomeno, non li soddisfacevano alla scadenza del termine impartito nel parere motivato.<br />48 Per quanto riguarda la Regione Abruzzo, la Commissione rileva che l&rsquo;art. 59 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10, relativa all&rsquo;esercizio delle deroghe previste dall&rsquo;art. 9 della direttiva 79/409/CEE, consente in maniera generale la caccia di due specie protette, cio&egrave; il passero e lo storno, senza che siano rispettate le esigenze di cui all&rsquo;art. 9 della direttiva 79/409, considerato che tali due specie sono menzionate in una legge la cui applicazione non &egrave; limitata a specifiche stagioni venatorie e che non indica i motivi per cui il prelievo di tali due specie rappresenterebbe l&rsquo;unica soluzione possibile al fine di prevenire rilevanti danni alle colture.<br />49 Inoltre, essa ritiene che la citata normativa della Regione Abruzzo lasci un ampio margine alla Giunta regionale per disciplinare il prelievo venatorio in deroga delle specie interessate dalla direttiva 79/409 al fine di tutelare l&rsquo;agricoltura, l&rsquo;allevamento, la flora e la fauna.<br />50 La Commissione aggiunge che vari provvedimenti di attuazione evidenziano che la Regione Abruzzo ricorre al prelievo venatorio in deroga facendo applicazione della citata normativa.<br />51 Per quanto riguarda la regione Lazio, la Commissione osserva che l&rsquo;art. 35 bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, introdotto dalla legge 20 gennaio 2002, n. 3, consente in maniera generale la caccia di tre specie protette, vale a dire passero, storno e passera mattugia, senza menzionare le ragioni astratte, n&eacute; tantomeno i motivi concreti che giustificano l&rsquo;autorizzazione del prelievo di dette specie protette. A suo parere, tale normativa non indica n&eacute; i mezzi n&eacute; gli impianti e tantomeno i metodi di cattura e di uccisione autorizzati.<br />52 La Commissione aggiunge che, sebbene la citata normativa sia stata modificata dall&rsquo;art. 81 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, recante legge finanziaria regionale per l&rsquo;esercizio 2008 (art. 11 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) e le specie oggetto della deroga non siano pi&ugrave; menzionate, non per questo essa soddisfa i requisiti di cui all&rsquo;art. 9 della direttiva 79/409, in quanto non &egrave; necessario che i singoli atti menzionino le ragioni che giustificano la deroga, i motivi precisi che costituiscono il nesso di casualit&agrave; tra il prelievo e l&rsquo;esigenza che esso &egrave; inteso a soddisfare, n&eacute; che il criterio attinente all&rsquo;assenza di altre soluzioni soddisfacenti sia soddisfatto.<br />53 La Commissione rileva inoltre che provvedimenti concreti adottati al fine di autorizzare il prelievo venatorio in deroga contravvengono parimenti l&rsquo;art. 9.<br />54 Quanto alla regione Lombardia, la Commissione osserva che il prelievo venatorio in deroga di varie specie protette &egrave; stato autorizzato senza rispettare l&rsquo;art. 9 della direttiva 79/409. Infatti, le leggi regionali 2 agosto 2004, n. 18 (stagione venatoria 2004/2005) e 3 agosto 2005, n. 13 (stagione venatoria 2005/2006) non riportano motivazioni sufficienti per spiegare le ragioni dei prelievi venatori in deroga di esemplari appartenenti alle specie fringuello e peppola autorizzati ai sensi dell&rsquo;art. 9, n. 1, lett. c), di tale direttiva e di esemplari appartenenti alle specie passero d&rsquo;Italia, passera mattugia e storno autorizzati in forza dell&rsquo;art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva medesima.<br />55 La Commissione osserva inoltre che il prelievo per le specie fringuello, peppola e storno &egrave; stato successivamente autorizzato dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 20 (stagione venatoria 2007/2008), senza tuttavia fornire alcuna indicazione sulle ragioni astratte e sui motivi concreti che renderebbero necessario il prelievo di alcuni esemplari di tali specie, n&eacute; sull&rsquo;assenza di altre soluzioni soddisfacenti.<br />56 La Commissione aggiunge che varie delibere dimostrano che la normativa della Regione Lombardia non &egrave; conforme all&rsquo;art. 9 della direttiva 79/409.<br />57 Per quanto riguarda la Regione Toscana, la Commissione osserva che l&rsquo;art. 37 bis della legge regionale 11 ottobre 2002, n. 36, recante modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) non richiede che le singole deroghe indichino le ragioni e i motivi che giustifichino tali deroghe, informino circa l&rsquo;esame concreto delle altre possibili soluzioni e menzionino l&rsquo;autorit&agrave; abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate.<br />58 Secondo la Commissione, le leggi regionali 5 dicembre 2003, n. 57, 8 ottobre 2004, n. 51, e 30 settembre 2005, n. 57, nonch&eacute; le delibere di applicazione delle medesime, presentano gli stessi vizi.<br />59 Per quanto riguarda le regioni Emilia Romagna, Marche, Calabria e Puglia, la Commissione sostiene che gli atti applicativi che autorizzano il prelievo in deroga siano in contrasto con l&rsquo;art. 9 della direttiva 79/409.<br />60 La Commissione ne conclude che dalla trasposizione e attuazione dell&rsquo;art. 9 della direttiva 79/409 nell&rsquo;ordinamento giuridico italiano consegue l&rsquo;autorizzazione di un regime semi-permanente di caccia agli uccelli rispetto ai quali la caccia &egrave; vietata.<br />61 La Repubblica italiana afferma che il Ministero dell&rsquo;Ambiente si impegna a porre in essere qualsiasi iniziativa affinch&eacute; le regioni coinvolte adeguino la loro legislazione e indica, quindi, di aver comunicato alla Corte le osservazioni che le sono state trasmesse da alcune delle regioni interessate. Tale Stato membro ha precisato, all&rsquo;udienza, che la posizione delle regioni era stata esposta dal momento che la caccia ricade nella loro competenza esclusiva, pur riconoscendo che la normativa in materia di caccia non &egrave; adeguata ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 79/409.<br />Giudizio della Corte<br />62 Si deve osservare anzitutto, da un lato, che la direttiva 79/409, come emerge dal suo art. 1, mira alla conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri e si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e, dall&rsquo;altro, che l&rsquo;efficace protezione degli uccelli costituisce un problema ambientale tipicamente transfrontaliero, che implica responsabilit&agrave; comuni degli Stati membri (sentenza 12 luglio 2007, causa C 507/04, Commissione/Austria, Racc. pag. I 5939, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).<br />63 Occorre poi ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ciascuno degli Stati membri destinatari di una direttiva ha l&rsquo;obbligo di adottare, nell&rsquo;ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue (v., in particolare, sentenza 24 giugno 2003, causa C 72/02, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I 6597, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).<br />64 Peraltro, sempre secondo giurisprudenza costante, la sussistenza di un inadempimento dev&rsquo;essere valutata alla luce della situazione esistente nello Stato membro interessato alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 23 aprile 2009, causa C 493/08, Commissione/Grecia, punto 8; 4 giugno 2009, causa C 555/08, Commissione/Svezia, punto 10, e 26 novembre 2009, causa C 211/09, Commissione/Grecia, punto 7).<br />65 Ora, nel caso di specie &egrave; assodato che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, la Repubblica italiana non aveva adottato i provvedimenti atti a garantire la corretta trasposizione dell&rsquo;art. 9 della direttiva 79/409.<br />66 Inoltre, la Corte ha gi&agrave; dichiarato che la circostanza che uno Stato membro abbia affidato alle proprie regioni l&rsquo;attuazione di direttive non pu&ograve; avere alcuna influenza sull&rsquo;applicazione dell&rsquo;art. 258 TFUE. Infatti, sebbene ogni Stato membro sia libero di ripartire come crede opportuno le competenze normative sul piano interno, tuttavia, a norma dell&rsquo;art. 258 TFUE, esso resta il solo responsabile, nei confronti dell&rsquo;Unione, del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell&rsquo;Unione (v. sentenza 10 giugno 2004, causa C 87/02, Commissione/Italia, Racc. pag. I 5975, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, uno Stato membro non pu&ograve; eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l&rsquo;inosservanza degli obblighi e termini imposti dal diritto dell&rsquo;Unione (v., in tal senso, sentenza 15 dicembre 2005, causa C 67/05, Commissione/Germania, punto 9, e giurisprudenza ivi citata).<br />67 Ci&ograve; premesso, la circostanza che la caccia ricada nella competenza esclusiva delle regioni non pu&ograve; dispensare la Repubblica italiana dall&rsquo;obbligo di garantire che le deroghe al regime restrittivo della caccia adottate dalle autorit&agrave; competenti rispettino i requisiti e le esigenze posti dall&rsquo;art. 9 della direttiva 79/409.<br />68 Conseguentemente, si deve dichiarare che la censura della Commissione attinente alla violazione di detto art. 9 &egrave; fondata.<br />Sulle censure relative alla violazione degli artt. 2, 3, 5 7, 10, 11, 13 e 18 della direttiva 79/409<br />Argomenti delle parti<br />69 In primo luogo, la Commissione afferma di non aver rinvenuto nell&rsquo;ordinamento giuridico italiano alcuna disposizione di trasposizione degli artt. 2, 10, n. 2, e 13 della direttiva 79/409. Essa ne deduce che le disposizioni citate non sono state trasposte in tale ordinamento giuridico.<br />70 In secondo luogo, la Commissione sostiene che la normativa di trasposizione dell&rsquo;art. 3 della direttiva 79/409, e cio&egrave; l&rsquo;art. 1, n. 5, della legge n. 157/1992, non prevede che, all&rsquo;atto dell&rsquo;emanazione dei provvedimenti di cui all&rsquo;art. 3 della direttiva 79/409, le autorit&agrave; competenti debbano tener conto dei requisiti menzionati all&rsquo;art. 2 di quest&rsquo;ultima.<br />71 In terzo luogo, la Commissione afferma che la normativa di trasposizione dell&rsquo;art. 5 della direttiva 79/409, e cio&egrave; gli artt. 2, n. 1, lett. b) e c), 3 e 21, n. 1, lett. o)(1) e ee), della legge n. 157/1992, non prevede alcun divieto di distruzione e danneggiamento deliberato delle specie di uccelli tutelate da tale direttiva.<br />72 In quarto luogo, la Commissione osserva che l&rsquo;art. 21, n. 1, lett. bb), della legge n. 157/1992, che traspone nell&rsquo;ordinamento giuridico italiano l&rsquo;art. 6 della direttiva 79/409, non vieta il trasporto per la vendita degli uccelli menzionati all&rsquo;art. 1 di tale direttiva.<br />73 In quinto luogo, la Commissione sostiene che l&rsquo;art. 18 della legge n. 157/1992, con cui &egrave; stato trasposto nell&rsquo;ordinamento giuridico italiano l&rsquo;art. 7 della direttiva 79/409, non richiede espressamente che i periodi di caccia rispettino il divieto di caccia durante il periodo della nidificazione o durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Essa deduce inoltre l&rsquo;assenza di una disposizione di diritto interno che preveda modalit&agrave; adeguate di informazione sull&rsquo;applicazione concreta della legislazione sulla caccia.<br />74 In sesto luogo, la Commissione osserva che la normativa di trasposizione dell&rsquo;art. 11 della direttiva 79/409, cio&egrave; l&rsquo;art. 20 della legge n. 157/1992, non prevede che la Commissione sia consultata nei casi di eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo.<br />75 In settimo luogo, la Commissione afferma che, non avendo comunicato i testi delle leggi regionali emanate dalle regioni Lazio, Lombardia, Toscana e Puglia, la Repubblica italiana ha violato l&rsquo;obbligo di cooperazione e di aggiornamento della situazione normativa interna in relazione al recepimento e all&rsquo;applicazione della direttiva 79/409, sancito dall&rsquo;art. 18, n. 2, di quest&rsquo;ultima.<br />76 La Repubblica italiana riconosce la mancata trasposizione delle summenzionate disposizioni e afferma che il governo italiano ha sottoposto all&rsquo;esame del Senato un disegno di legge che tiene conto delle osservazioni della Commissione.<br />Giudizio della Corte<br />77 A tal riguardo, &egrave; giocoforza rilevare che dalla giurisprudenza citata al punto 64 della presente sentenza emerge che la sussistenza di un inadempimento dev&rsquo;essere valutata alla luce della situazione esistente nello Stato membro interessato alla scadenza del termine fissato nel parere motivato.<br />78 Orbene, nel caso di specie &egrave; assodato che alla scadenza del termine fissato nel parere motivato i provvedimenti necessari per la corretta trasposizione della direttiva 79/409 sotto questi diversi profili non erano stati emanati.<br />79 Si devono pertanto ritenere fondate le censure della Commissione relative alla violazione degli artt. 2, 3, 5 7, 10, 11, 13 e 18 della direttiva 79/409.<br />80 Alla luce del complesso delle considerazioni sin qui svolte si deve dichiarare che, poich&eacute; la normativa di trasposizione nell&rsquo;ordinamento italiano della direttiva 79/409 non &egrave; completamente conforme a tale direttiva e il sistema di recepimento dell&rsquo;art. 9 di quest&rsquo;ultima non garantisce che le deroghe adottate dalle autorit&agrave; italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti previsti da tale articolo, la Repubblica italiana &egrave; venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 7, 9 11, 13 e 18 della citata direttiva.<br />Sulle spese<br />81 A norma dell&rsquo;art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente &egrave; condannata alle spese se ne &egrave; stata fatta domanda. Poich&eacute; la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev&rsquo;essere condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.<br />Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:<br />1) Poich&eacute; la normativa di trasposizione nell&rsquo;ordinamento italiano della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non &egrave; completamente conforme a tale direttiva e il sistema di recepimento dell&rsquo;art. 9 di quest&rsquo;ultima non garantisce che le deroghe adottate dalle autorit&agrave; italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti previsti da tale articolo, la Repubblica italiana &egrave; venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 7, 9 11, 13 e 18 della citata direttiva.<br />2) La Repubblica italiana &egrave; condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.<br />Firme<br />________________________________________<br />* Lingua processuale: l&rsquo;italiano.<br />________________________________________<br />1 Va osservato che, al precedente punto 22, la menzione &laquo;lett. o)&raquo;, che figurava nel progetto di motivazione, &egrave; stata soppressa.<br />-------------------------------------------------------------<br /><br />BALENE:GIUDICE GIAPPONESE PER CASO AUSTRALIA-GIAPPONE ALL'AJA<br />21 lug 10<br />In quanto presidente della Corte internazionale di giustizia.<br /> <br /> <br />A dirimere la controversia legale tra l'Australia e il Giappone sulla caccia alle balene sar&agrave; un giudice giapponese, l'ex diplomatico Hisashi Owada, padre della principessa sposata con l'erede al trono imperiale del Giappone. In quanto presidente della Corte internazionale di giustizia dell'Aja, Owada si occupa infatti di dirimere i casi legali tra Stati. La Corte comunque non si pronuncer&agrave; prima del 2013 sul caso avviato lo scorso mese dall'Australia contro il Giappone per proibire la caccia alle balene nei mari antartici. In una nota, diffusa oggi dall'Aja, la Corte rileva che un caso come questo richiede anni per potere essere istruito.<br />L'Australia - che chiede al Giappone di mettere fine alla caccia cosiddetta scientifica, che conduce ogni estate con una quota di circa 1.000 balene, sfruttando una scappatoia della Convenzione baleniera internazionale - dovr&agrave; presentare la denuncia scritta entro il maggio 2011. Il Giappone - che ha annunciato che risponder&agrave; in maniera adeguata - dovr&agrave; replicare entro il marzo 2012. La sentenza non arriver&agrave; quindi prima del 2013.<br />(ANSA)<br /><br />]]></content:encoded></item><item><title>DICHIARATA INCOSTITUZIONALE CACCIA IN TUTTO IL FRIULI VENEZIA GIULIA&#xa;</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>Nessuno</category><dc:date>2010-07-27T12:06:50+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/page5.html#unique-entry-id-42</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/page5.html#unique-entry-id-42</guid><content:encoded><![CDATA[La Corte Costituzionale con la sentenza 233 del 2010, depositata il primo luglio, &laquo;salva centinaia di migliaia di uccelli selvatici dichiarando incostituzionale la norma che permetteva di aprire la caccia a specie protette&raquo;. E&rsquo; stato ribadito l&rsquo;obbligo per la Regione Friuli Venezia Giulia di interdire dalla caccia almeno il 20 per cento del territorio al di fuori della zona faunistica delle Alpi. La Corte si &egrave; pronunciata accogliendo il ricorso del Consiglio dei ministri che a suo tempo era stato sollecitato con una memoria delle associazioni animaliste e ambientaliste del Friuli Venezia Giulia: Lega per l&rsquo;abolizione dellla caccia, Lipu, Wwf, Legambiente e Lega anti vivisezione. La norma era stata approvata dai consiglieri regionali di Lega Nord, Pdl e Udc. &laquo;La pronuncia della Corte Costituzionale &ndash; sostengono Lac, Lipu, Wwf, Legambiente e Lav &ndash; ha eliminato norme regionali distruttive per il patrimonio faunistico e per l&rsquo;ecosistema. Grazie all&rsquo;intervento compatto delle associazioni nei confronti del Consiglio dei ministri, lo stesso ha deciso di impugnare alcune parti della legge regionale 13 del 2009, con la quale si era stabilito di cacciare in tutta la regione, nonostante la Corte Costituzionale avesse gi&agrave; stabilito, con sentenza 165 del 2009, che anche in Friuli debba essere applicata la legge statale che prevede che almeno il 20 per cento del territorio al di fuori della zona faunistica delle Alpi debba essere precluso all&rsquo;attivit&agrave; venatoria&raquo;.<br /><br />da Il Messaggero Veneto]]></content:encoded></item><item><title>AREE CANI PULIZIA E&#x27; DEL COMUNE</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>Nessuno</category><dc:date>2010-05-28T10:43:31+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/23-may-2010#unique-entry-id-39</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/23-may-2010#unique-entry-id-39</guid><content:encoded><![CDATA[<br />Sentenza del Tribunale Civile di Milano.<br /> <br /> <br />Il Tribunale civile ha condannato il Comune di Milano a pulire tutto l'anno, sei giorni la settimana, l'area cani del parco di Piazzale Giovanni dalle Bande Nere. L'istruttoria del giudice della decima sezione civile Andrea Borrelli ha accertato che il servizio di pulizie dell'area &egrave; affidato al consorzio Coges che, per curare il verde della citt&agrave;, riceve per tre anni dal Comune il &laquo;(quantomeno) congruo corrispettivo&raquo; di oltre 53,4 milioni di euro. <br /><br />Nonostante il contratto preveda che le aree cani debbano essere pulite ogni giorno, escluse le domeniche e le festivit&agrave; pi&ugrave; importanti, quella di Piazzale Bande Nere vedeva gli addetti appena due, tre volte al mese. Il Comune ha scaricato le responsabilit&agrave; sul Coges il quale, a sua volta, ha puntato il dito contro &laquo;l'incivilt&agrave; dei proprietari dei cani&raquo; che non asportano le deiezioni degli loro animali lasciandole sul terreno.<br />Il giudice Borrelli ha rigettato entrambe le tesi: il Comune deve garantire comunque la pulizia e la disinfezione, anche se l'appaltatore non lo fa, perch&eacute; &egrave; &laquo;proprietario e custode &raquo; del verde pubblico, aree cani comprese, al cui interno, come stabilisce il regolamento comunale, i proprietari non sono obbligati a raccogliere gli escrementi dei loro animali, cosa che invece &egrave; imposta fuori dai recinti. Il giudice, dato che &egrave; provato che le &laquo;intollerabili esalazioni maleodoranti provenienti dal terreno comunale &raquo; entrano nello studio dell'avvocato, ha condannato il Comune a garantire la pulizia e a pagare le spese della causa pari ad oltre 4.000 euro, gran parte dei quali, per&ograve;, usciranno dalle casse del Coges che, sempre per contratto, si &egrave; assunto ogni responsabilit&agrave; derivante dal servizio. <br /><br />Ad avviare la causa era stato un avvocato il cui studio ha le finestre che danno sui giardini che comprendono anche una piccola area destinata ai cani. &laquo;Durante i mesi pi&ugrave; caldi o in alcune giornate di pioggia &raquo; si sollevano &laquo;esalazioni intollerabili&raquo;, denunciava a fine 2004 il legale, perch&eacute; l'area &egrave; lasciata in &laquo;deplorevole stato di degrado&raquo; e i contenitori in cui vengono gettati gli escrementi dei cani non vengono svuotati di frequente. Una situazione insostenibile al punto che 61 abitanti della zona avevano firmato una petizione per chiedere lo spostamento dell'area per ragioni di igiene e di decoro, visto che l&igrave; vicino ci sono anche due bar e una rosticceria.<br /><br />da Corriere.it]]></content:encoded></item><item><title>USO DI COLLARE ELETTRICO SUL SUO CANE&#x2c; CACCIATORE CONDANNATO NELLE MARCHE&#xa;</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>Nessuno</category><dc:date>2010-05-28T10:33:56+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/23-may-2010#unique-entry-id-38</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/23-may-2010#unique-entry-id-38</guid><content:encoded><![CDATA[Lea &egrave; una dolce segugia ritrovata in montagna da una giovane coppia nell'ottobre 2007 impaurita,frastornata, disorientata, con indosso un collare elettrico.<br />Lo scorso luned&igrave; 26 aprile 2010 il suo padrone, un cacciatore di Serra S.Quirico (A.P., 51 anni), &egrave; stato condannato per maltrattamento al pagamento di 3.500 euro di ammenda, la cagnetta &egrave; stata confiscata ed affidata alla Presidente dell'Associazione di Jesi che si &egrave; presa cura di lei in questi due anni e mezzo.<br />Gratitudine nei confronti del Pubblico Ministero ,dott. Vincenza Montoneri, che, con la sua arringa accusatoria, ha dimostrato grande coinvolgimento e massima attenzione a tutto quanto emerso dai testimoni ,alcuni dei quali sentiti per pi&ugrave; volte al fine di cogliere ogni minimo particolare.<br />La cagnolina &egrave; stata sottoposta anche alla perizia di una veterinaria comportamentalista.<br />Grande scrupolosit&agrave; nell'emettere la sentenza anche da parte del Giudice del Tribunale di Ancona distaccamento di Iesi, dott. ssa Antonella Passalacqua.<br />Soddisfazione per chi rispetta gli animali e le leggi che li tutelano, finalmente una decisione presa con grande attenzione che far&agrave; riflettere sull'uso di un tipo di collare di cui tuttavia,in assurdamente, &egrave; permessa la vendita. <br /><br />Si ricorda che la prima condanna ad un addestratore scatur&igrave; da un filmato del 2005, di "Striscia la notizia" in cui si vedevano i devastanti effetti di scosse elettriche su cani che venivano "addestrati"; altre condanne si susseguirono confermate in Cassazione (sent.15061). Dato che c'&egrave; giunta notizia che in campi di addestramento marchigiani per cani da caccia si continua ad usare tale mezzo coercitivo e crudele(vietato peraltro anche dalla lr 10/97) ci auguriamo che la recente sentenza sia di monito a quanti hanno risposto in maniera arrogante all&rsquo;informazione del suo divieto.<br />I volontari e le Guardie Zoofile di Legambiente e del WWF non smetteranno comunque di vigilare e segnalare alle competenti autorit&agrave; i casi di cui verranno a conoscenza.<br /><br />Anna Maiorani - Presidente CAARM]]></content:encoded></item><item><title>CORTE DI CASSAZIONE&#x2c; ANCHE SE CON RECINZIONE FIDO MORDE RESPONSABILITA&#x27; E&#x27; DEL PROPRIETARIO&#xa; &#xa;</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>Nessuno</category><dc:date>2010-05-28T10:31:47+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/23-may-2010#unique-entry-id-37</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/23-may-2010#unique-entry-id-37</guid><content:encoded><![CDATA[Anche se Fido si trova chiuso in un recinto, il padrone puo' essere chiamato a rispondere penalmente se l'animale aggredisce qualcuno. Lo sottolinea la Cassazione (quarta sezione penale sentenza 20054) sostenendo che il fatto che un animale si trovi all'interno di una recinzione non esime il proprietario dal "obbligo di custodia". In questo modo piazza Cavour ha accolto il ricorso della Procura di Catania che si era opposta all'assoluzione accordata a Giuseppe Federico e Giuseppe Vincenzo D.P., proprietari di un cantiere a guardia del quale c'era un cane che, pur dietro la recinzione, era riuscito a sbucare dalle feritoie aperte aggredendo la signora M.C. che transitava all'esterno della recinzione stessa. In primo grado il giudice di pace di Mascalucia aveva condannato i proprietari del cantiere per lesioni colpose ritenendo che la signora avesse provocato il cane. <br />(Adnkronos)]]></content:encoded></item><item><title>DECRETO 26 novembre 2009&#x9;&#xa;Percorsi formativi per i proprietari dei cani. (10A00556) (GU n. 19 del 25-1-2010 )</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>Nessuno</category><dc:date>2010-01-27T23:16:13+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/24-january-2010#unique-entry-id-36</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/24-january-2010#unique-entry-id-36</guid><content:encoded><![CDATA[ IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE <br />                      E DELLE POLITICHE SOCIALI <br /> <br />  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; <br />  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; <br />  Vista l'ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del  lavoro,<br />della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009,  concernente<br />la &laquo;tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani&raquo;; <br />  Visto in particolare l'art. 1, comma 7 della suddetta ordinanza che<br />prevede l'emanazione di un decreto del  Ministro  del  lavoro,  della<br />salute e delle politiche sociali per stabilire i criteri e  le  linee<br />guida per la programmazione dei percorsi formativi di cui al comma  4<br />dello stesso articolo; <br />  Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante &laquo;Delega delle<br />attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche<br />sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'amministrazione  al<br />Sottosegretario di Stato on.le Francesca  Martini&raquo;,  registrato  alla<br />Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27; <br /> <br />                              Decreta: <br /> <br />                               Art. 1 <br /> <br />  1. I percorsi formativi per i proprietari dei cani di cui  all'art.<br />1, comma 4 dell'ordinanza contingibile ed urgente  del  Ministro  del<br />lavoro, della salute e delle politiche  sociali  del  3  marzo  2009,<br />concernente la tutela dell'incolumita' pubblica  dall'aggressione  di<br />cani, di seguito denominata &laquo;Ordinanza&raquo;, sono organizzati sulla  base<br />dei criteri e delle linee guida riportati nell'allegato  al  presente<br />decreto. <br />  2. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 1, comma 4 dell'Ordinanza,<br />i  comuni  congiuntamente  con  le  Aziende  sanitarie   locali   per<br />l'organizzazione dei percorsi formativi possono avvalersi anche della<br />collaborazione di educatori cinofili di comprovata esperienza. <br />  3. I medici  veterinari  per  poter  essere  definiti  &laquo;esperti  in<br />comportamento  animale&raquo;  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti<br />previsti nelle linee guida emanate dalla Federazione nazionale  degli<br />ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI).  Inoltre  e'  ritenuto<br />valido ai fini della suddetta definizione  il  possesso  del  diploma<br />europeo di specialista in medicina comportamentale. <br />  4. Il presente decreto pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della<br />Repubblica italiana entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua<br />pubblicazione. <br />    Roma, 26 novembre 2009 <br /> <br />                                                p. Il Ministro        <br />                                          Il Sottosegretario di Stato <br />                                                    Martini           <br /> <br />Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009 <br />Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla<br />persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 99 <br /><br />      <br />]]></content:encoded></item><item><title>TRASPORTANO ANIMALI VIOLANDO NORME&#x2c; MULTATI DUE CAMIONISTI&#xa;</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>Nessuno</category><dc:date>2010-01-27T23:10:08+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/24-january-2010#unique-entry-id-35</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/24-january-2010#unique-entry-id-35</guid><content:encoded><![CDATA[22 gen 10<br />In provincia di Pisa.<br /> Proseguono senza sosta i controlli della polizia stradale di Pisa ai trasporti di animali. Nel comune di Pontedera &egrave; stato controllato un autocarro che trasportava un vitello senza avere i prescritti requisiti di legge. In particolare veniva accertato che la pavimentazione del veicolo non era stata pulita e disinfettata e risultava scivolosa e quindi pericolosa per l&rsquo;animale in caso di frenata. Al conducente &egrave; stata contestata la sanzione amministrativa di euro 1.333,33. Il giorno dopo un altro controllo, su un autocarro con rimorchio che trasportava 144 suini vivi: anche in questo caso il trasporto avveniva in violazione di legge in quanto veniva accertata una densit&agrave; di carico superiore al consentito che impediva il naturale movimento degli animali. Al conducente &egrave; stata contestata la sanzione amministrativa di 1000 euro e al proprietario del veicolo di 600. Sul posto &egrave; intervenuto anche personale del servizio veterinario dell&rsquo; Asl di Pontedera.<br /><br />da Il Tirreno]]></content:encoded></item><item><title>DANNI DA ANIMALE SELVATICO; PAGA LA PROVINCIA. CONFERMATA GIURISPRUDENZA&#xa;</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>Nessuno</category><dc:date>2010-01-27T23:07:55+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/24-january-2010#unique-entry-id-34</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/24-january-2010#unique-entry-id-34</guid><content:encoded><![CDATA[La Cassazione boccia la Provincia di Pesaro Urbino e la condanna a risarcire i danni di un incidente stradale causato da un animale selvatico. A darne notizia &egrave; la Coldiretti, dopo la pubblicazione della sentenza (n.80 del 2010) che risolve la battaglia tra l'ente provinciale e la Regione Marche a favore di quest'ultima. Al centro del contendere la richiesta di risarcimento avanzata da un automobilista rimasto coinvolto in un incidente causato da un animale. La Cassazione, in sostanza, ha affermato che la responsabilit&agrave; spetta a chi ha la gestione "materiale" del territorio e non a chi fa le leggi. Una sentenza importante, spiega la Coldiretti, poich&eacute; a questo punto anche le imprese agricole potrebbero decidere di rivalersi contro la Provincia per i danni causati alle coltivazioni dagli animali selvatici, cinghiali in primis. Dal 2005 ad oggi si tratta di oltre otto milioni di euro. Danni che nella maggior parte dei casi sono stati indennizzati per la met&agrave; circa del valore dei prodotti, senza nemmeno tenere conto del mancato reddito per l'impossibilit&agrave; di valorizzare le produzioni stesse sul mercato. Stante tale situazione, Coldiretti non comprende la fretta con cui si sta cercando di approvare la nuova legge regionale sulla caccia. L'accelerazione dell'iter, con l'incomprensibile obiettivo di farla approvare prima del termine della legislatura, non consentir&agrave; di apportare le necessarie modifiche, proprio a cominciare dalla questione dei risarcimenti alle aziende agricole danneggiate e della necessaria attivit&agrave; di prevenzione. Quest'ultima, secondo Coldiretti, &egrave; vitale per fermare le quotidiane incursioni dei cinghiali che impediscono alle aziende agricole persino di coltivare, con un effetto devastante sull'economia del territorio. Basta guardare al conto dei danni alle coltivazioni negli ultimi anni: nel 2005 la somma era di 820mila euro ma l'anno dopo era gi&agrave; salita a 1.050.000 euro. Nel 2007 nuovo balzo in avanti, con 1,9 milioni di euro euro, mentre nel 2008 la cifra ha superato i 2 milioni. E per il 2009 le prime stime indicano una cifra di poco superiore. Secondo Coldiretti, la nuova legge dovrebbe, in particolare, contenere una cabina di regia unica con un regolamento generale per la gestione degli animali selvatici, che sia la stessa per tutte le province, valutando quale debba essere il numero massimo di animali anche in rapporto alla zona in cui si trovano, comprese le aree protette. Servono poi norme chiare e univoche sul problema del risarcimento dei danni. Ancora, va favorita la stipula di convenzioni tra le imprese agricole e la Pubblica amministrazione per la gestione degli habitat naturali.<br />(Apcom)<br /><br />]]></content:encoded></item><item><title>REGIONE MARCHE Lotta al randagismo canino:al via la campagna MEGLIO UNO CHE CENTOUNO &#x21;&#xa;</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>Nessuno</category><dc:date>2009-09-15T11:01:20+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/13-september-2009#unique-entry-id-33</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/13-september-2009#unique-entry-id-33</guid><content:encoded><![CDATA[Lotta al randagismo canino:al via la campagna MEGLIO UNO CHE CENTOUNO !<br /><br /> <br />CAMPAGNA DI CONTROLLO DELLE NASCITE DEI CANI DI PROPRIETA'<br /> <br />Mezzolani: &ldquo;Per ridurre il randagismo &egrave; necessario anche agevolare economicamente i proprietari che appartengono a particolari categorie sociali&rdquo;<br /> <br />La Regione Marche conceder&agrave; ai Comuni contributi per incentivare la sterilizzazione dei cani di sesso femminile i cui proprietari appartengono a fasce sociali deboli: titolari di pensione minima o pensione sociale; possessori di un reddito annuo lordo non superiore a 15 mila euro; disoccupati o non occupati.<br />&ldquo;Ogni giorno &ndash; spiega l&rsquo;Assessore Regionale alla Veterinaria, Almerino Mezzolani &ndash; nascono numerosi cuccioli di cane. Una femmina che, per negligenza o incuria del proprietario, &egrave; libera di accoppiarsi, pu&ograve; avere fino a 20 cucciolate durante tutta la sua vita riproduttiva, rappresentando il bacino di reclutamento per cani potenzialmente randagi.<br />Molti proprietari non sterilizzano i propri animali perch&eacute; non hanno le informazioni adatte o si basano su luoghi comuni che non hanno riscontri scientifici.<br />Fra tutte le motivazioni &ndash; continua Mezzolani &ndash; il costo dell&rsquo;intervento &egrave; quello che, per&ograve;, incide maggiormente, alimentando cos&igrave; il randagismo.<br />Di conseguenza, per favorire le sterilizzazioni occorre incentivare economicamente i proprietari, specie coloro che appartengono a fasce socialmente deboli&rdquo;<br /> <br />Il progetto biennale (2009-2010) &ldquo;Campagna per il controllo delle nascite nei cani di propriet&agrave; di particolari categorie sociali&rdquo; approvato con D.G.R. n. 1398 del 7 settembre 2009, nasce allo scopo di proseguire nelle azioni di contrasto, a valenza &ldquo;strutturale&rdquo;, nei confronti del randagismo canino,  intraprese dalla Regione Marche, come fatto per  &ldquo;Vigilare &egrave; prevenire&rdquo; del gennaio scorso, grazie al  quale sono stati donati ai Comuni 250 lettori di microchip destinati a potenziare la vigilanza svolta in ambito territoriale.<br /> <br />I fondi dedicati al progetto provengono da risorse ministeriali con destinazione vincolata alla lotta al randagismo e verranno ripartiti tra i comuni, entro il prossimo mese di dicembre, in quantit&agrave; proporzionale al numero dei cani iscritti all&rsquo;anagrafe canina informatizzata regionale. In questo modo i comuni potranno contribuire in parte a sostenere il costo della sterilizzazione. <br />Al contempo gli Ordini dei medici veterinari delle province marchigiane si sono impegnati a garantire collaborazione e ad applicare una tariffa agevolata per l&rsquo;intervento.<br /> <br />L&rsquo;obiettivo &egrave; diminuire il sovraffollamento dei canili ed il costo sociale per il mantenimento dei cani randagi; ridurre i danni provocati dal randagismo sia all&rsquo;uomo (morsicature, incidenti, trasmissione di malattie) sia agli altri animali (aggressioni); aumentare il risparmio per la realizzazione di nuove strutture; migliorare il rapporto uomo/cane nell&rsquo;ambiente urbano ed il controllo dell&rsquo;igiene urbana.<br /> <br />Chi potr&agrave; accedere al contributo ??<br /> <br />I proprietari di cani di sesso femminile  in regola con l&rsquo;iscrizione all&rsquo;anagrafe canina informatizzata regionale che appartengono ad almeno una delle seguenti categorie:<br /> <br /> titolari di pensione minima<br /> <br /> titolari di pensione sociale<br /> <br />possessori di un reddito annuo lordo non superiore a 15 mila euro<br /> <br />disoccupati o non occupati<br /> <br /> Cosa fare per accedere al contributo ??<br /> <br />I proprietari interessati potranno presentare domanda di contributo al proprio Comune che, valutate le richieste ricevute, per quelle accolte invier&agrave; apposita comunicazione ai richiedenti.<br /> <br />Entro 30 giorni dal rilascio del modulo di accoglimento della domanda, il proprietario dovr&agrave; far sterilizzare il proprio animale da un veterinario a sua scelta tra quelli che hanno aderito al progetto. Orari e tempi dell&rsquo;intervento saranno concordati tra utente e struttura veterinaria prescelta.<br /> <br />Il medico veterinario provveder&agrave;:<br />alla verifica del  microchip e dell&rsquo; iscrizione del cane all&rsquo;anagrafe canina regionale<br /> <br />alla compilazione di una apposita scheda individuale con i dati del proprietario, i dati del cane con il numero di microchip, la data dell&rsquo;intervento ed il codice identificativo assegnato dal comune di competenza.<br /> <br />All&rsquo;inserimento dell&rsquo;operazione nel Sistema Informativo Veterinaria Alimenti ( SIVA )<br />Il proprietario rilascer&agrave; al veterinario che ha eseguito la prestazione il modulo di concessione del contributo ricevuto dal comune e pagher&agrave; al professionista l&rsquo;eventuale differenza tra la tariffa dell&rsquo;intervento e il contributo concesso dal Comune.<br /> <br />L&rsquo;amministrazione comunale provveder&agrave; al pagamento del corrispettivo spettante al professionista, con frequenza bimestrale, dietro presentazione di regolare fattura e/o ricevuta comprovante gli interventi effettuati.<br /> <br />La Deliberazione della Giunta regionale  n.1398 del 7 settembre 2009 con la quale &egrave; stato approvato il progetto, &egrave; fruibile consultando i link correlati al presente articolo.<br /><br />http://www.veterinariaalimenti.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=4063<br /> <br /> ]]></content:encoded></item><item><title>Nuova Ordinanza ministeriale definisce maggiori garanzie per i cani affidati ai Comuni&#xa;</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><category>Nessuno</category><dc:date>2009-09-15T11:00:33+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/13-september-2009#unique-entry-id-32</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/13-september-2009#unique-entry-id-32</guid><content:encoded><![CDATA[Nuova Ordinanza ministeriale definisce maggiori garanzie per i cani affidati ai Comuni<br /><br />E&rsquo; entrata in vigore il 7 settembre 2009, l&rsquo;Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09A10570) (GU n. 207 del 7-9-2009 ).<br /><br />L&rsquo; Ordinanza  valida per 24 mesi, garantisce misure specifiche per la tutela e il benessere degli animali d&rsquo;affezione stabilendo che l&rsquo;affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilit&agrave; tenga conto della natura di esseri senzienti degli animali, applicando i requisiti di cui al comma 2 dell&rsquo; Ordinanza anche alle procedure di cui agli articoli 55 e 56 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.<br /><br />L&rsquo;articolo 2 stabilisce che i cani, non ancora sterilizzati all'entrata in vigore dell'ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i Comuni, devono essere sottoposti all'intervento di sterilizzazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza a cura del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati, con spese a carico dei Comuni proprietari dei cani.<br /><br />I Comuni, in base al provvedimento, sono tenuti ad assicurare:<br /> <br />a) la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione nell'anagrafe   canina a nome del  Comune di ritrovamento e la sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e, comunque, sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune, avvalendosi del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio   o    di   medici   veterinari   liberi   professionisti convenzionati;<br /> <br />b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti su lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto del Regolamento (CE) 1/2005 e del Decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151; <br /> <br />c) il possesso da parte della struttura individuata di requisiti strutturali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del territorio di provenienza dei cani;<br /> <br />d) il possesso da parte della struttura individuata dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario;<br /> <br />e) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi eventuali moduli contigui alla struttura, non deve avere una capacita superiore o superare le duecento unite di animali;<br /> <br />f) la capacita di restituzione dell'animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalit&agrave; per assicurare tale restituzione;<br /> <br />g) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, deve prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformista alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalista la protezione degli animali, al fine di favorire l'adozione dei cani;<br /> <br />h) garantire attivit&agrave; che aumentino l'adottabilita' dei cani e l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno.<br /> <br />i) implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.<br /><br />Inoltre il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio e collocati in strutture site in altri Comuni ed in altre regioni di provenienza , deve informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario dell'azienda   sanitaria   locale competente per territorio della struttura individuata.<br />Deve altres&igrave; effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno  e dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di salute e benessere degli animali al Consiglio comunale anche nel rendiconto della gestione.<br /><br />Il Servizio Veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio ( N.d.R.: Zone Territoriali ASUR per la nostra regione) sulla struttura  individuata, resta comunque responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni igienico sanitarie e di benessere degli animali e sulle azioni di prevenzione e di profilassi effettuate. <br /> <br />IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE<br />                      E DELLE POLITICHE SOCIALI<br /><br />  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto<br />del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;<br />  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;<br />  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;<br />  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente &laquo;Legge quadro in<br />materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo&raquo;;<br />  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28<br />febbraio  2003, concernente &laquo;Recepimento dell'accordo tra il Ministro<br />della  salute,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di<br />Bolzano  del  6  febbraio  2003,  recante  disposizioni in materia di<br />benessere degli animali da compagnia e pet-therapy&raquo;, pubblicato nella<br />Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;<br />  Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo<br />1979;<br />  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;<br />  Vista  la  Convenzione  europea  per la protezione degli animali da<br />compagnia,  approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche<br />dall'Italia;<br />  Visto  il  Trattato  di  Lisbona ratificato ed eseguito con legge 2<br />agosto  2008,  n.  130,  il quale sancisce che l'Unione europea e gli<br />Stati  membri  tengono  conto  delle esigenze in materia di benessere<br />degli animali in quanto esseri senzienti;<br />  Ritenuta la necessita' e l'urgenza, in attesa di intervenire in via<br />legislativa,   di   individuare   specifiche  ed  appropriate  misure<br />sanitarie a garanzia della salute, della tutela e del benessere degli<br />animali  nel  caso  in  cui  gli  stessi  siano  affidati  secondo le<br />procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;<br />  Ravvisata,  altresi',  la  necessita'  e  l'urgenza  di evitare che<br />animali  di affezione possano essere trasferiti, in alcuni casi anche<br />per  lunghe  distanze,  in assenza di misure e prescrizioni sanitarie<br />idonee a garantirne la tutela e il benessere ed evitarne lo stress;<br />  Visto l'art. 650 del codice penale;<br />  Visto  il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante &laquo;Delega delle<br />attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche<br />sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'Amministrazione  al<br />Sottosegretario  di  Stato  on.le Francesca Martini&raquo;, registrato alla<br />Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;<br /><br />                               Ordina:<br /><br /><br />                               Art. 1.<br /><br /><br /><br />  1.  L'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte<br />dei  Comuni,  dei  cani  randagi  posti sotto la loro responsabilita'<br />secondo  le  norme  vigenti,  deve tener conto della natura di esseri<br />senzienti  degli  animali,  applicando  i requisiti di cui al comma 2<br />anche  alle  procedure  di  cui  agli  articoli  55  e 56 del decreto<br />legislativo 12 aprile 2006, n. 163.<br />  2.  I  Comuni,  ai  fini dell'attuazione del comma 1, quali livelli<br />essenziali  di  tutela  e  benessere  degli  animali  sono  tenuti ad<br />assicurare:<br />   a)  la  microchippatura  dei  cani  e  la  contestuale  iscrizione<br />nell'anagrafe   canina  a  nome  del  Comune  di  ritrovamento  e  la<br />sterilizzazione  entro  il  termine  di  sessanta giorni e, comunque,<br />sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi<br />del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per<br />territorio    o    di   medici   veterinari   liberi   professionisti<br />convenzionati;<br />   b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti<br />su  lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto<br />del regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007,<br />n. 151;<br />   c)  il  possesso da parte della struttura individuata di requisiti<br />strutturali  e  condizioni  di  mantenimento  almeno  non inferiori a<br />quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del<br />territorio di provenienza dei cani;<br />   d)    il   possesso   da   parte   della   struttura   individuata<br />dell'autorizzazione  sanitaria e la presenza di un medico veterinario<br />libero professionista come responsabile sanitario;<br />   e)  la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi<br />eventuali   moduli  contigui  alla  struttura,  non  deve  avere  una<br />capacita' superiore o superare le duecento unita' di animali;<br />   f)  la  capacita' di restituzione dell'animale al proprietario che<br />ne   faccia   richiesta,  prevedendo  la  precisa  indicazione  delle<br />procedure e delle modalita' per assicurare tale restituzione;<br />   g)  la  struttura  individuata  per il mantenimento dei cani, deve<br />prevedere  l'accesso  alla struttura e la presenza delle associazioni<br />riconosciute in conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o<br />enti  morali  aventi  come  finalita' la protezione degli animali, al<br />fine di favorire l'adozione dei cani;<br />   h)  garantire  attivita'  che aumentino l'adottabilita' dei cani e<br />l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana,<br />di  cui  uno  festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno.<br />L'orario  di  apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda<br />sanitaria  locale  competente  per il territorio di ritrovamento e di<br />arrivo  degli  animali  e  deve  essere  esposto in modo ben visibile<br />tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura;<br />   i)  implementazione  di  ulteriori  iniziative utili a incentivare<br />l'adozione  dei  cani  anche  attraverso  l'affissione  presso l'albo<br />pretorio  e  altri  spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito<br />internet.<br />  3.  I  Comuni  in  sede  di  bando  di  gara  o di convenzione e di<br />valutazione  delle  offerte  economiche  devono prevedere principi di<br />prelazione a favore delle strutture che:<br />   a)  comportino  minimi  spostamenti  degli  animali preferendo ove<br />possibile strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;<br />   b)  si  avvalgono di servizi prestati da associazioni riconosciute<br />in  conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali<br />aventi come finalita' la protezione degli animali;<br />   c)  siano gestite da associazioni riconosciute in conformita' alla<br />vigente   normativa  regionale,  onlus  o  enti  morali  aventi  come<br />finalita' la protezione degli animali.<br />  4. Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul<br />proprio  territorio  e collocati in strutture site in altri Comuni ed<br />in altre regioni di provenienza e deve:<br />   a)  informare  del  trasferimento dei cani il servizio veterinario<br />dell'azienda   sanitaria   locale  competente  per  territorio  della<br />struttura individuata;<br />   b)  effettuare  verifiche  periodiche  sullo  stato  di  salute  e<br />benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno;<br />   c)  dare  comunicazione  dei  risultati  ottenuti e dello stato di<br />salute  e  benessere  degli  animali  al Consiglio comunale anche nel<br />Rendiconto della gestione.<br />  5. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente<br />per   territorio   sulla   struttura   individuata   resta   comunque<br />responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni<br />igienico  sanitarie  e  di  benessere degli animali e sulle azioni di<br />prevenzione e di profilassi effettuate.<br /><br /> Art. 2.<br /><br /><br /><br />  I  cani,  non  ancora  sterilizzati  all'entrata  in  vigore  della<br />presente ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i Comuni,<br />devono  essere  sottoposti  all'intervento  di  sterilizzazione entro<br />novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza a cura<br />del    servizio    veterinario    dell'azienda    sanitaria    locale<br />territorialmente   competente   o   di   medici   veterinari   liberi<br />professionisti   convenzionati,   con   spese  a  carico  dei  Comuni<br />proprietari dei cani.<br /><br />      <br />  Art. 3.<br /><br /><br /><br />  1. Il Prefetto esercita potere di vigilanza sull'applicazione della<br />presente ordinanza e ha facolta' di esercitare potere sostitutivo nei<br />confronti dei Comuni inadempienti ai sensi della presente ordinanza.<br />  2.  La  presente  ordinanza  ha  efficacia  per ventiquattro mesi a<br />decorrere  dal  giorno  della  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale<br />della Repubblica Italiana.<br />  La  presente  ordinanza  e'  trasmessa  alla Corte dei conti per la<br />registrazione.<br />   Roma, 16 luglio 2009<br />                                                 p. Il Ministro<br />                                          Il Sottosegretario di Stato<br />                                                     Martini<br /><br />Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009<br />Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla<br />   persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 289<br /><br />      ]]></content:encoded></item><item><title>DANNO DA ANIMALI&#x2c; SECONDO CASSAZIONE VA DIMOSTRATA LA CAUSALITA&#x2019; CANE-DANNO</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2009-05-20T14:18:05+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/17-may-2009#unique-entry-id-31</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/17-may-2009#unique-entry-id-31</guid><content:encoded><![CDATA[20 maggio 2009 - La Cassazione si &egrave; espressa sulla responsabilit&agrave; del proprietario per il danno cagionato da animali. Perch&eacute; il proprietario non sia considerato responsabile, oltre ad escludere il caso fortuito, deve anche dimostrare il nesso di causalit&agrave; tra il comportamento dell'animale e il danno. In altre parole, prima di far leva sul carattere fortuito dell'accaduto occorre stabilire, senza possibilit&agrave; di dubbio, che il cane sia davvero la causa del danno (in questo caso la caduta della proprietaria medesima e di una persona).<br />Per la Cassazione (sentenza 20 aprile, n.9350) ha stabilito: il proprietario o utente dell'animale, per sottrarsi alla responsabilit&agrave; &egrave;, s&igrave;, tenuto a fornire la prova del caso fortuito - che pu&ograve; consistere anche nella colpa del danneggiato - ma solo dopo che sia stata dimostrata in modo univoco la sussistenza del nesso di causalit&agrave; tra il comportamento dell'animale e il danno causato. <br />La prova liberatoria da parte del danneggiante presuppone l'esistenza del nesso causale, cio&egrave; la prova, senza possibilit&agrave; di dubbio, che il cane aveva cagionato la caduta. "Ed &egrave; per l'appunto quest'ultima certezza che - secondo l'insindacabile valutazione data dai giudici del merito - non &egrave; stata raggiunta nel caso all'esame".<br />Inoltre, la valutazione delle emergenze probatorie riguardo alla condotta dell'animale, causalmente riferibile all'evento, "&egrave; attivit&agrave; affidata in via esclusiva al giudice del merito, censurabile in Cassazione solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva, deficiente esposizione dell'iter logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento". <br />(fonte:altalex)<br />]]></content:encoded></item><item><title>NON CURA IL CANE E L&#x27;ANIMALE MUORE. MULTATA LA PROPRIETARIA&#xa;&#xa;</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2009-05-20T14:18:01+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/17-may-2009#unique-entry-id-30</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/17-may-2009#unique-entry-id-30</guid><content:encoded><![CDATA[In provincia di Ferrara.<br />12 maggio 2009 - Una donna residente nel Copparese ha patteggiato una multa di 2.200 euro per non aver accudito il proprio cane nel modo corretto. Contro la donna si era costituito parte civile l&rsquo;Ente nazionale protezione animali rappresentato dagli avvocati Carlo Bergamasco e Claudia Colombo. La donna era accusata di aver tenuto in cattive condizioni di salute il proprio meticcio, che dopo essere stato sottratto alla padrona e assegnato ad un rifugio dell&rsquo;Ente animali era morto a causa delle malattie non curate. Erano state alcune segnalazioni ad attivare le guardie zoofile che avevano verificato il cattivo stato di salute dell&rsquo;animale. Il processo (giudice Caruso, pm onorario Rossetti) si &egrave; concluso con la scelta del rito alternativo da parte dell&rsquo;imputata. &laquo;Il padrone di un animale - &egrave; il commento dell&rsquo;avvocato Carlo Bergamasco - ha il dovere curarlo, alimentarlo e tenerlo pulito&raquo;. &laquo;La mia assistita amava il suo animale ed era convinta che il collarino fosse sufficiente a tenerlo in salute&raquo;, ribatte l&rsquo;avvocato della difesa Giuseppe Incandela.<br />]]></content:encoded></item><item><title>RESPONSABILITA&#x27; ASL PER DANNI DA CANI RANDAGI</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2009-05-02T12:24:23+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/26-april-2009#unique-entry-id-29</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/26-april-2009#unique-entry-id-29</guid><content:encoded><![CDATA[Corte di Cassazione &ndash; Sentenza n. 8137/2009<br />Aprile 6, 2009 &middot; Categoria Leggi e Sentenze Circolari<br />Cani randagi<br />Corte di Cassazione - Sezione Terza - Sentenza del 03.04.2009, n. 8137<br />Svolgimento del processo<br />1.1. Con sentenza in data 25-3/30-5-2005, il giudice di pace di Pozzuoli - decidendo sulla domanda proposta da V. D. L. e M. A. per il risarcimento dei danni subiti dal figlio minore A. D. L. a seguito del morso di un cane randagio, avvenuto in data omissis in una strada del comune di POZZUOLI (Na) - dichiarava la responsabilit&agrave; in solido dei convenuti Comune di POZZUOLI e ASL NA2 distretto 54 in ordine alla causazione dell&rsquo;evento dannoso in oggetto e, a titolo di risarcimento danni, li condannava, con riparto nella misura del 50% ciascuno, manlevando ASL NA2 per il titolo di garanzia prestato dalla R.A.S. s.p.a., a pagare in favore di V. D. L. e M. A., nella qualit&agrave; di esercenti la potest&agrave; genitoriale, la somma di euro 1.500,00 oltre interessi legali dall&rsquo;evento al soddisfo, nonch&eacute; al rimborso delle spese del giudizio.<br />Per quanto qui interessa il giudice di pace motivava il proprio convincimento sulla base delle seguenti considerazioni:<br />nella specie ricorreva una situazione di randagismo, regolata dalla legge n. 281 del 14 agosto 1991 che demanda alle regioni di emanare proprie leggi per l&rsquo;istituzione dell&rsquo;anagrafe canina, per il risanamento dei canili comunali e per l&rsquo;adozione di un programma per il randagismo; in particolare preposto alla tutela della salute pubblica e dell&rsquo;ambiente era il Servizio Sanitario delle USL, oggi ASL; le ASL, dopo il riordino della disciplina in materia sanitaria, erano diventate soggetti giuridici autonomi, inseriti nell&rsquo;organizzazione sanitaria regionale, pur non avendo completamente reciso i legami con l&rsquo;ente territoriale nel cui ambito operavano; infatti residuavano in capo al comune, ai sensi dell&rsquo;art. 3 comma 14 del decreto_legislativo_502_1992, la definizione delle linee di indirizzo nell&rsquo;ambito della programmazione regionale e la verifica dell&rsquo;andamento generale dell&rsquo;attivit&agrave; di vigilanza da parte del sindaco, il quale operava come rappresentante dell&rsquo;organo territoriale e non quale ufficiale del governo; di modo che andava affermata la responsabilit&agrave; del Comune di Pozzuoli accanto a quello della ASL NA2 distretto 54, nel cui ambito territoriale si era svolto l&rsquo;evento dannoso.<br />1.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di POZZUOLI svolgendo due motivi.<br />Si &egrave; costituita la R.A.S., depositando controricorso, peraltro notificato tardivamente.<br />Nessuna attivit&agrave; difensiva &egrave; stata svolta dagli altri intimati.<br /><br />Motivi della decisione<br />2. Preliminarmente va dichiarata l&rsquo;inammissibilit&agrave; del controricorso della R.A.S.. Invero il ricorso introduttivo risulta notificato all&rsquo;intimata compagnia di assicurazione presso il difensore costituito nel giudizio di merito (avv. Giovanni Feola) in data 13-7-2006 ed &egrave; pertanto da questa data che decorre il termine di cui all&rsquo;art. 370 c. 1 c.p.c. Risulta, invece, che il controricorso &egrave; stato consegnato per la notifica all&rsquo;ufficiale giudiziario in data 19-10-2006 e, quindi, successivamente alla scadenza di detto termine, pur avuto riguardo alla sospensione per il periodo feriale.<br />Tuttavia la resistente ha partecipato alla discussione orale in udienza.<br />3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 della legge regionale della Campania n. 16 del 24-11-2001 in relazione all&rsquo;art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione della legge n. 281 del 14-8-1991 in relazione all&rsquo;art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. in relazione all&rsquo;art. 360 n. 3 c.p.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all&rsquo;art. 360 n. 5 c.p.c.. In particolare il ricorrente Comune rileva la propria carenza di legittimazione rispetto all&rsquo;azione risarcitoria, atteso che, in base alla normativa regionale della Campania, il controllo del randagismo &egrave; affidato ai servizi veterinari della ASL competente per territorio; lamenta, quindi, che la statuizione, oltre a presentare una motivazione assolutamente insufficiente, sia del tutto errata.<br />2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell&rsquo;art. 112 c.p.c. in relazione all&rsquo;art. 360 n. 3 c.p.c., nonch&eacute; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell&rsquo;art. 360 n. 5 c.p.c.. A tal riguardo il ricorrente lamenta che la decisione impugnata abbia deciso ultra petita, dal momento che nell&rsquo;atto introduttivo del giudizio la domanda risultava limitata alla somma di euro 1.032,21 e, comunque, &laquo;secondo il prudente ed equitativo apprezzamento del sign. Giudice di Pace adito ai sensi dell&rsquo;art. 113 c.p.c. II comma&raquo;.<br />4.1. Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso, giacch&eacute; esso propone una questione che si rivela strettamente connessa alla preliminare verifica dell&rsquo;ammissibilit&agrave; dell&rsquo;impugnazione e dei limiti del sindacato consentito in questa sede.<br />Invero - per quanto la condanna sia stata pronunciata per l&rsquo;importo di euro 1.500,00 oltre interessi legali dall&rsquo;evento al soddisfo - nella specie si versa in ipotesi di giudizio secondo equit&agrave; pronunciato dal giudice di pace a norma dell&rsquo;art. 113 co. 2 c.p.c.. Si rammenta, in conformit&agrave; alla consolidata giurisprudenza di questa S.C., che per determinare il valore di una causa incardinata dinanzi al giudice di pace, al fine di stabilire se debba essere decisa secondo equit&agrave;, ai sensi dell&rsquo;art. 113 c.p.c., in quanto non eccedente l&rsquo;importo di euro 1.100,00 (in precedenza, lire 2.000.000), occorre avere riguardo alle norme che disciplinano la competenza per valore contenute negli articoli da 10 a 14 e 16, 17 c.p.c. (ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 28/08/2000, n. 11203; Cass. civ., Sez. III, 22/01/2003, n. 968).<br />Orbene, nel caso di specie, non solo il petitum originario (cui ex art. 5 c.p.c. occorre fare riferimento ai fini della determinazione della competenza) risultava espressamente limitato alla somma di euro 1.032,21 e, comunque, alla somma da determinarsi &laquo;secondo il prudente ed equitativo apprezzamento del sign. Giudice di Pace adito ai sensi dell&rsquo;art. 113 c.p.c. II comma&raquo;, ma anche le conclusioni finali - come riportate nell&rsquo;epigrafe della impugnata sentenza - confermano che la domanda era circoscritta entro il limite normativamente affidato al criterio equitativo del giudice di pace, stante l&rsquo;espressa richiesta di &laquo;pagamento della somma di euro 1.100,00&raquo; e dovendo la richiesta alternativa di &laquo;quell&rsquo;altra (somma) ritenuta di giustizia&raquo; intendersi riferita all&rsquo;importo inferiore, altrimenti ritenuto di spettanza.<br />Da tale premessa deriva un duplice ordine di conseguenze. Invero - trattandosi di sentenza pronunciata prima dell&rsquo;entrata in vigore del d.lgs. 2-2-2006 n. 40 su una domanda espressamente contenuta entro il limite di valore di cui all&rsquo;art. 113 co. 2 c.p.c. - da un lato, l&rsquo;unico mezzo ordinario di impugnazione &egrave; il ricorso per cassazione, oltre che per i motivi previsti dai numeri uno e due dell&rsquo;art. 360 c.p.c., anche (con riferimento al n. 3 dello stesso articolo) per violazioni della Costituzione, delle norme comunitarie di rango superiore, dei principi generali dell&rsquo;ordinamento e della legge processuale (con riferimento all&rsquo;art. 360 c.p.c., n. 4), nonch&eacute;, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia (Cass. civ., Sez. Unite, 16/03/2007, n. 6074); dall&rsquo;altro lato, essendo stata la stessa sentenza emessa per un importo eccedente tale limite, avuto riguardo all&rsquo;importo della sorte capitale e al cumulo degli interessi ante causam, risulta ammissibile e fondato il motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di ultrapetizione.<br />Valga considerare che il giudizio di equit&agrave; attiene alle regole sostanziali da applicare alla controversia, restando, invece, fermo l&rsquo;obbligo di osservanza delle norme processuali. In particolare costituisce ius receptum che il giudizio di equit&agrave; ex art. 113 co. 2 c.p.c. non pu&ograve; sottrarsi all&rsquo;osservanza del principio di carattere processuale espresso dall&rsquo;art. 112 c.p.c. non solo con riferimento alla domanda, ma anche alle eccezioni sulle quali il giudice non pu&ograve; pronunciarsi d&rsquo;ufficio qualora si tratti di eccezioni in senso proprio. Pertanto l&rsquo;inosservanza da parte del detto giudice del principio procedimentale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) integra un vizio della sentenza denunciabile con il ricorso per cassazione (Cass. civ., Sez. III, 03/09/1998, n. 8762; conf., con riguardo al giudizio di equit&agrave; del conciliatore, Cass. 4 maggio 1992 n. 5240).<br />Nella specie risulta da quanto sopra esposto che il giudice di pace ha violato la indicata regola procedimentale, non essendosi mantenuto nell&rsquo;ambito della precisa richiesta della parte.<br />L&rsquo;esposto motivo va, pertanto, accolto.<br />2.2. Le considerazioni che precedono - siccome limitate al profilo della quantificazione del danno -non esonerano dall&rsquo;esame dell&rsquo;altro motivo di ricorso: questo, infatti, seppure inammissibile per la parte che denuncia l&rsquo;insufficienza della motivazione, pu&ograve; e, anzi, deve trovare ingresso in questa sede, nella misura in cui - attraverso la formale deduzione della violazione della normativa in materia di randagismo - pone in discussione, non tanto l&rsquo;imputabilit&agrave; concreta del fatto dedotto in giudizio, quanto piuttosto la sussistenza di una condizione, per cos&igrave; dire &laquo;a monte&raquo;, rispetto alla trattazione del merito della causa, attinente alla legitimatio ad causam.<br />Si rammenta che, mentre il difetto (o la sussistenza) di effettiva titolarit&agrave; attiva o passiva del rapporto sostanziale non pu&ograve; essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione contro le sentenze emesse dal giudice di pace ai sensi dell&rsquo;art. 113 co. 2 c.p.c., comportando una disamina ed una decisione attinente al merito della controversia, il controllo circa la legitimatio ad causam, esercitabile d&rsquo;ufficio in ogni stato e grado del giudizio, si risolve nell&rsquo;accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall&rsquo;attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla, onde il relativo difetto (di legitimatio ad causam appunto) &egrave; deducibile come motivo di ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse secondo equit&agrave; dal giudice di pace, risultando detto giudice tenuto (come detto) all&rsquo;osservanza delle norme processuali ed alla verifica in specie della regolare costituzione del relativo rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20/11/2003, n. 17606; Cass. civ., Sez. III, 01/03/2004, n. 4121).<br />Ci&ograve; posto, si osserva che, nella specie, si verte, secondo la prospettazione attorea, in un&rsquo;ipotesi di risarcimento danni conseguente ad un fenomeno di randagismo. Trattasi di materia regolata nell&rsquo;ambito della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 28 (come, peraltro, evidenziato nella stessa sentenza impugnata) da leggi regionali; in particolare la legge 24 novembre 2001, n. 16 della regione Campania ha affidato le relative competenze ai servizi veterinari delle A.S.L. (che, a mente dell&rsquo;art. 5 lett. c) della legge regionale, &laquo;attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici&raquo;).<br />Va aggiunto che l&rsquo;impugnata sentenza non ha individuato una specifica responsabilit&agrave; del Comune di Pozzuoli in relazione al fatto concreto, ma, piuttosto, ha fatto discendere la legittimazione del medesimo comune da un generico &laquo;legame&raquo; con la ASL operante nel territorio, desumendolo dai compiti assegnati al sindaco ex art. 3, co. 14 del d.lgs. n. 502 del 1992 &laquo;al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione&raquo; di definizione, nell&rsquo;ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l&rsquo;impostazione programmatica e di verifica dell&rsquo;andamento generale dell&rsquo;attivit&agrave;.<br />Senonch&eacute;, in seguito al riordino del servizio sanitario conseguente al d.lgs. n. 502 del 1992, risulta reciso il &laquo;cordone ombelicale&raquo; fra Comuni e USL (cos&igrave; Corte cost., 24/06/2003, n. 220) con la trasformazione delle unit&agrave; sanitarie locali in aziende sanitarie locali e con il mutamento della configurazione giuridica di queste ultime, non pi&ugrave; strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l&rsquo;erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale. Ne consegue che la locale azienda sanitaria doveva essere considerata soggetto giuridico autonomo rispetto al Comune di Pozzuoli.<br />In tale prospettiva questa stessa sezione - con riferimento ad una controversia di risarcimento danni verificatisi successivamente alla soppressione delle USL e fondata sull&rsquo;omessa vigilanza sui cani randagi, affidata dall&rsquo;art. 6 della L.R. 3 aprile 1985, n. 12, regione Puglia alla competenza dei servizi sanitari delle unit&agrave; sanitarie locali - ha gi&agrave; avuto modo di affermare (con sentenza in data 7 dicembre 2005, n. 27001) il principio, applicabile mutatis mutandis anche al caso all&rsquo;esame, secondo cui la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune, sul quale, perci&ograve;, non pu&ograve; ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento.<br />L&rsquo;accoglimento anche del primo motivo e, quindi, dell&rsquo;intero ricorso comporta la cassazione dell&rsquo;impugnata sentenza e il rinvio della causa ad altro giudice di pace di Pozzuoli, che provveder&agrave; anche sulle spese del presente grado.<br /><br />P.Q.M.<br />La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altro giudice di pace di Pozzuoli.]]></content:encoded></item><item><title>Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell&#x27;incolumit&#xe0; pubblica dall&#x27;aggressione dei cani&#x2c; pubblicata il 23 marzo 2009&#x2c; sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68.&#xa;&#xa;</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2009-03-31T05:28:53+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/29-march-2009#unique-entry-id-28</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/29-march-2009#unique-entry-id-28</guid><content:encoded><![CDATA[ <br />Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali<br /> <br /><br />UFFICIO STAMPA<br /><br /> <br /><br />PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE (n. 68 del 23/03/09)<br /><br />L&rsquo;ORDINANZA PER LA TUTELA DELL&rsquo;INCOLUMITA&rsquo; PUBBLICA<br /><br />DALL&rsquo;AGGRESSIONE DEI CANI<br /><br /> <br /><br />LE PRINCIPALI NOVITA&rsquo; DEL PROVVEDIMENTO<br /><br />IN VIGORE DAL 24 marzo 2009 <br /><br /> <br /><br />E&rsquo; stata pubblicata ieri 23 marzo sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 l&rsquo;Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumit&agrave; pubblica dall'aggressione dei cani. Queste le principali novit&agrave; introdotte dal provvedimento entrato in vigore oggi:<br /><br /> <br />ELIMINATA LA &ldquo;BLACK LIST&rdquo;<br />La nuova Ordinanza reca sostanziali novit&agrave; rispetto a quelle emanate nel passato. In particolare &egrave; stato eliminato l&rsquo;elenco senza riferimento scientifico in letteratura di medicina veterinaria di razze &ldquo;pericolose&rdquo;, in quanto non &egrave; possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressivit&agrave; dei cani in base alla loro razza o loro incroci.<br /> <br />INTRODOTTA LA RESPONSABILITA&rsquo; CIVILE E PENALE DEI PROPRIETARI<br /><br />Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani &egrave; stato attribuito un ruolo fondamentale alla responsabilit&agrave; dei proprietari.<br /><br />Il proprietario di un cane, infatti, &egrave; sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.<br /><br /> <br /><br />OBBLIGO DI UTILIZZO DEL GUINZAGLIO IN OGNI LUOGO<br /><br />Viene introdotto per la prima volta l&rsquo;obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico - fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni - e di avere sempre con s&eacute; la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonch&eacute; l&rsquo;obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo.<br /><br />Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore.<br /><br /> <br /><br />PERCORSI FORMATIVI PER I PROPRIETARI DI CANI<br /><br />Per favorire la formazione e l&rsquo;acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i Comuni congiuntamente con i Servizi Veterinari delle Asl, avvalendosi anche degli Ordini professionali dei Medici Veterinari, delle Associazioni di Medici Veterinari, delle Facolt&agrave; di Medicina Veterinaria e delle Associazioni di Protezione degli Animali, devono mettere a disposizione dei percorsi formativi  per i proprietari di cani. Tali percorsi formativi, con rilascio di specifica attestazione denominata patentino, divengono obbligatori per i proprietari di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell&rsquo;incolumit&agrave; pubblica identificati a livello territoriale.<br /><br /> <br /><br />REGISTRO DEI CANI MORSICATORI E CON PROBLEMI DI COMPORTAMENTO A CURA DELLE ASL<br /><br />I Servizi Veterinari, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessit&agrave; di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell&rsquo;incolumit&agrave; pubblica e tengono un registro aggiornato di tali soggetti.<br /> <br />RUOLO DEI MEDICI VETERINARI LIBERO PROFESSIONISTI<br />Per la prima volta in Italia viene conferito un ruolo anche ai medici veterinari libero professionisti in materia di prevenzione. A loro infatti spetta l&rsquo;informazione dei proprietari di cani che transitano dalle loro strutture rispetto alla possibilit&agrave; o alla necessit&agrave; di conseguire &ldquo;il patentino&rdquo;. Inoltre vengono posti in rete con i Servizi Veterinari pubblici al fine di segnalare situazioni a rischio a tutela della salute pubblica.<br /> <br /><br />ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI RESPONSABILITA&rsquo; CIVILE PER CANI ISCRITTI NEL REGISTRO<br /><br />I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilit&agrave; civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.<br /><br /> <br /><br />OBBLIGO DELLA RACCOLTA DELLE FECI<br /><br />E&rsquo; fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con s&eacute; strumenti idonei alla raccolta delle stesse.<br /> <br /><br />ALTRI DIVIETI<br /><br />Confermato il divieto di addestramento inteso ad esaltare l&rsquo;aggressivit&agrave; dei cani, le operazioni di selezione ed incrocio tese allo stesso fine, la pratica del doping, gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell&rsquo;animale (recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda), fatto salvi gli interventi curativi certificati dal medico veterinario.<br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br />Testo dell&rsquo;Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumit&agrave; pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata il 23 marzo 2009, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68.<br /><br /> <br /> <br />Art. 1.<br /><br /> <br /><br />1 Il proprietario di un cane &egrave; sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell&rsquo;animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall&rsquo;animale stesso.<br /><br /> <br /><br />2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua propriet&agrave; ne assume la responsabilit&agrave; per il relativo periodo.<br /><br /> <br /><br />3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:<br /><br />a)      utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell&rsquo;animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;<br /><br />b)      portare con s&eacute; una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l&rsquo;incolumit&agrave; di persone o animali o su richiesta delle Autorit&agrave; competenti;<br /><br />c)      affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;<br /><br />d)      acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonch&eacute; sulle norme in vigore;<br /><br />e)      assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.<br /><br /> <br /><br />4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facolt&agrave; di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.<br /><br /> <br /><br />5. Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell&rsquo;Anagrafe canina regionale, decidono nell&rsquo;ambito del loro compito di tutela dell&rsquo;incolumit&agrave; pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.<br /><br /> <br /><br />6. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.<br /><br /> <br /><br />7. Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilit&agrave; dei percorsi formativi e, nell&rsquo;interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.<br /><br /> <br /><br />8. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall&rsquo;entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.<br /><br /> <br /><br />Art. 2.<br /><br /> <br /><br />1. Sono vietati:<br /><br />a)      l'addestramento di cani che ne esalti l&rsquo;aggressivit&agrave;;<br /><br />b)      qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivit&agrave;;<br /><br />c)      la sottoposizione di cani a doping, cos&igrave; come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;<br /><br />d)      gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:<br /><br />1.      recisione delle corde vocali;<br /><br />2.      taglio delle orecchie;<br /><br />3.      taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all&rsquo;emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell&rsquo;animale;<br /><br />e)      la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).<br /><br /> <br /><br />2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalit&agrave; curative e con modalit&agrave; conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l&rsquo;animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorit&agrave; competenti.<br /><br /> <br /><br />3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell&rsquo;articolo 544 ter del codice penale.<br /><br /> <br /><br />4. E&rsquo; fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con s&eacute; strumenti idonei alla raccolta delle stesse.<br /><br /> <br /><br />Art. 3<br /><br /> <br /><br />1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione<br /><br />i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all&rsquo;accertamento delle condizioni psicofisiche dell&rsquo;animale e della corretta gestione da parte del proprietario.<br /><br /> <br /><br />2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravit&agrave; delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessit&agrave; di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.<br /><br /> <br /><br />3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comm 2.<br /><br /> <br /><br />4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilit&agrave; civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.<br /><br /> <br /><br />Art. 4<br /><br /> <br /><br />1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell&rsquo;articolo 3, comma 3:<br /><br />a)      ai delinquenti abituali o per tendenza;<br /><br />b)      a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;<br /><br />c)      a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;<br /><br />d)      a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermit&agrave; di mente.<br /><br /> <br /><br />Art. 5<br /><br /> <br /><br />1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.<br /><br /> <br /><br />2. Le disposizioni di cui all&rsquo;articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all&rsquo;articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.<br /><br /> <br /><br />3. Le disposizioni di cui all&rsquo;articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.<br /><br /> <br /><br />Art. 6<br /><br /> <br /><br />1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorit&agrave; secondo le disposizioni in vigore.<br /><br /> <br /><br />Art 7<br /><br /> <br /><br />1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.<br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> ]]></content:encoded></item><item><title>TAR SOSPENDE ORDINANZA AFFAMA RANDAGI DEL SINDACO DI BRINIDISI</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2009-03-31T05:18:42+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/29-march-2009#unique-entry-id-27</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/29-march-2009#unique-entry-id-27</guid><content:encoded><![CDATA[<br />27 marzo 2009 - N. 00291/2009 REG.ORD.SOSP. N. 00388/2009 REG.RIC. <br />REPUBBLICA ITALIANA<br />Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />Lecce - Sezione Prima<br />ha pronunciato la presente<br />ORDINANZA<br />Sul ricorso numero di registro generale 388 del 2009, proposto da: <br />Lac Lega Per L'Abolizione della Caccia, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Walter De Fortunatis in Lecce, via Braccio Martello,36; <br />contro<br />Comune di Brindisi; <br />e con l'intervento di<br />ad adiuvandum:<br />Lav Lega Antivivisezione, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Descovich, con domicilio eletto presso Walter De Fortunatis in Lecce, via Braccio Martello,36; <br />per l'annullamento<br />previa sospensione dell'efficacia,<br />dell'ordinanza n. 48 R.G. del 3/12/2008, in base al quale il Comune di Brindisi ordina alla popolazione di non distribuire e somministrare avanzi alimentari o mangime specifico a cani e gatti randagi e colombi su tutto il territorio comunale;<br /><br />Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />Visti tutti gli atti della causa;<br />Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/03/2009 il dott. Claudia Lattanzi e udito l&rsquo;avv. Corbascio per la LAC e la LAV;<br /><br />Considerato che il provvedimento impugnato prende in considerazione una possibile situazione di violazione delle norme igieniche derivante da condotte, considerate scorrette, compiute da parte di alcuni cittadini;<br />Considerato comunque che la somministrazione di alimenti agli animali di cui all&rsquo;ordinanza (cani, gatti randagi e colombi) pu&ograve; essere svolta anche nel rispetto delle norme igieniche e secondo i principi di civile convivenza;<br />Considerato inoltre che il divieto assoluto di somministrazione degli alimenti pu&ograve; coinvolgere anche la condotta di cittadini, che nel pieno rispetto delle norme igieniche, provvedono a dar da mangiare agli animali in luoghi non pubblici, con attivit&agrave; quindi affatto censurabile, se non piuttosto apprezzabile;<br />Considerato che il divieto pu&ograve; incidere sulle condizioni di sopravvivenza degli animali, facendo cos&igrave; cadere su di loro effetti che vanno addebitati solo ed esclusivamente a comportamenti scorretti di alcuni cittadini, che comunque ben possono essere individuati e sanzionati;<br />Considerato che l&rsquo;art. 1 l. n. 281/1991 prevede che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali condannando gli atti di crudelt&agrave; contro di essi, e che la L.R. 3 aprile 1995, in attuazione di tale principio, ha stabilito che la Regione Puglia, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali;<br />Considerato che la mancanza di cibo pu&ograve; comportare un peggioramento delle condizioni degli animali, tale da determinare una perdita dell&rsquo;abitudine del contatto con le persone ed una contestuale, specie con riferimento ai cani randagi, predisposizione ad aggregarsi in branco creando cos&igrave; un reale pericolo per la cittadinanza;<br />Considerato che la somministrazione di alimenti per animali pu&ograve; essere effettuata sotto il controllo di chi provvede, evitando cos&igrave; l&rsquo;insorgenza della violazione delle norme igieniche;<br />P.Q.M.<br />Accoglie la suindicata domanda cautelare e per l&rsquo;effetto sospende il provvedimento indicato in epigrafe.<br />La presente ordinanza sar&agrave; eseguita dall'Amministrazione ed &egrave; depositata presso la segreteria del tribunale che provveder&agrave; a darne comunicazione alle parti.<br />Cos&igrave; deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:<br />Aldo Ravalli, Presidente<br />Luigi Viola, Consigliere<br />Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore<br /><br /><br />L'ESTENSORE	 IL PRESIDENTE<br /><br /><br />DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />Il 25/03/2009<br />IL SEGRETARIO<br />]]></content:encoded></item><item><title>26</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2009-01-01T17:35:23+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/28-december-2008#unique-entry-id-26</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/28-december-2008#unique-entry-id-26</guid><content:encoded><![CDATA[TRASPORTI ANIMALI: CONDUCENTE OLANDESE CONDANNATO A 8 MESI DI RECLUSIONE PER MALTRATTAMENTO E UCCISIONE DI ANIMALI.<br /><br />A LAV E ANIMALS' ANGELS LE SPESE DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE: "RISULTATO STORICO!"<br /><br /><br />Ha patteggiato una pena a 8 mesi di reclusione per maltrattamento e uccisione di animali, B.G., il conducente olandese che nell'estate del 2005 aveva causato la morte per caldo e mancanza d'acqua[c1] , provocati dall'eccessiva densit&agrave; di carico del TIR e dal prolungato tempo di trasporto, di 40 dei 70 maiali che trasportava dall'Olanda verso un mattatoio in provincia di Salerno.<br /><br /><br />Agli occhi degli agenti della Polizia Stradale di Frosinone, che su segnalazione dell'associazione tedesca Animals' Angels avevano fermato il  30 luglio 2005 il TIR guidato da B.G., si era presentata una scena raccapricciante: 40 maiali morti, ammassati su quelli vivi, mostravano ecchimosi, segni di cannibalismo, perdita di fluidi e in alcuni casi la fuoriuscita dell'intestino.<br /><br />Gli animali sopravvissuti, inoltre, erano visibilmente stravolti dalla stanchezza, disorientati, con le zampe tremanti e due di essi in condizioni tali da dover essere abbattuti.<br /><br />Gli agenti, inoltre, accertarono che gi&agrave; sei ore prima B.G. aveva scaricato 305 maialini destinati in Sardegna, di cui [c2] 27 maialini morti durante il trasporto.<br /><br /><br />La Polizia Stradale rilasci&ograve; all'autotrasportatore un verbale amministrativo di 15.490 euro per violazioni alla normativa sui trasporti allora vigente (Decreto Legislativo 532 del 1992). Contestualmente trasmise alla Procura della Repubblica di Frosinone una relazione che descriveva quanto rilevato. Ma il 30 agosto del 2005 la Procura di Frosinone archivi&ograve; il fatto, non rilevando, a suo giudizio, "estremi di reato".<br /><br /><br />Ma, n&eacute; gli Animals' Angels n&eacute; la LAV si arresero, e diedero mandato ai propri legali di chiedere la riapertura del procedimento, sostenendo la natura permanente del reato di maltrattamento e individuando nella Procura della Repubblica di Bolzano l'ufficio giudiziario competente per territorio, dal momento che  l'autotreno entr&ograve; in Italia attraverso il Brennero.<br /><br /><br />In seguito al paziente e accurato lavoro di indagine svolto dalla Procura di Bolzano e dai NAS, il 3 dicembre scorso il Tribunale di Bolzano ha condannato B.G. a 8 mesi di reclusione e al risarcimento delle spese di costituzione di parte civile alle associazioni Animals'[c3]  Angels, assistita dall'Avv. Federica Panizzo, e LAV, assistita dall'Avv. Emanuela Pasetto.<br /><br /><br />"Questa sentenza &egrave; di assoluta importanza &ndash; dichiara Carla Campanaro, dell'Ufficio legale della LAV &ndash; perch&eacute; ancora una volta conferma il principio, gi&agrave; cristallizzato dalla <span style="font-size:13px; font-weight:bold; ">Corte di Cassazione con sentenza 46784 del 21.12.2005, per cui le attivit&agrave; di settore con uso di animali, quali caccia, circhi o, come in questo caso, trasporto di animali destinati al macello, ricadono pienamente nella disciplina penale a tutela degli animali, ogni qual volta si arrechino sofferenze agli animali non giustificate".</span><br /><br /><br /><br />"Le forze di polizia giudiziaria ed in seguito il Tribunale, ben potranno e dovranno contestare durante gli accertamenti di rito il maltrattamento e l'uccisione ingiustificata ogni qual volta si trovino dinnanzi a situazioni di gravi violazioni della normativa sui trasporti di animali &ndash; prosegue Campanaro &ndash; <span style="font-size:13px; font-weight:bold; ">Questa sentenza &egrave; significativa anche perch&eacute; ancora una volta dimostra che maltrattare ed uccidere animali non richiede per forza il dolo intenzionale, cio&egrave; la diretta intenzione di nuocere ad un animale, ma basta anche la mera indifferenza di fronte ad eventi di danno agli animali che si prefigurano come certi o probabili rispetto alla propria condotta, anche omissiva".<br /><br /></span><br /><br />"Al di l&agrave; della rilevanza giuridica, di grande valore, questa sentenza conferma l'impossibilit&agrave; di garantire condizioni di trasporto accettabili agli animali trasferiti su lunghe distanze, e conferma l'urgenza per il legislatore comunitario di porre fine al trasporto di animali vivi su lunghe distanze" conclude Roberto Bennati, vicepresidente della LAV.<br /><br /><br /><br />Allegate foto<br /><br />Ufficio stampa LAV 064461325 &ndash; 3290398535  www.lav.it<br /><br />]]></content:encoded></item><item><title>25</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2008-06-16T23:34:25+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/15-june-2008#unique-entry-id-25</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/15-june-2008#unique-entry-id-25</guid><content:encoded><![CDATA[CASSAZIONE: GUINZAGLIO E MUSERUOLA AL PARCO<br /><br /><a href="http://www.emergenzanimali.com/page5/files/page7_blog_entry25_1.pdf">IL TESTO DELLA SENTENZA_1</a><img class="imageStyle" alt="Pasted Graphic" src="http://www.emergenzanimali.com/page5/files/page7_blog_entry25_2.jpg" width="480" height="674"/><img class="imageStyle" alt="Pasted Graphic 1" src="http://www.emergenzanimali.com/page5/files/page7_blog_entry25_3.jpg" width="480" height="674"/><img class="imageStyle" alt="Pasted Graphic 2" src="http://www.emergenzanimali.com/page5/files/page7_blog_entry25_4.jpg" width="480" height="674"/><img class="imageStyle" alt="Pasted Graphic 3" src="http://www.emergenzanimali.com/page5/files/page7_blog_entry25_5.jpg" width="480" height="674"/><img class="imageStyle" alt="Pasted Graphic 4" src="http://www.emergenzanimali.com/page5/files/page7_blog_entry25_6.jpg" width="480" height="674"/><img class="imageStyle" alt="Pasted Graphic 5" src="http://www.emergenzanimali.com/page5/files/page7_blog_entry25_7.jpg" width="480" height="674"/><img class="imageStyle" alt="Pasted Graphic 6" src="http://www.emergenzanimali.com/page5/files/page7_blog_entry25_8.jpg" width="480" height="674"/><img class="imageStyle" alt="Pasted Graphic 7" src="http://www.emergenzanimali.com/page5/files/page7_blog_entry25_9.jpg" width="480" height="674"/><img class="imageStyle" alt="Pasted Graphic 8" src="http://www.emergenzanimali.com/page5/files/page7_blog_entry25_10.jpg" width="480" height="674"/>]]></content:encoded></item><item><title>24</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2008-06-08T13:19:03+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/08-june-2008#unique-entry-id-24</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/08-june-2008#unique-entry-id-24</guid><content:encoded><![CDATA[Cassazione: cane che abbaia di notte? Mettetegli la sordina<br /><br />La Corte di Cassazione (sentenza 7856/2008) ha riconosciuto che i cani in appartamento possono abbaiare ma i proprietari debbono adottare delle cautele anche per prevenire le cause di eccitazione notturna dei loro amici. La Corte ha cos&igrave; intimato a una giovane coppia proprietaria di un cane di fare tutto il possibile per "prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale, soprattutto nelle ore notturne". La Corte ha rilevato peraltro che risulta impossibile "coartare la natura dell'animale al punto da impedirgli del tutto di abbaiare", ma la prevenzione resta comunque un dovere. <br />Singolare il fatto che la Corte pur riconoscendo che i proprietari del cane non avevano rispettato il regolamento condominiale, non li ha condannati al risarcimento dei danni.<br /><br /><br />A far finire in tribunale un condomino, stanco di sentire i latrati del cane dei vicini ogni volta che suonava il campanello o quando l'animale avvertiva la presenza di persone all'interno del palazzo, spesso anche nelle ore notturne. La vicenda e' finita davanti al giudice di pace che intimava ai padroni del cane di "osservare scrupolosamente il regolamento condominiale, evitando l'abbaiare del loro cane". Nessun risarcimento del danno, tuttavia, per il condomino disturbato. Sulla stessa linea si e' attenuto anche il Tribunale di Pistoia, nell'ottobre del 2002 che ha continuato a negare il risarcimento dei danni ma ha intimato ai padroni di Fido di attivarsi per prevenire "le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale". La corte ha affermato che se da un lato l'abbaiare del cane e' sacrosanto, purche' con la sordina in quanto i condomini sono tenuti ad attenersi "ai principi del vivere civile", dall'altra ha ricordato ai padroni che anche di notte devono "prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione" che portano i loro 'amici' ad abbaiare, disturbando i condomini.<br /><br /><br /><br /><br />Corte di Cassazione sez II civile 7856/2008 del 26 marzo 2008 - (948)<br /><br /><br />Condominio,animali,rumori,inquinamento acustico,danni,procedura civile,condanna alle spese<br />"Gli attuali ricorrenti avrebbero potuto dolersi della condanna alle spese solo ove fossero risultati totalmente vittoriosi, mentre, invece, essi sono stati risultati vittoriosi soltanto in relazione ad un aspetto secondario del giudizio di appello (regolamento delle spese del giudizio di primo grado)."<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br /><br />SEZIONE SECONDA CIVILE<br /><br />Composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:<br /><br />Dott. Raffaele Corona Presidente<br /><br />Dott. Vincenzo Colarusso Consigliere<br /><br />Dott. Roberto Michele Triola Consigliere<br /><br />Dott. Ettore Bucciante Consigliere<br /><br />Dott. Emilio Malpica consigliere<br /><br />Ha pronunciato la seguente<br /><br />SENTENZA<br /><br />Sul ricorso proposto da:<br /><br />P. G., J.M. , elettivamente domiciliati in Roma Via Lucrezio Caro, 38, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Salemi, che li difende giusta delega in atti;<br /><br />-ricorrenti-<br /><br />Contro<br /><br />P.S.<br /><br />-intimato-<br /><br />Avverso la sentenza n. 225/02 del Tribunale di Pistoia sezione distaccata di Monsummano Terme, depositata il 25/10/02.<br /><br />Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/08 dal consigliere Dott. Roberto Michele Triola;<br /><br />Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo Sgroi che ha concluso per il rigetto del ricorso.<br /><br />SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br /><br />Con atto notificato il 23 novembre 1999 S.P. conveniva i coniugi G.P. e M. U. davanti al giudice di pace di Monsummano Terme, dolendosi del fatto che gli stessi tenessero nel loro appartamento un cane che abbaiava di continuo e che da tale appartamento provenissero rumori molesti.<br /><br />I convenuti contestavano il fondamento della domanda.<br /><br />Il giudice di pace, con sentenza in data 10 gennaio 2001, ingiungeva ai convenuti di osservare scrupolosamente il regolamento condominiale, evitando l'abbaiare del loro cane e li diffidava dal tenere all'interno della propria abitazione riunioni che potessero arrecare disturbo per il numero dei partecipanti; rigettava per&ograve;, la domanda di risarcimento dei danni.<br /><br />Contro tale decisione G. P. e M. U. proponevano appello principale; S. P., proponeva appello incidentale, dolendosi della compensazione delle spese giudiziali.<br /><br />Con sentenza in data 25 ottobre 2002 il Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, rigettava entrambe le impugnazioni.<br /><br />Per quello che interessa in questa sede il giudice di secondo grado riteneva che dall'istruttoria testimoniale era emerso con certezza che il cane di propriet&agrave; dei convenuti aveva la tendenza ad abbaiare ogni qualvolta sentiva suonare il campanello o quando avvertiva la presenza di persone all'interno dello stabile, e spesso anche nelle ore notturne.<br /><br />Era evidente che la natura dell'animale non poteva essere coartata al punto da impedirgli del tutto di abbaiare e che episodi saltuari di disturbo da parte del cane potevano e dovevano essere tollerati dai vicini, in nome dei principi del vivere civile. Questo non toglieva per&ograve; l'obbligo degli appellanti in via principale di conformarsi al regolamento condominiale e di fare in modo che la presenza del cane non fosse lesiva dei diritti degli altri condomini, riducendo al minimo le occasioni di disturbo e prevenendo le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale, soprattutto nelle ore notturne.<br /><br />Quanto agli altri rumori molesti, i testimoni avevano confermato di averli uditi anche a tarda ora, e del resto l'esistenza di contestazioni da parte del condominio nei confronti dei coniugi G. P. e M. U. era documentata da una lettera inviata agli stessi dall'amministratore. Contro tale decisione G. P. e M. U. hanno proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi.<br /><br />MOTIVI DELLA DECISIONE<br /><br />Con il primo motivo i ricorrenti sostanzialmente deducono che i giudici di merito hanno trascurato di considerare che il regolamento di condominio non fissava parametri piu' rigorosi di quelli previsti dall'art. 844 cod. civ.[1] , per cui la occasionale esistenza di rumori non comportava automaticamente la violazione della deposizione codicistica, la quale avrebbe potuto considerarsi realizzata solo ove fosse stato provato il superamento della normale tollerabilit&agrave;.<br /><br />Il motivo &egrave; infondato, in quanto la sentenza impugnata, quanto meno con riferimento all'abbaiare del cane, ha ritenuto non occasionale lo stesso, con superamento della normale tollerabilit&agrave; di immissione di rumore e la esattezza di tale considerazione non viene censurata.<br /><br />Con il secondo motivo si deduce che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in contraddizione in quanto dopo aver dato atto che la natura del cane non poteva essere coartata al punto da impedirgli del tutto di abbaiare e che episodi saltuari di disturbo da parte del cane potevano e dovevano essere tollerati dai vicini, in nome dei principi del vivere civile, ha, poi, contraddittoriamente affermato che gli attuali ricorrenti dovevano conformarsi al regolamento condominiale e fare in modo che la presenza del cane non fosse lesiva dei diritti degli altri condomini, riducendo al minimo le occasioni di disturbo e prevenendo le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale, soprattutto nelle ore notturne.<br /><br />Anche tale motivo &egrave; infondato, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto che nella specie sussistesse la violazione del regolamento del condominio per il continuo ed ingiustificato abbaiare del cane, anche volendo tenere conto della natura dell'animale che non poteva essere coartata, fino ad impedirgli di abbaiare del tutto.<br /><br />Con il terzo motivo i ricorrenti deducono testualmente: con l'atto di appello gli odierni ricorrenti hanno rilevato come il giudice di pace abbia travalicato i limiti imposti dall'art. 112 c.p.c. nel diffidarli dal tenere riunioni che per il numero dei partecipanti possano recare disturbo alla quiete degli altri condomini, in quanto domanda non formulata dagli attori. Il Tribunale , esaminando il punto di gravame, ha ritenuto infondata la censura, sul presupposto che il divieto imposto rientri nelle disposizioni regolamentari e, quindi, sia diretta conseguenza dell'ordine di attenersi all'osservanza delle regole dallo stesso imposte.<br /><br />A tale proposito va rilevato che il citato regolamento di condominio fa divieto di tenere riunioni chiassose, la cui intensit&agrave; rechi fastidio ai condomini, specie in determinati orari: a ben vedere, il divieto di tenere riunioni "popolose" non &egrave; affatto identico al divieto di tenere riunioni "chiassose" ragione per cui la pronuncia del Giudice di pace, confermata dal Tribunale mediante il rigetto del motivo di gravame, &egrave; affetta da vizio di ultrapetizione.<br /><br />Il motivo &egrave; infondato<br /><br />Come risulta dalla sentenza impugnata, il regolamento di condominio contiene sia il divieto di tenere riunioni chiassose che il divieto di provocare rumori molesti. La violazione del regolamento di condominio &egrave; stata affermata da parte dei giudici di merito con riferimento al secondo e non al primo di tali divieti, la cui violazione, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, nella specie ricorreva per effetto di riunioni "popolose", anche se non "chiassose".<br /><br />Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, pur non essendo essi risultati totalmente soccombenti, in primo luogo perch&eacute; vi &egrave; stato rigetto dell'appello incidentale proposto da S. P. ed in secondo luogo perch&eacute; il Tribunale ha riconosciuto i vizi della motivazione della sentenza di primo grado sostituendola con una nuova motivazione.<br /><br />La doglianza &egrave; infondata.<br /><br />Gli attuali ricorrenti avrebbero potuto dolersi della condanna alle spese solo ove fossero risultati totalmente vittoriosi, mentre, invece, essi sono stati risultati vittoriosi soltanto in relazione ad un aspetto secondario del giudizio di appello (regolamento delle spese del giudizio di primo grado).<br /><br />Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non avendo l'intimato svolto attivit&agrave; difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese.<br /><br />P.Q.M.<br /><br />La corte rigetta il ricorso.<br /><br />Roma, 31 gennaio 2008<br /><br />DEPOSITATO IN CANCELLERIA<br /><br />IL 26 MARZO 2008]]></content:encoded></item><item><title>23</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2008-02-02T21:05:05+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/27-january-2008#unique-entry-id-23</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/27-january-2008#unique-entry-id-23</guid><content:encoded><![CDATA[MINISTERO DELLA SALUTE<br />ORDINANZA 14 gennaio 2008<br />Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani. (GU n. 23 del 28-1-2008)<br />http://www.gazzettaufficiale.it<br /><br /><br /><br />IL MINISTRO DELLA SALUTE<br /><br />  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto<br />del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;<br />  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;<br />  Visto  l'art.  10 della Convenzione europea per la protezione degli<br />animali  da  compagnia,  approvata  a Strasburgo il 13 novembre 1987,<br />firmata anche dall'Italia;<br />  Vista  la  legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di<br />animali  d'affezione  e  prevenzione  del  randagismo, in particolare<br />l'art.  1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela<br />degli  animali  d'affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di<br />essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;<br />  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri<br />28 febbraio  2003,  che  ratifica  l'accordo  6 febbraio  2003 tra il<br />Ministro  della salute, le regioni e le province autonome di Trento e<br />Bolzano  in  materia  di  benessere  degli  animali  da  compagnia  e<br />pet-therapy;<br />  Vista  l'ordinanza  del  Ministero  della  salute  12 dicembre 2006<br />concernente  &laquo;Tutela  dell'incolumita'  pubblica  dall'aggressione di<br />cani&raquo; e successive modifiche;<br />  Considerato  che, salvo quanto disposto dalla legge 20 luglio 2004,<br />n.  189,  alla luce della moderna letteratura scientifica in materia,<br />l'uso  di  strumenti  che  determinano scosse o impulsi elettrici sui<br />cani  puo'  provocare paura e sofferenza tali da produrre reazioni di<br />aggressivita' da parte degli animali stessi;<br />  Considerato  che l'ordinanza del Ministero della salute 12 dicembre<br />2006  concernente  &laquo;Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione<br />di cani&raquo; e successive modifiche scade il 13 gennaio 2008 ed in attesa<br />dell'emanazione di una disciplina organica in materia;<br />  Ritenuta   la  necessita'  e  l'urgenza  di  adottare  disposizioni<br />cautelari  a  tutela  della  salute  pubblica,  anche  a  seguito del<br />verificarsi  di  episodi di aggressione alle persone da parte di cani<br />nel corso del 2007;<br /><br />                               Ordina:<br /><br />                               Art. 1.<br />  1. Sono vietati:<br />    a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;<br />    b) l'addestramento  inteso  ad  esaltare  il  rischio di maggiore<br />aggressivita'   di  cani  appartenenti  a  incroci  o  razze  di  cui<br />all'elenco allegato;<br />    c) qualsiasi  operazione  di selezione o di incrocio tra razze di<br />cani con lo scopo di sviluppare l'aggressivita';<br />    d) la  sottoposizione  di  cani  a  doping,  cosi'  come definito<br />all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;<br />    e) gli  interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di<br />un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:<br />      i) il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti<br />alle  razze  canine  riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista<br />dallo  standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale<br />specifica  in  materia.  Il  taglio  della coda, ove consentito, deve<br />essere  eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di<br />vita;<br />      ii) il taglio delle orecchie;<br />      iii) la recisione delle corde vocali.<br />  2.  Il  divieto  di cui al punto 1, lettera e), non si applica agli<br />interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.<br /><br /><br />  Art. 2.<br />  1.  I  proprietari  e  i  detentori  di cani, analogamente a quanto<br />previsto  dall'art.  83,  comma 1, lettere c) e d) del Regolamento di<br />polizia  veterinaria,  approvato  con  decreto  del  Presidente della<br />Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:<br />    a) applicare  la  museruola  o  il  guinzaglio  ai cani quando si<br />trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;<br />    b) applicare  la  museruola  e il guinzaglio ai cani condotti nei<br />locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.<br />  2.  I  proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco<br />allegato  devono  applicare  il guinzaglio e la museruola ai cani sia<br />quando  si  trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia<br />quando  si  trovano  nei  locali  pubblici  o  sui  pubblici mezzi di<br />trasporto.<br />  3.  Gli  obblighi  di  cui al comma 1 del presente articolo, non si<br />applicano  ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani<br />guida.<br /><br />       Art. 3.<br />  1.  Chiunque  possegga  o  detenga cani di cui all'art. 1, comma 1,<br />lettera b), ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla<br />detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione<br />a   persone   e  deve  stipulare  una  polizza  di  assicurazione  di<br />responsabilita'  civile  per  danni  contro terzi causati dal proprio<br />cane.<br /><br /><br />  Art. 4.<br />  1.  Salvo  quanto  disposto  dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, e'<br />vietato l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici<br />sui  cani,  in  quanto  procura  ansia,  paura  e  sofferenza tali da<br />produrre,   tra   gli   effetti  collaterali  rilevati,  reazioni  di<br />aggressivita'   che  possono  tradursi  in  attacchi  ingiustificati,<br />morsicature  ed  aggressioni con gravi ripercussioni sull'incolumita'<br />pubblica.<br /><br />  Art. 5.<br />  1.  Si  definisce  cane  con  aggressivita'  non  controllata  quel<br />soggetto  che,  non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrita'<br />fisica  di una persona o di altri animali attraverso un comportamento<br />aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.<br />  2.  I  servizi  veterinari  tengono aggiornato un archivio dei cani<br />morsicatori  e  dei  cani con aggressivita' non controllata rilevati,<br />nonche'  dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre i<br />necessari  interventi  di  controllo  per la tutela della incolumita'<br />pubblica.<br />  3.   L'autorita'   sanitaria   competente,  in  collaborazione  con<br />l'Azienda sanitaria locale stabilisce:<br />    a) i  criteri  per  la  classificazione  del  rischio  da cani di<br />proprieta' con aggressivita' non controllata con i relativi parametri<br />per la rilevazione;<br />    b) i  percorsi  di  controllo  e  rieducazione per la prevenzione<br />delle morsicature;<br />    c) l'obbligo  per  i  proprietari  dei  cani  cui  al comma 1, di<br />stipulare  una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile<br />per danni contro terzi causati dal proprio cane;<br />    d) ulteriori  prescrizioni e misure atte a controllare o limitare<br />il rischio di morsicature.<br />  4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art.<br />1, comma 1, lettera b), e di cui al comma 1 del presente articolo:<br />    a) ai delinquenti abituali o per tendenza;<br />    b) a  chi  e'  sottoposto  a  misure di prevenzione personale o a<br />misura di sicurezza personale;<br />    c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per<br />delitto  non  colposo  contro  la  persona  o  contro  il patrimonio,<br />punibile con la reclusione superiore a due anni;<br />    d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per<br />i  reati  di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques<br />del  codice  penale  e,  per  quelli previsti dall'art. 2 della legge<br />20 luglio 2004, n. 189;<br />    e) ai  minori  di  18  anni  e  agli interdetti o inabilitati per<br />infermita'.<br />  5.  Il  proprietario  o  il detentore di un cane di cui all'art. 1,<br />comma 1,  lettera b),  e  di cui al comma 1 del presente articolo che<br />non  e'  in  grado  di  mantenere  il  possesso  del proprio cane nel<br />rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla  presente ordinanza deve<br />interessare  le  autorita'  veterinarie  competenti del territorio al<br />fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di<br />gestione dell'animale stesso.<br />  6.  La  presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle<br />forze  armate,  di  polizia,  di  protezione  civile e dei vigili del<br />fuoco.<br /><br /><br /><br />  Art. 6.<br />  1.  Salvo  che  il fatto non costituisca reato, le violazioni delle<br />disposizioni   della   presente   ordinanza   sono  sanzionate  dalle<br />Amministrazioni  competenti,  secondo  i  parametri  territoriali  in<br />vigore.<br />  2.  La  presente  ordinanza,  inviata  alla  Corte dei conti per la<br />registrazione,  entra  in  vigore il giorno della pubblicazione nella<br />Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana ed ha efficacia per un<br />anno a decorrere dalla predetta pubblicazione.<br />    Roma, 14 gennaio 2008<br />                                                   Il Ministro: Turco<br />Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008<br />Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla<br />persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 51<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />Elenco  delle  razze  canine  e  di  incroci  di  razze  a rischio di<br />aggressivita'  di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della presente<br />                             ordinanza:<br /><br />    American Bulldog;<br />    Cane da pastore di Charplanina;<br />    Cane da pastore dell'Anatolia;<br />    Cane da pastore dell'Asia centrale;<br />    Cane da pastore del Caucaso;<br />    Cane da Serra da Estreilla;<br />    Dogo Argentino;<br />    Fila brazileiro;<br />    Perro da canapo majoero;<br />    Perro da presa canario;<br />    Perro da presa Mallorquin;<br />    Pit bull;<br />    Pit bull mastiff;<br />    Pit bull terrier;<br />    Rafeiro do alentejo;<br />    Rottweiler;<br />    Tosa inu.<br />]]></content:encoded></item><item><title>22</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2008-01-05T18:38:16+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/30-december-2007#unique-entry-id-22</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/30-december-2007#unique-entry-id-22</guid><content:encoded><![CDATA[Nuovo Trattato dell'Unione Europea pi&ugrave; rispettoso degli animali | 05/01/2008<br /><br />fonte:www.agireora.org<br />Dal 13 dicembre 2007 &egrave; in vigore il Trattato di Lisbona, esaminiamo le novit&agrave;.<br />Il 13 dicembre, a Lisbona, i Capi di Stato e dei Governi dei paesi UE hanno firmato il nuovo Trattato dell'Unione Europea. In questo trattato &egrave; stato integrato anche il testo del Protocollo relativo alla protezione e al benessere degli animali, originariamente un allegato al Trattato di Amsterdam. In base a quest'articolo, l'Unione Europea e i suoi Stati Membri dovranno avere massimo riguardo verso le necessit&agrave; degli animali formulando e migliorando le relative politiche, in modo particolare nei settori dell'agricoltura e della ricerca.<br />L'Eurogroup for Animal Welfare - un gruppo congiunto di attivisti di vari paesi, che ha l'obiettivo di portare avanti iniziative per il benessere animale all'interno dell'UE - dichiara di ritenere questo passo necessario per una migliore protezione degli animali in Europa, e di ritenere positivo il Trattato di Lisbona anche per altri aspetti, che renderanno il processo decisionale nell'Unione Europea pi&ugrave; chiaro e trasparente. Le preoccupazioni dei cittadini avranno maggior ascolto nell'UE, ci saranno poteri maggiori per il parlamento europeo e per quelli nazionali, e sar&agrave; maggiore il riconoscimento delle petizioni proposte dai cittadini. Quindi, l'UE dovr&agrave; dare maggiore attenzione alle sempre maggiori preoccupazioni dei suoi cittadini riguardo la protezione degli animali.<br />Chiaramente, non si tratta di una "rivoluzione", perch&eacute; gli animali continueranno a essere mangiati come prima, e usati nei laboratori di vivisezione come prima, o nei circhi, o negli zoo, ecc., per&ograve; le dichiarazioni di principio contenute nel nuovo Trattato potranno essere sfruttate per future iniziative di legge che siano pi&ugrave; restrittive e creino maggiori problemi (logistici e quindi economici) a chi sfrutta gli animali.<br /><br />Riportiamo qui il testo integrale di un dossier dell'Eurogroup for Animal Welfare pubblicato nel novembre 2007 che descrive i principali punti di interesse del Trattato di Lisbona dal punto di vista dei diritti animali e dell'attivismo.<br /><br />Il nuovo Trattato di Riforma<br /><br />Al meeting informale dei Capi di Stato e dei Governi, tenutosi a Lisbona il 18-19 ottobre , i leader europei hanno raggiunto un accordo politico sul nuovo "Trattato di Riforma" (o Trattato di Lisbona). Si tratta nel complesso di un buon Trattato considerando il contesto alquanto complicato. Sebbene alcuni provvedimenti simbolici della Costituzione siano andati persi, gran parte della sua sostanza rimane.<br /><br />Questa relazione ha lo scopo di presentare gli elementi pi&ugrave; importanti che possono influenzare il lavoro di una ONG come l'Europgroup e la sua rete. In breve, il Trattato di Lisbona, come il progetto Costituzionale, fornisce un miglior riconoscimento all'importanza del benessere animale nelle politiche UE. Rende il lavoro di lobby verso le istituzioni UE e gli Stati Membri pi&ugrave; necessario che mai (il che significher&agrave; un maggiore lavoro per l'Eurogroup a Bruxelles, con il sostegno dei Membri a livello nazionale). Offre inoltre maggiori possibilit&agrave; per le azioni dei cittadini UE (che possono aiutare le azioni dei membri dell'Eurogroup).<br /><br />Il Benessere Animale <br />(similare al progetto Costituzionale)<br /><br />Come nel progetto per una costituzione per l'Europa (che ha avuto vita breve), il testo del Protocollo sulla protezione e benessere degli animali allegato al Trattato di Amsterdam (1997) diventa una parte integrante del nuovo Trattato. Sar&agrave; l'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sotto il Titolo II "provvedimenti aventi applicazione generale":<br /><br />"Nel formulare e implementare le politiche sull'agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno e ricerca, l'Unione e gli Stati Membri devono, poich&eacute; gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessit&agrave; degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati Membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredit&agrave; regionali."<br /><br />La presenza di quest'articolo nel Trattato all'interno dell'articolo sul Funzionamento dell'Unione Europea ha un'importanza simbolica (riconosciuti come "esseri senzienti", gli animali non possono essere pi&ugrave; considerati alla stregua di oggetti o prodotti) ed un aspetto pi&ugrave; concreto (la necessit&agrave; per l'UE e gli Stati Membri di fare attenzione al benessere animale in diverse aree chiave).<br /><br />Sebbene non garantisca che il benessere animale verr&agrave; sistematicamente preso in considerazione dall'UE, n&eacute; che sar&agrave; una base legale per le misure relative al benessere animale (poich&eacute; &egrave; solo un "provvedimento avente applicazione generale"), l'articolo pu&ograve; facilitare il ruolo delle organizzazioni che si occupano di animali e del loro benessere nell'attuare pressioni sull'UE per sviluppare politiche al riguardo. L'articolo fornisce una buona argomentazione per le organizzazioni che si occupano di benessere animale per spingere la Commissione ad effettuare una determinazione dell'impatto sul benessere animale prima di adottare qualsiasi nuova politica, per esempio nel campo della ricerca.<br /><br />Parlamento e Consiglio: Conseguenze per il Lobbying<br /><br />Maggiori poteri al Parlamento Europeo <br />(Simile al progetto Costituzionale)<br /><br />Con il Trattato di Lisbona, la procedura di co-decisione, che conferisce lo stesso potere al Parlamento e al Consiglio, diventer&agrave; la "procedura legislativa ordinaria" estesa a gran parte delle aree delle politiche UE. In base al Trattato di Riforma questa procedura si occuper&agrave; "dell'organizzazione comune dei mercati agricoli" e "degli altri provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della politica agricola e ittica comune".<br /><br />Ci&ograve; significa che gran parte delle decisioni inerenti l'agricoltura dovranno essere prese in co-decisione. Solamente, "le misure relative alla determinazione dei prezzi, agli aiuti e alle limitazioni quantitative e sul collocamento delle opportunit&agrave; di pesca" saranno decise in base a una procedura di consultazione (che d&agrave; molto meno potere al Parlamento).<br /><br />Riguardo al budget, il Parlamento attualmente si trova nelle stesse condizioni del Consiglio su tutti i vari budget (la differenza tra spese "obbligatorie" e "non obbligatorie" scompare). Il Parlamento elegger&agrave; anche il Presidente della Commissione Europea.<br /><br />Fare lobby presso i parlamentari europei (MEP) sar&agrave; ancora pi&ugrave; importante, poich&eacute; avranno sempre pi&ugrave; potere sulla grande maggioranza dei dossier sull'agricoltura (circa il 95%) e sui budget, inclusi quelli relativi all'agricoltura.<br /><br />La riorganizzazione dei poteri del Consiglio <br />(Simile al progetto Costituzionale)<br /><br />Il Consiglio avr&agrave; un presidente a tempo pieno eletto per due anni e mezzo dagli Stati Membri. Questo/a presieder&agrave; i meeting dell'European Council ed avr&agrave; principalmente un ruolo amministrativo. Tuttavia, il sistema di rotazione delle presidenze non sar&agrave; completamente rimpiazzato poich&eacute; rimarr&agrave; per la preparazione e la presidenza di gran parte dei meeting del Cobsiglio dei Ministri (inclusi Agricoltura e Ambiente). La Presidenza del Consiglio sar&agrave; gestita da gruppi predeterminati di tre Stati Membri aventi un programma comune di 18 mesi. Ogni Stato Membro assumer&agrave; la presidenza per 6 mesi.<br /><br />Procedura di voto <br />(Simile al progetto Costituzionale)<br /><br />A partire dal 1 Novembre 2014, il metodo di voto a maggioranza qualificata (QMV), che viene applicato a gran parte dei dossier (incluse gran parte delle problematiche agricole) sar&agrave; definito come almeno il 55% dei membri del Consiglio, comprendendo almeno quindici di questi e rappresentando gli Stati Membri comprendenti almeno il 65% della popolazione dell'Unione. Questo "sistema a maggioranza doppia&rdquo; &egrave; pi&ugrave; chiaro dell'attuale sistema (50% o 67% degli Stati Membri, 74% dei voti degli Stati Membri nel Consiglio e il 62% della loro popolazione).<br /><br />Minoranza bloccante<br /><br />Una minoranza bloccante deve includere almeno 4 membri del Consiglio rappresentanti pi&ugrave; del 35% della popolazione degli Stati Membri partecipanti. Questo punto &egrave; una garanzia data ai "piccoli" paesi affinch&eacute; i "grandi" paesi non possano garantirsi sempre una maggioranza qualificata da soli.<br /><br />Inoltre, il "compromesso di Ionnina" permetter&agrave; agli Stati Membri di formare il 75% di una minoranza bloccante (es. tre Stati Membri rappresentanti 26.25% della popolazione), per chiedere al Consiglio di ritardare il voto e provare a cercare un pi&ugrave; ampio supporto per una decisione, in un tempo ragionevole entro i termini stabiliti. Dopo il 2017, questo veto ritardante sar&agrave; pi&ugrave; facilmente utilizzabile.<br /><br />Pi&ugrave; potere ai cittadini: conseguenze per le campagne in Europa<br /><br />Parlamenti nazionali<br /><br />Il nuovo Trattato di riforma d&agrave; ai Parlamenti nazionali una voce diretta nel processo decisionale legislativo dell'UE. Entro otto settimane dal lancio di un progetto di legge, da un terzo alla met&agrave; dei Parlamenti nazionali (a seconda della procedura sotto cui viene presentata il progetto di legge) pu&ograve; presentare un parere motivato noto come "reasoned opinion" richiedendo una revisione della proposta, sulle basi di una minaccia del principio sussidiario. Sotto la procedura legislativa ordinaria (co-decisione), questo parere motivato deve ottenere il sostegno del 55% degli Stati Membri e/o la maggioranza dei MEP per poter richiedere la revisione.<br /><br />Maggiore apertura e trasparenza <br />(Simile al progetto Costituzionale)<br /><br />Il principio di dialogo con la societ&agrave; civile &egrave; stato incluso nel Trattato. Dunque, le istituzioni devono "fornire ai cittadini e alle associazioni rappresentative l'opportunit&agrave; di far conoscere e scambiare pubblicamente i loro punti di vista in tutte le aree d'azione dell'Unione" e mantenere un "dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentaitive e la societ&agrave; civile".<br /><br />La Commissione &egrave; obbligata a svolgere ampie consultazioni con le parti interessate al fine di assicurare che le azioni dell'Unione siano coerenti e trasparenti.<br /><br />Il Trattato di Lisbona dichiara altres&igrave; che "il Consiglio deve conferire in pubblico quando delibera e vota un progetto di legge".<br /><br />Il potere di petizione per i cittadini <br />(Simile al progetto Costituzionale)<br /><br />Sebbene la Commissione Europea abbia il monopolio dell'iniziativa legislativa, le petizioni dei cittadini sono ufficialmente riconosciute. Una petizione firmata da pi&ugrave; di un milione di cittadini proveniente da diversi Stati Membri pu&ograve; invitare la Commissione a presentare "una proposta appropriata", purch&eacute; questo sia "richiesto allo scopo d'implementare i trattati&rdquo;.<br /><br />Conclusioni<br /><br />L'Eurogroup pu&ograve; ritenersi soddisfatto dei maggiori poteri del Parlamento, in particolare nel campo dell'Agricoltura. Tuttavia, questo &egrave; compensato da molte garanzie date ai (piccoli) Stati Membri nel Consiglio. Ci&ograve; significa che sar&agrave; sempre pi&ugrave; importante avere una vera lobby in tutta Europa per assicurare le decisioni a livello del Consiglio. Non possiamo pi&ugrave; contare sullo sviluppo di speciali relazioni con i "grandi" e potenti Stati Membri.<br /><br />L'Eurogroup dovr&agrave; avere contatti con ognuno degli Stati Membri dell'UE. Il nuovo Trattato &egrave; formalmente firmato a Lisbona il 13 dicembre. Dovr&agrave; poi essere ratificato da tutti gli Stati Membri dell'UE per entrare in vigore, preferibilmente prima dell'elezione del nuovo Parlamento Europeo nel giugno 2009. Gli Stati Membri dell'UE auspicano che il Trattato entri in vigore dal 1 gennaio 2009, tuttavia non si sa niente di certo. La ratificazione da parte di ogni Stato Membro nel 2008 sar&agrave; accompagnata probabilmente da un feroce dibattito nei parlamenti nazionali e dovr&agrave; affrontare ostacoli in alcuni paesi (un referendum in Irlanda, approvazione da parte dei 3/5 dei parlamenti nella Repubblica Ceca).<br /><br />Fonte: <br />Eurogroup for animal welfare, The new Reform Treaty, Novembre 2007]]></content:encoded></item><item><title>21</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-12-16T11:14:55+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/16-december-2007#unique-entry-id-21</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/16-december-2007#unique-entry-id-21</guid><content:encoded><![CDATA[NUOVO TRATTATO EUROPEO RICONOSCE GLI ANIMALI COME ESSERI SENZIENTI<br /><br />13 dic 07<br />fonte:www.animalieanimali.it<br />Il nuovo Trattato firmato oggi a Lisbona dai 27 Paesi dell&rsquo;Unione Europea, pur con alcuni limiti, rappresenta un importante e concreto passo in avanti per l&rsquo;affermazione e la tutela dei diritti degli animali, finalmente li si riconosce giuridicamente come esseri senzienti e gli Stati nazionali dovranno tenere pienamente conto delle esigenze del loro benessere.<br />La LAV esprime soddisfazione per questo nuovo passo in avanti per la considerazione giuridica degli animali, in vigore dal 1&deg; gennaio 2009: una presa d&rsquo;atto di quanto gi&agrave; avviene per la stragrande maggioranza della popolazione. Un risultato al quale si &egrave; arrivati grazie ad una campagna che la stessa associazione ha condotto per anni fino alla firma della bozza datata 2003, con il determinante apporto del Vicepresidente della Commissione Europea Franco Frattini, allora Ministro degli Esteri.<br />Il nuovo articolo 13 della parte II del Trattato, quello delle disposizioni di applicazione generale, interessa i settori della ricerca, dell&rsquo;agricoltura, della pesca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, sostituisce cos&igrave; il meno impegnativo e non vincolante Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali in vigore dal 1997 con il Trattato firmato ad Amsterdam. Non solo, la LAV esprime apprezzamento anche per i maggiori poteri decisionali che saranno assegnati al Parlamento Europeo, l&rsquo;organo legislativo che in questi anni si &egrave; dimostrato pi&ugrave; sensibile e aperto rispetto ai Ministeri nazionali in materia di tutela degli animali.<br />Prendendo atto del passo in avanti a livello europeo, la LAV chiede al nostro Parlamento di riprendere l&rsquo;esame avvenuto nella scorsa Legislatura, per l&rsquo;integrazione dell&rsquo;articolo 9 della nostra Costituzione per la tutela dell&rsquo;ambiente e il rispetto degli animali: un impegno che fa parte del programma della Coalizione di Governo e che ha riscontrato apprezzamento anche in ampi settori dell&rsquo;opposizione. <br />]]></content:encoded></item><item><title>20</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-12-16T11:10:31+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/16-december-2007#unique-entry-id-20</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/16-december-2007#unique-entry-id-20</guid><content:encoded><![CDATA[NON ELIMINO' RANDAGI DA STRADA, PROCESSO A CAPO CANILE COMUNALE<br /><br /> 14 dicembre 2007 - Non avere tolto dalla starada i cani randagi costa un processo con l'accusa di omissione di atti d'ufficio per Renato La Bella, responsabile del canile municipale di Palermo. Il dibattimento e' in corso davanti alla terza sezione del Tribunale, presieduta da Raimondo Loforti.<br />Secondo la ricostruzone dell'accusa, nel 2004 alcuni abitanti di via Malaspina chiamarono il canile per chiedere l'intervento di una pattuglia che fosse in condizione di portare via alcuni cani randagiconsiderati pericolosi dai residenti. Tra una motivazione e l'altra, si arrivo' a un considerevole ritardo e gli animali non furono mai portati via. Questa mattina sono stati ascoltati due dei cittadini che avevano presentato l'esposto e un agente di polizia municipale che intervenne dopo il mancato arrivo degli operai del canile. L'investigatore ha descritto una situazione molto particolare, legata a una serie di disservizi cronici causati dalla mancanza, tra le altre cose, di un furgone con il quale potessero esser trasportati gli animali. "Ce n'era uno solo - ha detto il teste - e quando era impegnato non si poteva far nulla".<br />(AGI)<br />]]></content:encoded></item><item><title>19</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-11-27T23:38:42+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/25-november-2007#unique-entry-id-19</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/25-november-2007#unique-entry-id-19</guid><content:encoded><![CDATA[RESPONSABILITA' ANCHE PER IL DETENTORE DI UN ANIMALE, CASSAZIONE CONFERMA<br /><br />26 novembre 2007 - La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43390 del 23 novembre 2007, ha confermato la condanna per lesioni colpose gravi nei confronti di un 40enne romano che, nel parco capitolino di Villa Glori, aveva lasciato il suo pastore tedesco libero: l&rsquo;animale, correndo, aveva fatto cadere rovinosamente un ragazzo provocandogli lesioni permanenti alla mano. Per questo a settembre del 2001 il Tribunale di Roma aveva condannato il padrone dell&rsquo;amico a quattro zampe a un mese di reclusione (con i benefici di legge). La Corte d&rsquo;Appello, due anni dopo, aveva rideterminato la pena in 100 euro di multa, revocando il beneficio della sospensione, e confermato nel resto la sentenza di primo grado. Contro questa decisione il 40enne ha fatto ricorso alla Suprema corte ma senza successo. I giudici della quarta sezione penale lo hanno dichiarato inammissibile. Inutili gli sforzi della difesa per smontare l&rsquo;impianto accusatorio. Da subito l&rsquo;uomo aveva sostenuto che non c&rsquo;erano prove circa la dinamica dell&rsquo;incidente: ma il fatto che alcuni testimoni avessero visto il padrone dell&rsquo;animale avvicinarsi all&rsquo;uomo a terra, richiamando il cane e -tenendolo fermo per il collare (non avendo seco il guinzaglio)- non lasciava spazio a dubbi. Poi aveva provato a discolparsi dicendo che il cane non era suo ma che lui lo portava soltanto a spasso. Una circostanza, questa, ininfluente secondo &laquo;Piazza Cavour&raquo;: &laquo;del resto&raquo;, motiva in proposito la Cassazione, &laquo;ci&ograve; che rilevava ai fini della individuazione del soggetto penalmente responsabile non era tanto l&rsquo;accertare chi avesse la propriet&agrave; dell&rsquo;animale, bens&igrave; chi, in quel contesto temporale, avesse condotto il pastore tedesco in un luogo pubblico senza adottare le necessarie cautele (tenerlo al guinzaglio)&raquo;.<br />da Anmvi Oggi ]]></content:encoded></item><item><title>18</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-11-12T09:44:10+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/11-november-2007#unique-entry-id-18</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/11-november-2007#unique-entry-id-18</guid><content:encoded><![CDATA[SEQUESTRATO CUCCIOLO CANE A MENDICANTE ROMENO A IMPERIA<br />Un cucciolo di cane meticcio, privo di certificati di vaccinazione e passaporto europeo, utilizzato da un immigrato romeno, di 57 anni, per chiedere l'elemosina ai clienti di un supermercato Conad a Imperia, e' stato sequestrato dal poliziotto di quartiere, dopo un'ispezione dell'Asl.<br />L'animale, infatti, e' risultato non essere mai stato sottoposto a vaccinazioni di alcun tipo, neppure alla profilassi antirabbica. Il cagnolino e' stato dato in affidamento a un canile cittadino che provvedera' a fare tutte le vaccinazioni richieste e se l'immigrato vorra' riaverlo, dovra' pagare una cifra che si aggira tra i 500 e i 600 euro, ovvero la spesa sostenuta dall'ente per vaccinarlo, piu' la relativa sanzione.<br />L'intervento e' stato compiuto nell'ambito di un servizio di vigilanza contro l'accattonaggio e finalizzato alla tutela degli animali. Questi cuccioli, infatti, vengono spesso sfruttati per intenerire la gente; quando crescono, pero', di solito vengono abbandonati per strada. Molti, tra l'altro, sono malati perche' mai sottoposti ad adeguate profilassi. <br />(ANSA)<br />]]></content:encoded></item><item><title>17</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-11-02T10:35:46+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/28-october-2007#unique-entry-id-17</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/28-october-2007#unique-entry-id-17</guid><content:encoded><![CDATA[Il Comune di Statte non e' responsabile del canile-lager che sorge sul territorio, a poca distanza dal quale domenica scorsa sono state trovate, in una gravina, un centinaio di carcasse di cani. Lo affermano il sindaco di Statte, Angelo Miccoli, e l'assessore comunale alla sanita', Vincenzo Chiarelli, i quali chiariscono che la situazione della struttura era ben nota all'ente il quale aveva gia' da tempo denunciato la situazione agli organi competenti, Prefettura, Asl, Comuni che utilizzano il canile, come Taranto e Massafra.<br />Il ritrovamento delle carcasse e i gravi problemi igienico-sanitari esistenti nel canile-rifugio gestito dalla societa' 'Tarentum 2000', erano stati denunciati domenica scorsa dagli uomini del Corpo Forestale dello Stato e dai volontari della Polizia Ecozoofila dell'Associazione Unione Democratica.<br />'Il canile gestito dalla Tarentum - precisa il sindaco di Statte - non e' il canile municipale di Statte e non sono mai stati ospitati randagi accalappiati per conto del Comune, ne' mai il Comune di Statte ha stipulato una convenzione con la struttura'. 'In questo periodo - ha detto Miccoli - ci troviamo a fronteggiare una sorta di linciaggio mediatico per una situazione che invece riguarda i Comuni che utilizzano la struttura. Non vi e' alcuna nostra responsabilita' nel merito - ha affermato - e con rammarico invece di essere citati perche' virtuosi, le persone che amano i cani e gli animali ci inviano mail accusandoci di crudelta''. 'Siamo forse gli unici nella provincia di Taranto - afferma il sindaco di Statte - che abbiamo affrontato il problema del randagismo sia rispettando gli animali che tutelando salute e igiene pubblica'.( 'La nostra ultima informativa sulla questione Tarentum - afferma il sindaco di Statte - risale al 30 luglio scorso, quando abbiamo inviato al Prefetto di Taranto, alla Asl, ai Comuni che utilizzano la struttura e alle autorita' competenti, la ulteriore segnalazione di mancata o precaria attivita' di custodia e mantenimento dei cani'.<br />Intanto ieri pomeriggio, il sindaco Miccoli e l'assessore Chiarelli hanno incontrato il sindaco di Taranto, Ippazio Stefano, l'assessore all'ecologia del Comune di Taranto, Bruno Pastore e il direttore generale dell'Ausl Colasanto, per affrontare il problema della rimozione e dello smaltimento delle carcasse degli animali.<br />Il sindaco di Statte informa che 'sara' convocata per la prossima settimana, dal Prefetto di Taranto, una conferenza dei servizi alla quale interverranno rappresentanti dei Comuni di Taranto e Statte, dell'Asl e dell'Arpa 'per la ricerca di una soluzione che non penalizzi il Comune di Statte, che non ha alcuna responsabilita' nel merito'. Nello stesso tempo, l'ufficio comunale ambiente e sanita' del Comune di Statte ha inoltrato all'Agenzia Regionale per l'Ambiente la richiesta di una indagine sull'inquinamento del suolo e del sottosuolo affinche' sia accertato al piu' presto se vi sia pericolo per la salute pubblica.<br />'Il Comune di Statte - afferma il sindaco - ha piu' volte riscontrato irregolarita' igienico sanitarie in quel canile e ha annualmente informato le autorita' competenti. L'ente su parere positivo dell'Asl, nel 2000, rilascio' una autorizzazione provvisoria per un numero di 160 cani ma, in seguito ad un sopralluogo fatto dal responsabile del settore ecologia e sanita' con il comandante dei carabinieri della stazione di Statte si constato' che nella struttura erano ospitati circa mille cani provenienti da diversi comuni della provincia'.<br />Il sindaco di Statte - prosegue la nota - comunico' pertanto alla Asl la decadenza dell'autorizzazione rilasciata in quanto la societa' non aveva prodotto il certificato di agibilita', riscontrando nel corso del sopralluogo, anche innovazioni e modifiche non autorizzate.<br />Il 12 luglio del 2000, il sindaco di Statte ordino' alla societa' di allontanare e sistemare gli animali in esubero, di provvedere all'adeguamento fognario, di munirsi delle autorizzazioni necessarie sia sanitarie che urbanistiche.<br />Ancora, nel febbraio 2004, 'sempre a seguito di un sopralluogo del servizio veterinario venne riscontrata - si sottolinea - la mancanza di autorizzazione sanitaria e vennero ritrovate carcasse di animali in un terreno adiacente alla struttura, e vennero ritrovati farmaci scaduti e senza prescrizioni mediche'. 'Il Comune - puntualizza il sindaco Miccoli - denuncio' la situazione alla Procura della Repubblica.<br />'I gestori della struttura avevano chiesto un risarcimento per i danni provocati dall'attivita' di controllo dell'Ente, ma con sentenza del 2005, il Tribunale di Taranto - prosegue il sindaco di Statte - ha stabilito che il comportamento del Comune e' stato del tutto legittimo negando la richiesta risarcitoria avanzata dalla societa''. 'I cani randagi di Statte - si precisa - sono ricoverati in altre strutture, nei canili Dac e San Raphael'. 'Il nostro Comune - afferma l'assessore Chiarelli - e' uno dei pochi Comuni della provincia che affronta seriamente il problema del randagismo, che collabora con le associazioni di volontariato, che provvede a sterilizzare maschi e femmine per immetterli nuovamente nel territorio muniti di collare (con impresso stemma comunale) e microchip'. Il Comune di Statte - si legge ancora nella nota - 'ha avviato con successo la campagna di affidamento dei randagi 'Prendi un fido in Affido' che ha gia' condotto alla liberazione di dieci posti per dieci nuovi cani accalappiati'. 'I cani malati - informa Chiarelli - vengono curati e trattenuti nel canile sanitario prima di essere rimessi in liberta'. I volontari curano e nutrono i randagi di Statte affinche' siano mansueti'.<br />(ANSA)<br />]]></content:encoded></item><item><title>16</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-11-02T10:32:39+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/28-october-2007#unique-entry-id-16</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/28-october-2007#unique-entry-id-16</guid><content:encoded><![CDATA[CACCIA: FIRENZE, TAR ACCOGLIE RICHIESTA WWF, STOP A PIOMBO<br /><br />2 novembre 2007 - Il tar toscana accoglie la richiesta del wwf di sospensione cautelare dell'uso delle munizioni da caccia contenenti piombo. Ora chi caccia nella piana fiorentina e nella porzione fiorentina del padule di Fucecchio dovra' farlo con pallini d'acciaio. C'&egrave; voluto un decreto cautelare del Tar, che accoglie la richiesta di sospensione contenuta in un ricorso del Wwf, per ripristinare la norma contenuta nella Delibera Regionale 923/2006, che dettava norme minime di salvaguardia per le Zone di Protezione Speciale (cio&Atilde;&uml; le aree pi&Atilde;&sup1; importanti ai fini della tutela dell'avifauna in Europa). "La Provincia di Firenze infatti, con una delibera, aveva - si legge in una nota del Wwf - clamorosamente annullato le norme di salvaguardia della delibera regionale, fra cui in primis il fondamentale divieto dell'utilizzo di pallini di piombo, gi&Atilde; introdotto in moltissimi paesi all'estero". "I pallini di piombo, oltre a costituire un grave fattore di inquinamento ambientale, nelle zone umide causano - prosegue la nota - ogni anno la morte di centinaia di migliaia di uccelli acquatici (soprattutto anatre selvatiche), che li assumono per ingestione quando si alimentano filtrando il sedimento. Gli uccelli acquatici sono infatti soliti ingoiare piccoli sassolini che nel loro apparato digerente favoriscono la frantumazione del cibo e al posto dei sassolini possono ingoiare pallini di piombo con conseguente avvelenamento. Per questo il piombo nelle munizioni &Atilde;&uml; bandito da vari trattati internazionali e, salvo rare eccezioni, bandito nelle aree umide di quasi tutti i paesi europei. Il piombo pu&Atilde;&sup2; essere sostituito con materiali non tossici, facilmente reperibili sul mercato, come ad esempio l'acciaio".E non vi &Atilde;&uml; solo il problema del piombo. "Tutto questo - conclude la nota - d&Atilde; la misura della sensibilit&Atilde; della Provincia in questo ambito (l'Assessore alla Caccia ha perfino avuto il coraggio di definire tale stratagemma "un salto di qualit&Atilde; nella protezione del Padule di Fucecchio"), e del livello di sudditanza rispetto alle pressioni delle parti pi&Atilde;&sup1; oltranziste del mondo venatorio". In attesa della sentenza definitiva, il WWF sottolinea che da oggi in queste aree i pallini di piombo sono vietati e contravvenire a questo &Atilde;&uml; reato. Il WWF chiede a tutte le Forze dell'Ordine di adoperarsi per far rispettare questo divieto, fondamentale per la sopravvivenza delle popolazioni di uccelli selvatici. <br />(AGI)<br />]]></content:encoded></item><item><title>15</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-11-02T10:32:38+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/28-october-2007#unique-entry-id-15</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/28-october-2007#unique-entry-id-15</guid><content:encoded><![CDATA[REVOCATA ORDINANZA ABBATTIMENTO COLOMBI NELL'ALESSANDRINO<br />Dopo diffida LAV e intervento del Prefetto.<br /> <br />fonte:www.animalieanimali.it <br />2 novembre 2007 - Era il 10 settembre quando il sindaco di Ponti, cittadina in provincia di Alessandria, firmava l&rsquo;ordinanza che prevedeva l&rsquo;abbattimento di 50 colombi, ogni mese per un periodo di sei mesi, incaricando i locali cacciatori della sommaria esecuzione. L&rsquo;ordinanza si basava sulle consuete, quanto aleatorie, argomentazioni usate da numerosi sindaci in tutta Italia: ipotetici problemi sanitari, danni all&rsquo;agricoltura e generici disagi provocati ai cittadini. Nessuna di queste ragioni veniva peraltro supportata da alcuna indagine che avesse una qualche parvenza di scientificit&agrave;, ma tanto &egrave; bastato perch&eacute; dal 10 settembre i cacciatori si riversassero nelle circostanti campagne per seminare il loro carico di morte.<br />L&rsquo;ufficio legale ed il settore fauna selvatica della LAV si sono subito attivati per bloccare l&rsquo;insensato ed ingiustificabile massacro. Una diffida al Sindaco di Ponti ed una lettera al Prefetto di Alessandria, sono state subito inviate allo scopo di bloccare un&rsquo;iniziativa che palesava numerosi profili d&rsquo;illegittimit&agrave;.<br />&ldquo;I colombi fanno parte della fauna selvatica &ndash; dichiara Massimo Vitturi, responsabile del settore caccia e fauna selvatica della LAV &ndash; a tale proposito vi &egrave; anche un recente pronunciamento della Corte di Cassazione che ha chiarito, una volta per tutte ed in maniera inequivocabile, che i colombi sono una specie protetta.&rdquo;<br />Ora giunge notizia che il Sindaco di Ponti, a seguito di un incontro con il Prefetto di Alessandria, il 22 ottobre scorso ha provveduto a revocare l&rsquo;ordinanza precedente e la LAV non nasconde la soddisfazione per il risultato ottenuto. &ldquo;Ho contattato personalmente il sindaco di Ponti &ndash; conclude Vitturi &ndash; consigliandogli metodi incruenti, gi&agrave; applicati con successo in numerosi comuni italiani, per il controllo definitivo della popolazione di colombi. L&rsquo;abbattimento &egrave; una soluzione solamente temporanea, oltre che estremamente cruenta, utile unicamente per soddisfare la sanguinaria passione dei cacciatori.&rdquo;<br />]]></content:encoded></item><item><title>14</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-11-02T10:32:21+01:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/28-october-2007#unique-entry-id-14</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/28-october-2007#unique-entry-id-14</guid><content:encoded><![CDATA[CONDANNA ESEMPLARE PER CHI SPECULA SUI CANILI<br />Condannato a sei anni  e sei mesi di reclusione l'imprenditore ed ex consigliere del Comune di Brindisi Giovanni Di Bella, implicato nella vicenda del "canile degli orrori" dove nel 1998 scomparvero 600 cani, per i quali il consigliere continuava a percepire le rette comunali.<br />La LAV, costituitasi parte civile, ha seguito per due anni il processo e ora esprime soddisfazione per la sentenza in quanto Di Bella oltre alla reclusione non potr&agrave; pi&ugrave; contrattare con la Pubblica Amministrazione e non potr&agrave; pi&ugrave; ottenere canili in convenzione. Condannato  a due anni di reclusione anche il fratello Teodoro Di Bella, che collaborava alla gestione del canile. Giustizia &egrave; fatta!<br />fonte:www.infolav.org<br />]]></content:encoded></item><item><title>13</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-10-10T13:34:06+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/07-october-2007#unique-entry-id-13</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/07-october-2007#unique-entry-id-13</guid><content:encoded><![CDATA[Collari elettrici: condannato addestratore<br /><br />fonte:www.infolav.org<br /><br />Il giudice del 2a Sezione penale del Tribunale di Bologna, dott. Gobbi, ha condannato E.M., originario di Bari ma residente a Bologna, a 4000 euro di multa, al pagamento delle spese legali e di una provvisionale di 1000 euro da versare alla LAV in qualit&agrave; parte civile, per aver usato collari elettrici nell&rsquo;addestramento di cani, violando l&rsquo;art. 544 ter del Codice Penale. <br /><br />L&rsquo;art. 544 ter c.p. dispone che &ldquo;Chiunque, per crudelt&agrave; o senza necessit&agrave;, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche &egrave; punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro (&hellip;)&rdquo; <br /><br />La vicenda ha avuto origine da alcune immagini realizzate con telecamera nascosta e trasmesse l&rsquo;11 aprile 2005 da &ldquo;Striscia la notizia&rdquo; (Canale 5), che mostravano l&rsquo;addestramento di cani con collari elettrici. Le immagini mostravano chiaramente la sofferenza dei cani che, ad ogni scossa ricevuta, guaivano intensamente. <br /><br />&ldquo;Da quel filmato &egrave; quindi scaturita la denuncia della LAV, presentata presso la Procura della Repubblica di Bologna - commenta Ciro Troiano, responsabile nazionale LAV e firmatario della denuncia - La LAV ringrazia l&rsquo;avvocato Luca Ferrini di Cesena per l&rsquo;assistenza fornita, e si augura che questa condanna di E.M. apra la strada ad una pi&ugrave; ampia riflessione mirata a individuare nell&rsquo;uso di strumenti coercitivi quali collari elettrici o similari, bastoni con punte elettriche e altri congegni atti a procurare scosse elettriche ai cani, strumenti da vietare in ogni caso, a prescindere dalla quantit&agrave; di dolore inferto all&rsquo;animale&rdquo;.]]></content:encoded></item><item><title>12</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-09-24T13:41:18+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/23-september-2007#unique-entry-id-12</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/23-september-2007#unique-entry-id-12</guid><content:encoded><![CDATA[Decreto Legislativo 25 Luglio 2007, n. 151<br /><br />Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.<br /><br />(GU n. 212 del 12-9-2007)<br /><br />IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br /><br />Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<br />Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il Regolamento (CE) n. 1255/1977;<br />Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 5;<br />Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto Regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto concerne in particolare le modalita' per l'esecuzione dei controlli nonche' le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse siano attuate in applicazione degli articoli 25 e 26 del Regolamento medesimo;<br />Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;<br />Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 15 marzo 2007;<br />Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;<br />Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;<br />Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali;<br /><br />E m a n a<br />il seguente decreto legislativo:<br /><br />Art. 1.<br />Campo di applicazione e definizioni<br />1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, di seguito denominato: "Regolamento", recante disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate.<br />2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento nonche' le seguenti ulteriori definizioni: "conducente", la persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali; "allevatore": il soggetto che esercita professionalmente l'attivita' di allevamento di animali; "autorizzazione", l'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Regolamento; "certificato di idoneita", il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento; "certificato di omologazione per veicoli", il certificato di cui all'articolo 18 del Regolamento.<br /><br />Avvertenza:<br /><br />Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.<br />Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).<br /><br />Note alle premesse:<br /><br />- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.<br />- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.<br />- Il regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva n. 64/432/CEE ed il regolamento CE n. 1255/1977, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 3 del 5 gennaio 2005.<br />- Il testo dell'art. 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, (Legge comunitaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9, e' il seguente: "Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.<br />2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).<br />3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.".<br /><br />Note all'art. 1:<br />- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle premesse.<br /><br /><br />Art. 2.<br />Autorita' competente<br />1. Le Autorita' competenti ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del Regolamento sono il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome negli ambiti di rispettiva competenza.<br />2. Per gli atti di accertamento delle violazioni sono, in ogni caso, competenti tutti gli organi di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.<br /><br />Note all'art. 2:<br />- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle premesse.<br />- Il testo dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, e' il seguente:<br />"Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.<br />Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.<br />E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.<br />All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.<br />E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.".<br /><br />Art. 3.<br />Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore<br />1. Chiunque effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del regolamento, ovvero quando la stessa sia scaduta di validita', sospesa o revocata, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. La stessa sanzione si applica a chiunque effettui il trasporto violando le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero le prescrizioni particolari di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento, nonche' all'organizzatore e al detentore che si avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta di validita', sospesa o revocata.<br />2. Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o di copia conforme rilasciata dalla stessa autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 600. Il trasportatore e' obbligato in solido con l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione.<br /><br />Nota all'art. 3:<br />- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.<br /><br />Art. 4.<br />Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneita' del conducente o guardiano<br />1. Chiunque, sprovvisto del certificato di idoneita' di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validita', sospeso o revocato, effettua l'attivita' di conducente o di guardiano su di un veicolo che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500 a Euro 4.500.<br />2. Alla stessa sanzione soggiace il trasportatore, l'organizzatore o il detentore che affida gli animali ad un conducente o ad un guardiano sprovvisto del certificato di idoneita' ovvero scaduto di validita', sospeso o revocato.<br /><br />Nota all'art. 4:<br />- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.<br /><br />Art. 5.<br />Irregolarita' o mancanza della documentazione<br />1. Il trasportatore che, durante il trasporto, commette irregolarita' documentali di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000.<br />2 . Costituiscono irregolarita' documentali:<br />a) la mancanza sul mezzo di trasporto di un documento contenente le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento;<br />b) la mancanza sul mezzo di trasporto del Documento veterinario comune di entrata (DVCE) per gli animali provenienti da Paesi terzi per il tratto di percorso successivo al controllo presso il Posto di ispezione frontaliera (P.I.F.) di entrata;<br />c) per i lunghi viaggi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, la mancanza sul mezzo di trasporto del giornale di viaggio ovvero l'utilizzazione di un giornale di viaggio non conforme al modello previsto dal Regolamento o mancante della precisazione dei punti di riposo o di trasferimento, secondo le disposizioni dell'Allegato II del Regolamento;<br />d) l'irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti di trasporto riguardo a:<br />1. origine e proprieta' degli animali;<br />2. luogo, data ed ora di partenza;<br />3. luogo di destinazione e destinatario;<br />4. numero dei capi;<br />5. durata prevista del viaggio;<br />e) l'irregolare compilazione, nel giornale di viaggio, dei dati relativi a:<br />1. luogo data ed ora di partenza;<br />2. luogo di destinazione e ora di arrivo prevista;<br />3. percorso, posti di controllo e luoghi di riposo o trasferimento individuati;<br />4. durata prevista del viaggio;<br />f) compilazione del giornale di viaggio da parte di persone a cio' non legittimate;<br />g) la mancata indicazione del numero del certificato veterinario sul giornale di viaggio;<br />h) il mancato possesso del certificato veterinario all'interno del mezzo per tutta la durata del trasporto.<br />3 . Fuori dai casi di concorso nella violazione, 1'organizzatore ed il detentore degli animali del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al presente articolo.<br /><br />Nota all'art. 5:<br />- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.<br />7. Se gli animali sono esportati verso un Paese terzo, i trasportatori consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita. In caso di esportazione di bovini vivi cui si applica il regime di restituzione all'esportazione, non e' necessario compilare la sezione 3 del giornale di viaggio se la legislazione agricola prevede una relazione. 8. Il trasportatore menzionato nella sezione 3 del giornale di viaggio tiene:<br />a) una copia del giornale di viaggio compilato;<br />b) il corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui all'allegato I o all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 se il veicolo e' coperto da tale regolamento.<br />I documenti di cui alla lettera a) e b) sono messi a disposizione dell'autorita' competente che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore e, su richiesta dell'autorita' competente del luogo di partenza, entro un mese dalla compilazione, e sono conservati dal trasportatore per un periodo di almeno tre anni dalla data del controllo.<br />Il documento di cui alla lettera a) e' restituito all'autorita' competente del luogo di partenza entro un mese dalla fine del viaggio, a meno che siano utilizzati i sistemi di cui all'art. 6, paragrafo 9. Allorche' i veicoli sono attrezzati con i sistemi di cui all'art. 6, paragrafo 9 viene compilata una versione semplificata del giornale di viaggio, ed orientamenti per la presentazione delle registrazioni di cui all'art. 6, paragrafo 9, in conformita' della procedura di cui all'art. 31, paragrafo 2.".<br /><br />Art. 6.<br />Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto<br />1. Il trasportatore, il conducente o l'organizzatore che effettua o fa effettuare un trasporto stradale per lunghi viaggi con un veicolo non munito di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 18 del Regolamento ovvero scaduto di validita', sospeso o revocato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000.<br />2. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e il trasportatore, se persona diversa dal trasgressore, sono obbligati in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni previste per le violazioni di cui al comma 1.<br />3. Il trasportatore per via d'acqua, anche se armatore o noleggiatore o soltanto vettore, che effettua un trasporto di bestiame su di un mezzo nautico sprovvisto di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 19 del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validita', ovvero sospeso o revocato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 10.000.<br />4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche quando il trasporto su strada o per via navigabile viene effettuato utilizzando contenitori non muniti di certificato di omologazione ovvero con certificato scaduto di validita', sospeso o revocato.<br />5. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e' obbligato in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 4.<br /><br />Nota all'art. 6:<br />- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alla premesse.<br /><br />Art. 7.<br />Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali<br />1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneita' di cui all'Allegato 1 al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000.<br />2. Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 4.000.<br />3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 3.000.<br />4. Il trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato 4 del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 ad Euro 6.000.<br />5. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.<br />6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa<br />all'animale sofferenze inutili o lesioni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000. <br />7. Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 3 al presente decreto, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.<br />8. L'allevatore, che nell'operare il trasporto di animali di sua proprieta' con veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza inferiore a 50 chilometri o per transumanza stagionale non osserva quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 4.000.<br /><br />Nota all'art. 7:<br />- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alla premesse.<br /><br />Art. 8.<br />Violazioni varie<br />1. Gli operatori dei centri di raccolta che omettono di osservare gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del Regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa da Euro 400 ad Euro 1.600.<br />2. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 10, paragrafo 1 od 11, paragrafo 1, del Regolamento, che opera un trasporto eccedendone i limiti e' soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 5.000 ad Euro 20.000.<br /><br />Nota all'art. 8:<br />- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle premesse.<br /><br />Art. 9.<br />Sanzioni accessorie<br />1. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 1, nel periodo di tre anni, e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.<br />2. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette tre violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 2 nel periodo di tre anni, e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni e' inferiore a sei mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.<br />3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla revoca della autorizzazione. <br />4. In caso di accertamento della violazione di cui all'articolo 7, comma 6, e' disposta la sospensione dell'autorizzazione del trasportatore per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione, il trasportatore e' soggetto alla revoca della stessa.<br />5. Il trasportatore nei cui confronti e' stata disposta la revoca dell'autorizzazione non puo' conseguire altra autorizzazione prima di dodici mesi.<br />6. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette due violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.<br />7. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni e' inferiore a sei mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.<br />8. Il trasportatore che, nell'arco di tre anni, commette cinque violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto.<br />9. Il trasportatore che e' stato sottoposto alla misura della revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto non puo' conseguire altro certificato di omologazione prima di dodici mesi.<br />10. Quando e' prevista la sospensione o la revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto e le violazioni indicate nei commi precedenti sono commesse da trasportatori di altro Stato membro, il Ministero della salute adotta, una volte esaurite tutte le possibili azioni in materia di assistenza reciproca e scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, un provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare trasporto di animali sul territorio nazionale, avente la stessa durata prevista per la sospensione dei documenti sopraindicati.<br />11. Chiunque effettua un trasporto in violazione del provvedimento di interdizione temporanea di cui al comma che precede, e' soggetto<br />alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000.<br />Se la violazione e' commessa con un veicolo, e' disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo di sessanta giorni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. <br />12. In caso di infrazione al Regolamento ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneita' di cui all'articolo 17, comma 2, del Regolamento, puo' essere disposta la sospensione del certificato di idoneita' per un periodo da uno a tre mesi o la revoca.<br />13. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore, del certificato di omologazione del mezzo o del certificato di idoneita' del conducente o guardiano, trasmettono all'autorita' che li ha rilasciati, copia del verbale di contestazione ed ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca. Se le violazioni sono commesse da un trasportatore di un altro Stato membro, la comunicazione deve essere inviata all'autorita' competente di cui all'articolo 2, comma 1.<br /><br />Note all'art. 9:<br />- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle premesse.<br />- Il testo dell'art. 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, e' il seguente:<br />"Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalita' e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e' rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 680 a Euro 2.723, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.<br />1-bis. Se l'autore della violazione e' persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilita', e risulta altresi' evidente all'organo di polizia che la circolazione e' avvenuta contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.<br />1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'art. 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.<br />2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.<br />3. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.<br />4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.<br />5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.<br />6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo il provvedimento della autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso.<br />7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.<br />8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 680 a Euro 2.723. E' disposta, inoltre, la confisca del veicolo.".<br /><br />Art. 10.<br />Misure di emergenza per la tutela del benessere degli animali<br />1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto, quando e' riscontrata una violazione delle disposizioni del Regolamento, l'Autorita' competente di cui all'articolo 2, comma 1, qualora non sia possibile provvedere direttamente, impone al soggetto responsabile degli animali di intraprendere le azioni necessarie per salvaguardare il loro benessere, individuandole tra quelle previste dall'articolo 23 del Regolamento. Il trasportatore e il guardiano sono tenuti a provvedere agli adempimenti nel termine indicato dall'Autorita' competente a proprie spese.<br />2. Nel caso di cui al comma 1, i soggetti che hanno eseguito l'accertamento vigilano sulla corretta osservanza delle prescrizioni impartite ed informano dei provvedimenti assunti l'Autorita' competente e l'organizzatore del trasporto. Qualora l'organizzatore abbia sede in un altro Stato membro, le comunicazioni sono effettuate per il tramite dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (U.V.A.C.) territorialmente competente.<br />3. Degli obblighi derivanti dall'attuazione delle misure indicate nell'articolo 23 del Regolamento rispondono il responsabile della violazione, il trasportatore, l'organizzatore e il detentore, in solido tra loro.<br />4. Chiunque si rifiuta di adempiere agli obblighi o alle prescrizioni imposte dall'Autorita' competente ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1, ovvero, comunque ne omette o ne ritarda in tutto o in parte l'adempimento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. In caso di esecuzione diretta da parte dell'Autorita' amministrativa dei detti obblighi e prescrizioni, le relative spese sono poste interamente a carico di chi e' tenuto al loro adempimento.<br /><br />Nota all'art. 10:<br />- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.<br /><br />Art. 11.<br />Richiesta di informazione o di esibizione di documenti<br />1. Le autorita' di controllo hanno facolta' di chiedere agli organizzatori dei viaggi, ai trasportatori, ai responsabili del trasporto di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento o ai detentori degli animali trasportati, nonche' ai conducenti e guardiani, informazioni relative al viaggio ovvero l'esibizione di documenti, certificati, relativi agli animali ed alle persone impiegate nel viaggio stesso.<br />2. L'invito a fornire informazioni o ad esibire documenti puo' essere formulato al momento del controllo ovvero notificato in un momento successivo. Esso contiene il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite ed i documenti esibiti, non inferiore a dieci ne' superiore a trenta giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui il destinatario dell'invito ne ha avuto legale conoscenza.<br />3. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'invito di cui al comma 1 entro il termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400 a Euro 1.200.<br />4. Il trasportatore che omette di designare la persona fisica responsabile del trasporto, se non eseguito direttamente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 200 ad Euro 800.<br />5. Il trasportatore che non comunica entro quindici giorni all'Autorita' competente, anche non nazionale, individuata in ragione della destinazione del trasporto, le modifiche intervenute relativamente ai requisiti necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 10, paragrafo 1, ed 11, paragrafo 1, del Regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 800.<br /><br />Nota all'art. 11:<br />- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.<br /><br />Art. 12.<br />Procedimento di applicazione delle sanzioni<br />1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. <br />2. I soggetti che accertano le violazioni alle disposizioni del presente decreto redigono un verbale di accertamento in conformita' all'Allegato 5.<br />3 . Le Regioni e le Province autonome sono l'Autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni. Quando la violazione si riferisce ad un trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi, l'autorita' deputata all'irrogazione delle sanzioni e' l'U.V.A.C. competente per territorio.<br />4. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, commi 10 ed 11, quando una violazione e' commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.<br />5. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero dell'articolo 9, comma 11, del presente decreto e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.<br />6. L'entita' delle sanzioni previste dal presente decreto e' aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1&deg; dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1&deg; gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata secondo le disposizioni sopraindicate, e' oggetto di arrotondamento all'unita' di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e' inferiore a detto limite.<br /><br />Note all'art. 12:<br />- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano le note all'art. 2.<br />- Il testo degli articoli 207 e 214-bis del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' il seguente: "Art. 207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE). - 1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.<br />2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facolta' prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione e' versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.<br />2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui ai comma 2, e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202.<br />3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.<br />4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprieta' dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.<br />4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea).".<br />"Art. 214-bis (Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca). - 1 . Ai fini del trasferimento della proprieta', ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonche' dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprieta', ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente piu' vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalita' di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.<br />2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprieta' dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato e' comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni.<br />3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.<br />3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento.".<br /><br />Art. 13.<br />Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie<br />1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando accertate dall'U.V.A.C. ed alle Regioni e Province autonome nei restanti casi.<br /><br />Art. 14.<br />Disposizioni transitorie ed abrogazioni<br />1. Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome, in fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, il certificato di omologazione di cui all'articolo 18 del Regolamento e l'autorizzazione del trasportatore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento sono rilasciati dai servizi veterinari delle AUSL rispettivamente competenti in ragione della sede operativa o della sede legale del trasportatore.<br />2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 entrano in vigore a far data dal 6 gennaio 2008.<br />3. Entro il 5 gennaio 2008 il conducente o il guardiano degli animali deve acquisire, previo apposito corso di formazione, il certificato di idoneita' al trasporto degli animali, che ha durata decennale. Fino a tale data, ogni richiamo a tale certificato contenuto nel presente decreto deve intendersi riferito all'attestazione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.<br />4. I corsi di formazione di cui al comma precedente possono essere realizzati da Enti, Istituti, Associazioni di categoria e di Associazioni professionali in maniera indipendente od in collaborazione tra loro con oneri a carico degli interessati.<br />5. E' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.<br />6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emana un decreto di coordinamento delle attivita' di controllo e applicazione del Regolamento.<br /><br />Note all'art. 14:<br />- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.<br />- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 (Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto), allegato al presente decreto, e' stato pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.<br /><br />Art. 15.<br />Disposizioni finanziarie<br />1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.<br />2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.<br />Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. <br />E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<br /><br />Dato a Roma, addi' 25 luglio 2007<br /><br />NAPOLITANO<br /><br />Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri<br />Bonino, Ministro per le politiche europee<br />Mastella, Ministro della giustizia<br />Turco, Ministro della salute<br />De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali<br />Visto, il Guardasigilli: Mastella<br /><br />Allegato 1<br />(previsto dall'art. 7, comma 1)<br /><br />IDONEITA' AL TRASPORTO DEGLI ANIMALI<br />1. Non puo' essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, ne' le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.<br />2. Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno, inoltre, considerati idonei al trasporto se:<br />a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;<br />b) presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;<br />c) sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;<br />d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non e' ancora completamente cicatrizzato;<br />e) sono suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e vitelli di meno di dieci giorni, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km.<br />3. Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se:<br />a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi si chiede un parere veterinario;<br />b) sono trasportati ai fini della direttiva 86/609/CEE del Consiglio (1) se la malattia o la lesione e' parte del programma di ricerca;<br />c) sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria. Tuttavia, tale trasporto e' consentito soltanto se cio' non causa all'animale sofferenze o maltrattamenti inutili e sono animali che sono stati sottoposti a procedure veterinarie in ordine a pratiche zootecniche, quali la decorazione o la castrazione, purche' le ferite siano completamente cicatrizzate.<br />4. Allorche' si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure adeguate. Essi ricevono un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, sono sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.<br />5 . Non e' ammessa la somministrazione di sedativi ad animali destinati a essere trasportati, a meno che cio' non sia strettamente necessario per assicurare il benessere degli animali e soltanto sotto controllo veterinario.<br />6. Le femmine delle specie bovina, ovina e caprina che allattano, se non sono accompagnate dalla loro progenie, sono munte a intervalli non superiori alle 12 ore.<br />7. Le disposizioni di cui al punto 2, lettere c) e d) non si applicano agli equidi giumente registrati se il viaggio ha lo scopo di migliorare le condizioni sanitarie e di benessere per il parto ne' ai puledri neonati con madri registrate se in entrambi i casi gli animali sono sempre accompagnati da un guardiano addetto a loro durante il viaggio.<br /><br />Allegato 2<br />(previsto dall'art. 7, comma 2)<br /><br />MEZZI DI TRASPORTO<br />1. Disposizioni per tutti i mezzi di trasporto.<br />1.1 I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da: <br />a) evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumita' degli animali;<br />b) proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse;<br />c) essere puliti e disinfettati;<br />d) evitare che gli animali fuggano o cadano fuori ed essere in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti;<br />e) assicurare che si possa mantenere la quantita' e la qualita' dell'aria appropriata a seconda delle specie trasportate;<br />f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura;<br />g) presentare una superficie d'impiantito antisdrucciolo;<br />h) presentare una superficie d'impiantito che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci;<br />i) fornire un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto.<br />1.2 Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli dev'essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorche' questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.<br />1.3 Per gli animali selvatici e per specie diverse dagli equidi domestici o da animali domestici delle specie bovina, ovina e suina, laddove appropriato, gli animali sono accompagnati dai seguenti documenti:<br />a) una nota indicante che gli animali sono selvatici, timorosi o pericolosi;<br />b) istruzioni scritte circa la somministrazione di alimenti e di acqua ed eventuali cure speciali richieste.<br />1.4 Le paratie devono essere sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature devono essere concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole.<br />1.5 I suinetti di meno di 10 kg gli agnelli di meno di 20 kg i vitelli di meno di sei mesi e i puledri di meno di quattro mesi d'eta' devono disporre di lettiera adeguata o di materiale adeguato equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del percorso e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.<br />1.6 Senza pregiudizio delle norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza degli equipaggi e dei passeggeri, se il trasporto su una nave, su un aeromobile o su un vagone ferroviario e' destinato a durare piu' di tre ore, un mezzo di abbattimento adeguato alle specie trasportate deve essere a disposizione del guardiano o di una persona a bordo che abbia le competenze necessarie per abbattere un animale in modo umano ed efficace.<br />2. Disposizioni addizionali per il trasporto su strada o su rotaia. <br />2.1 I veicoli su cui gli animali sono trasportati sono contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi.<br />2.2 I veicoli recano attrezzature adeguate per il carico e lo scarico.<br />2.3 All'atto di comporre i convogli ferroviari e durante tutti gli altri movimenti dei vagoni si devono prendere tutte le precauzioni per evitare di imprimere scossoni ai vagoni contenenti animali.<br />3. Disposizioni addizionali per il trasporto su navi traghetto. <br />3.1 Prima del caricamento su una nave traghetto il comandante verifica che, allorche' i veicoli sono caricati:<br />a) su ponti interni, la nave sia dotata di un appropriato sistema di ventilazione forzata e di un sistema d'allarme e di un'adeguata fonte secondaria di energia in caso di guasto;<br />b) sui ponti aperti, vi sia un'adeguata protezione dall'acqua marina.<br />3.2 I veicoli stradali e i vagoni ferroviari devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamenti fissati alla nave. I veicoli stradali e i vagoni ferroviari sono assicurati alla nave prima dell'inizio del viaggio, per evitare che siano spostati dai movimenti della nave.<br />4. Disposizioni addizionali per il trasporto per via aerea. <br />4.1 Gli animali devono essere trasportati in contenitori, recinti o stalli appropriati alle specie, conformi ai regolamenti dell'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA) per il trasporto di animali vivi.<br />4.2 Gli animali possono essere trasportati soltanto in condizioni in cui e' possibile mantenere la qualita' dell'aria, la temperatura e la pressione entro limiti appropriati per l'intero viaggio, tenendo conto delle specie trasportate.<br />5. Disposizioni addizionali per il trasporto in contenitori. <br />5.1 I contenitori in cui sono trasportati animali devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi e qual e' la parte alta del contenitore. <br />5.2 Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre tenuti con la parte alta in alto e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori sono fissati in modo da evitare che si spostino durante la marcia del mezzo di trasporto.<br />5.3 I contenitori superiori ai 50 kg devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamente fissati al mezzo di trasporto su cui sono caricati. I contenitori sono assicurati al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio per evitare che siano spostati dai movimenti del mezzo di trasporto;<br />f) sono cani e gatti di meno di otto settimane di eta', tranne quando sono accompagnati dalla madre;<br />g) sono cervidi nel periodo di rinnovo delle corna.<br /><br /><br /><br />Allegato 3<br />(previsto dall'art. 7, comma 3)<br /><br />PRATICHE DI TRASPORTO<br />1. Nel carico, scarico e accudimento degli animali si deve prestare debita attenzione all'esigenza di certe categorie di animali, come gli animali selvatici, di acclimatarsi al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio previsto.<br />1.1 Quando le operazioni di carico o scarico durano piu' di quattro ore, eccetto per il pollame:<br />a) devono essere disponibili strutture appropriate per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati;<br />b) le operazioni devono essere sorvegliate da un veterinario riconosciuto e si devono prendere precauzioni particolari per assicurare che il benessere degli animali sia mantenuto adeguatamente durante tali operazioni.<br /><br />Strutture e procedure.<br />1.2 Le strutture per il carico e lo scarico, compreso l'impiantito, devono essere progettate, costruite, mantenute e usate in modo da:<br />a) prevenire lesioni e sofferenze e ridurre al minimo l'agitazione e il disagio durante gli spostamenti degli animali e assicurarne l'incolumita'. In particolare, le superfici non devono essere scivolose e devono esservi protezioni laterali in modo da impedire la fuga degli animali;<br />b) essere pulite e disinfettate.<br />1.3 a) Le rampe non devono avere pendenza superiore a un angolo di 20&deg;, vale a dire il 36,4% rispetto all'orizzontale, per i suini, i vitelli e i cavalli e ad un angolo di 26&deg; 34', vale a dire il 50% rispetto all'orizzontale, per gli ovini e i bovini diversi dai vitelli. Quando l'inclinazione e' superiore a 10&deg;, vale a dire il 17,6% rispetto all'orizzontale, le rampe devono essere munite di un sistema, ad esempio delle assi trasversali per le zampe, che permetta agli animali di salire o scendere senza rischi o difficolta';<br />b) le piattaforme di sollevamento e i piani superiori devono essere muniti di barriere di protezione che impediscono la caduta o la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico.<br />1.4 Le merci trasportate nello stesso mezzo di trasporto degli animali devono essere posizionate in modo da non causare lesioni, sofferenze o disagi agli animali.<br />1.5 Durante le operazioni di carico e scarico deve essere assicurata un'illuminazione appropriata.<br />1.6 Allorche' su un mezzo di trasporto sono caricati su piu' livelli contenitori con animali, si devono prendere le precauzioni necessarie:<br />a) per evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore o, nel caso del pollame, dei conigli e degli animali da pelliccia, per limitare tale situazione;<br />b) per assicurare la stabilita' dei contenitori;<br />c) per assicurare che la ventilazione non sia impedita.<br /><br />Trattamento degli animali.<br />1.7 E' proibito:<br />a) percuotere o dare calci agli animali;<br />b) comprimerne parti sensibili del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;<br />c) sospendere gli animali con mezzi meccanici;<br />d) sollevare o trascinare gli animali per il capo, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o trattarli in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;<br />e) usare pungoli o altri strumenti con estremita' aguzze;<br />f) ostruire volutamente il passaggio di un animale spinto o condotto per qualsiasi luogo in cui gli animali debbano essere trattati.<br />1.8 Deve essere evitato, nella misura del possibile, l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. In ogni caso tali strumenti sono usati solo su bovini o suini adulti che rifiutano di spostarsi, e soltanto se hanno davanti a se' spazio per muoversi. Le scariche non devono durare piu' di un secondo, devono essere trasmesse ad intervalli adeguati e applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori. Le scariche non devono essere applicate ripetutamente se l'animale non reagisce.<br />1.9 Quando necessario i mercati o i centri di raccolta devono fornire dispositivi appropriati per legare gli animali. Gli animali<br />non abituati ad essere legati devono restare slegati. Gli animali debbono avere accesso all'acqua.<br />1.10 Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali ne' per le zampe legate assieme. Ai vitelli non deve essere messa museruola. Gli equidi domestici di oltre otto mesi devono recare cavezze durante il trasporto, fatta eccezione per i cavalli non domati.<br />Se gli animali devono essere legati, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:<br />a) sufficientemente forti per non spezzarsi durante condizioni di trasporto normali;<br />b) tali da consentire agli animali, se necessario, di coricarsi e di mangiare e bere;<br />c) concepiti in modo tale da eliminare il pericolo di strangolamento o di lesione ma anche da permettere di liberare rapidamente gli animali.<br /><br />Separazione.<br />1.11 Gli animali sono accuditi e trasportati separatamente nei seguenti casi:<br />a) animali di specie diverse;<br />b) animali di taglia o eta' significativamente diverse;<br />c) verri o stalloni adulti da riproduzione;<br />d) maschi sessualmente maturi e femmine;<br />e) animali con corna e animali senza corna;<br />f) animali reciprocamente ostili;<br />g) animali legati e animali slegati.<br />1.12 Le lettere a), b), c) ed e) del punto 1.11 non si applicano qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati gli uni agli altri, qualora la separazione causi loro disagio o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.<br />2. Durante il trasporto.<br />2.1 Gli spazi messi a disposizione devono corrispondere almeno alle cifre riportate, per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi di trasporto, nell'Allegato 1 capo VII del regolamento.<br />2.2 Se il veicolo e' caricato su una nave traghetto ro-ro, gli equidi domestici fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri sono trasportati in stalli individuali. E' possibile derogare alla presente disposizione in forza di disposizioni nazionali che gli Stati membri sono tenuti a notificare al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.<br />2.3 Gli equidi non devono essere trasportati in veicoli ripartiti su piu' livelli, a meno che gli animali non siano caricati al livello inferiore senza che vi siano altri animali ai livelli superiori.<br />L'altezza interna minima del compartimento deve essere piu' alta di almeno 75 cm dell'altezza al garrese dell'animale piu' alto. <br />2.4 Gli equidi non domati non devono essere trasportati in gruppi di piu' di quattro animali.<br />2.5 I punti da 1.10 a 1.13 si applicano per analogia ai mezzi di trasporto.<br />2.6 Si deve assicurare una ventilazione sufficiente a soddisfare pienamente i bisogni degli animali tenendo conto, in particolare, del numero e tipo degli animali da trasportare e delle condizioni meteorologiche previste per il viaggio. I contenitori devono essere sistemati in modo tale da non impedirne la ventilazione.<br />2.7 Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l'opportunita' di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e eta', a intervalli appropriati e, in particolare, secondo quanto enunciato nell'Allegato 1 capo V del regolamento. Ove non altrimenti precisato, i mammiferi e gli uccelli sono nutriti almeno ogni 24 ore e abbeverati almeno ogni 12 ore. L'acqua e gli alimenti devono essere di buona qualita' ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilita' di contaminazione. Occorre prestare debita attenzione alla necessita' degli animali di abituarsi alle modalita' di nutrizione e abbeveramento.<br /><br />Allegato 4<br />(previsto dall'art. 7, comma 4)<br /><br />LUNGHI VIAGGI<br /><br />Tetto.<br /><br />1.1 Il mezzo di trasporto e' attrezzato con un tetto di colore chiaro ed e' adeguatamente isolato.<br /><br />Pavimento e lettiera.<br />1.2 Gli animali sono forniti di una lettiera appropriata o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del viaggio e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.<br /><br />Alimentazione.<br />1.3 I mezzi di trasporto devono recare una quantita' sufficiente di alimenti appropriati per le necessita' alimentari degli animali in questione durante il viaggio. Gli alimenti devono essere protetti dalle condizioni atmosferiche e da contaminanti come polvere, carburante, gas di scarico e urina e escrementi di animali.<br />1.4 Allorche' per nutrire gli animali sia necessaria un'attrezzatura specifica di somministrazione degli alimenti, tale attrezzatura deve essere presente sul mezzo di trasporto. <br />1.5 Quando si usa un'attrezzatura di somministrazione degli alimenti come previsto al punto 1.4, questa deve essere progettata in modo tale da poter essere, ove necessario, fissata al mezzo di trasporto per evitarne il capovolgimento. Quando il mezzo di trasporto e' in movimento e l'attrezzatura non e' usata, questa e' sistemata separatamente dagli animali.<br /><br />Divisori.<br />1.6 Gli equidi sono trasportati in stalli individuali, fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri.<br />1.7 Il mezzo di trasporto deve essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti separati, assicurando nel contempo a tutti gli animali un accesso libero all'acqua.<br />1.8 I divisori devono essere progettati in modo tale da poter essere sistemati in diverse posizioni per far si' che la dimensione del compartimento possa essere adattata ai requisiti specifici, al tipo, alla taglia e al numero degli animali.<br /><br />Criteri minimi per talune specie.<br />1.9 Salvo se accompagnati dalla madre, i lunghi viaggi sono consentiti per gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina e suina soltanto se:<br />gli equidi domestici hanno piu' di quattro mesi di eta', ad eccezione degli equidi registrati;<br />i vitelli hanno piu' di quattordici giorni dieta;<br />i suini pesano piu' di 10 Kg.<br />I cavalli non domati non sono trasportati per lunghi viaggi. <br />2. Riserva d'acqua per il trasporto in contenitori su strada, su rotaia o via mare.<br />2.1 Il mezzo di trasporto e i contenitori via mare devono essere dotati di una riserva d'acqua che renda possibile al guardiano la<br />fornitura immediata di acqua ogni qualvolta sia necessario durante il viaggio in modo che ogni animale possa abbeverarsi.<br />2.2 I sistemi di abbeveramento devono essere in buone condizioni di funzionamento e adeguatamente progettati e posizionati per le categorie di animali da abbeverare a bordo del veicolo.<br />2.3 La capacita' totale dei serbatoi d'acqua deve essere almeno pari all'1,5% del peso del carico utile massimo del mezzo di trasporto. I serbatoi d'acqua devono essere progettati in modo da poter essere svuotati e puliti dopo ciascun viaggio e devono essere dotati di un sistema che permetta di controllare il livello dell'acqua. Essi devono essere collegati ad abbeveratoi siti nei compartimenti e mantenuti in buone condizioni di funzionamento.<br />2.4 E' possibile derogare al punto 2.3 per i contenitori via mare utilizzati esclusivamente sulle navi in grado di erogare acqua dai propri serbatoi di acqua.<br />3. Sistemi di ventilazione per i mezzi di trasporto su strada e controllo della temperatura.<br />3.1 I sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5&deg;C ed i 30&deg;C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5&deg;C in funzione della temperatura esterna.<br />3.2 Il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo d'aria per una capacita' nominale di 60 m3/h/KN di carico utile. Esso deve essere in grado di funzionare, indipendentemente dal motore del veicolo, per almeno quattro ore.<br />3.3 I mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura come anche di un sistema per registrare tali dati. Sensori devono essere installati nelle parti del veicolo che, per le loro caratteristiche, rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori. Le registrazioni della temperatura cosi' ottenute devono essere datate e, a richiesta, messe a disposizione dell'autorita' competente. <br />3.4 I mezzi di trasporto su strada devono essere dotati di un sistema di allarme per allertare il conducente quando la temperatura nei compartimenti in cui si trovano gli animali raggiunge il limite massimo o quello minimo.<br /><br />Allegato 5<br />(previsto dall'articolo 12, comma 2)<br />Allegato omesso]]></content:encoded></item><item><title>11</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-09-07T06:47:51+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/02-september-2007#unique-entry-id-11</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/02-september-2007#unique-entry-id-11</guid><content:encoded><![CDATA[TENTARONO DI ANNEGARE CANE, DUE CONDANNATI IN FRANCIA<br /><br />La magistratura francese ha condannato due uomini di 23 e 47 anni rispettivamente a sei e tre mesi di carcere con sospensione condizionale della pena per aver tentato di annegare un cane in un canale. Lo si e' appreso oggi da fonti giudiziarie e degli animalisti.<br />Secondo l'Associazione Stephane Lamart per la difesa degli animali, che si e' costituita parte civile, il cane, un pastore tedesco, e' stato gettato nel canale di Tancarville, in Normandia, dapprima zavorrato con grossi sassi. Poi, una seconda volta, con le zampe legate con fil di ferro.<br />Il cane e' riuscito a sopravvivere: lo hanno tratto in salvo alcune persone che passeggiavano nelle vicinanze. Aveva alcuni denti rotti e le labbra spaccate.<br />Gli imputati - ha detto l'Associazione in un comunicato - hanno addotto una presunta aggressivita' dell'animale, mentre 'Rocki era in realta' molto dolce, e assolutamente non cattivo'. <br />(ANSA-AFP)]]></content:encoded></item><item><title>10</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-07-30T20:15:14+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/29-july-2007#unique-entry-id-10</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/29-july-2007#unique-entry-id-10</guid><content:encoded><![CDATA[RICONOSCIUTO, PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA, IL &ldquo;DANNO ESISTENZIALE&rdquo; CONSEGUENTE  LA MORTE DI UN CANE<br /> <br /> <br />Il Giudice di Pace di Ortona dott. Aurelio della Nebbia ha emanato in data 28 maggio 2007 una significativa sentenza, con la quale un automobilista che aveva investito un cane &egrave; stato condannato al risarcimento del danno esistenziale patito dalla proprietaria in conseguenza del decesso dell&rsquo;animale.<br />E&rsquo; una delle primissime pronunce giurisprudenziali in questo in senso, e merita il plauso da parte degli Animalisti Italiani.<br />Si tratta di una sentenza davvero importante, non solo perch&eacute; il Giudice di Pace di Ortona ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla vettura, formulata dal conducente, in quanto non era stata fornita la prova che quest&rsquo;ultimo avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma ha anche sanzionato civilmente la condotta dell&rsquo;automobilista, che non si era fermato a prestare soccorso al cane, morto a seguito dell&rsquo;incidente, condannandolo al risarcimento del danno esistenziale in favore della proprietaria costituito dalla rottura dell&rsquo;intenso legame affettivo con il proprio cane.<br />&ldquo;E&rsquo; una sentenza  - ha dichiarato l&rsquo;Avv. Michele Pezone, che ha assistito in giudizio la proprietaria del cane - che inserisce perfettamente nel solco dell&rsquo;attuale evoluzione normativa e giurisprudenziale, caratterizzata da una sempre maggiore attenzione verso l&rsquo;importanza della vita e delle sofferenze degli animali, e delle relazioni affettive che si creano con i loro proprietari, relazioni certamente meritevoli di tutela giuridica&rdquo;.<br />Gli Animalisti Italiani &ndash; Abruzzo, esultando per l&rsquo;innovativa sentenza, destinata a &ldquo;fare giurisprudenza&rdquo; e ringraziano l&rsquo;Avv. Michele Pezone, per l&rsquo;infaticabile ed appassionata difesa dei diritti degli animali nonch&eacute; per il supporto giuridico da sempre profuso all&rsquo;Associazione.<br />Le motivazioni della sentenza sono consultabili su www.zampette.it - il sito abruzzese degli Animalisti Italiani, sotto il titolo &ldquo;Diritti & Doveri&rdquo;- &ldquo;Sentenze di Merito&rdquo;.<br /> <br /> <br />Pescara, 30 luglio 2006<br /> <br />Lina Bufarale<br />Delegata Regionale Animalisti Italiani Onlus]]></content:encoded></item><item><title>9</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-07-25T13:49:10+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/22-july-2007#unique-entry-id-8</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/22-july-2007#unique-entry-id-8</guid><content:encoded><![CDATA[RESPONSABILI CANILE COLLE ARPEA DI RIETI, BOCCIATA ARCHIVIAZIONE DEL CASO<br />23 lug 07<br />Decisione del Gip su richieste della LAV.<br />FONTE:<a href="http://www.animalieanimali.it">www.animalieanimali.it</a><br /><br />23 luglio 2007 - Il Giudice delle indagini preliminari di Rieti, Dott. Stefano Venturini, ha respinto la richiesta della Procura di archiviare l&rsquo;inchiesta sul canile di Colle Arpea (Rieti), disponendo che il Pubblico Ministero formuli l&rsquo;imputazione per i reati di maltrattamento e uccisione di animali, di cui agli articoli 544 bis e 544 ter del Codice Penale, a carico dell&rsquo;amministratore della societ&agrave; che gestisce la struttura, di un suo collaboratore e del veterinario, direttore sanitario del canile all&rsquo;epoca dei fatti.<br /><br />La vicenda ebbe inizio in seguito al rinvenimento, avvenuto nel settembre 2005 da parte del Corpo Forestale, di numerose carcasse di cane seppellite nell&rsquo;area prospiciente i box di detenzione degli animali, del Canile di Colle Arpea ex Bambi. Le indagini approfondite che ne scaturirono, condotte dagli stessi agenti della Forestale, furono indirizzate anche all&rsquo;accertamento delle condizioni di vita dei cani all&rsquo;interno del canile, oltre che ai reati di falso in atti pubblici, abuso edilizio, discarica abusiva, deturpamento di bellezze naturali.<br /><br />Il Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Fabio Picuti aveva formulato decreto di citazione a giudizio solo per le ultime tre imputazioni a carico del gestore della struttura, decidendo invece di chiedere l&rsquo;archiviazione per il maltrattamento e l&rsquo;uccisione di animali, ritenendo che le indagini non avessero evidenziato elementi idonei a sostenere l&rsquo;accusa in giudizio per i reati di cui agli articoli 544 bis e 544 ter C.P. e basandosi anche sulle informazioni rese dai medici veterinari della struttura e del servizio veterinario della Ausl competente, per i quali le condizioni del canile e lo stato dei cani detenuti erano in linea con quanto previsto dalle leggi vigenti.<br /><br />Anche relativamente al rinvenimento delle carcasse di cane, il PM aveva chiesto l&rsquo;archiviazione nonostante i risultati della consulenza tecnica disposta dalla Procura e le testimonianze rese da chi aveva assistito all&rsquo;abbattimento di alcune decine di animali, ritenendo che anche tali comportamenti potessero non costituire violazione della normativa vigente.<br /><br />L&rsquo;Ordinanza del GIP, formulata a seguito dell&rsquo;opposizione della LAV alla richiesta di archiviazione, evidenzia invece come dalle indagini preliminari siano emersi concreti e significativi elementi istruttori idonei a sostenere l&rsquo;accusa in giudizio per i reati di maltrattamento ed uccisione di animali.<br /><br />&ldquo;Questo provvedimento &ndash; dichiara il Dott. Maurizio Santoloci, Direttore dell&rsquo;Ufficio Legale nazionale della LAV &ndash; conferma l&rsquo;importanza operativa del ruolo della LAV in ogni azione giudiziaria a tutela degli animali e la necessit&agrave; di azionare un impegno diretto in ogni sede legale per promuovere lo sviluppo di una giurisprudenza innovativa e significativa nel settore. &rdquo;<br /><br />&ldquo;L&rsquo;Associazione - conclude l&rsquo;Avv. Luigi Viglione, responsabile dell&rsquo;Ufficio legale della LAV Roma - si costituir&agrave; parte civile e continuer&agrave; a seguire tutte le vicende legate al canile di Colle Arpea, al fine di far luce sugli accadimenti che lo coinvolgono e per tutelare i diritti degli animali.&rdquo;<br /><br />La normativa penale introdotta dalla Legge 189 del 2004, ha inserito nel Codice Penale il titolo IX bis riguardante i delitti contro il sentimento per gli animali. In particolare l&rsquo;articolo 544 bis del Codice Penale punisce l&rsquo;uccisione di animali con la reclusione da tre a diciotto mesi, l&rsquo;articolo 544 ter punisce il maltrattamento di animali con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3000 a 15000 euro, pena che viene aumentata della met&agrave; se dai fatti derivi la morte dell&rsquo;animale.]]></content:encoded></item><item><title>8</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-07-25T13:48:51+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/22-july-2007#unique-entry-id-7</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/22-july-2007#unique-entry-id-7</guid><content:encoded><![CDATA["REGOLAMENTO CANI LOMBARDIA FAVORISCE CHI LUCRA SUGLI ANIMALI"<br />23 lug 07<br />Penalizzate le associazioni secondo la LAV, appello al Consiglio per modificarlo.<br />FONTE:<a href="http://www.animalieanimali.it">www.animalieanimali.it</a><br /><br />23 luglio 2007 - E&rsquo; stato approvato dalla Giunta regionale nella seduta di marted&igrave; 17 luglio il Regolamento di attuazione della legge regionale 16/06 &ldquo;Lotta al randagismo e tutela degli animali d&rsquo;affezione&rdquo;, che secondo quanto stabilito dalla stessa legge regionale 16, dovrebbe regolamentare canili sanitari, canili rifugio, allevamenti, pensioni e negozi di animali stabilendo i parametri minimi strutturali e gestionali delle strutture presenti in Lombardia.<br /><br />&ldquo;Cos&igrave; non &egrave;. Il testo approvato, infatti, &egrave; incompleto. &ndash; dichiara Simone Pavesi, coordinatore LAV Lombardia &ndash; Per quanto riguarda i canili, poi, &egrave; fortemente penalizzante per le associazioni che operano nelle strutture private in quanto non &egrave; previsto, come da noi richiesto in pi&ugrave; occasioni, un modello base di atto di convezione tra il Comune appaltatore e il privato gestore del canile rifugio che garantisca ai volontari delle associazioni la possibilit&agrave; di operare correttamente per la tutela del benessere degli animali e per incentivare quindi le adozioni&rdquo;.<br /><br />Il Regolamento della Giunta prevede, inoltre, parametri minimi strutturali inadeguati a garantire il benessere degli animali che, sfortunatamente, passano praticamente la loro vita rinchiusi nei box: secondo quanto disposto, un cane di piccola taglia dovrebbe passare il resto della sua vita in un box di 1mq, mentre un cane di taglia grande in un box di 2mq.<br /><br />&ldquo;Sono misure inaccettabili &ndash; prosegue Pavesi &ndash; da canile lager e frutto di una colossale svista della Direzione Generale Sanit&agrave; che ha approntato il documento facendo riferimento ai parametri riportati nell&rsquo;Accordo-Stato Regioni del marzo 2003 in materia di benessere animale, ma riferiti esclusivamente alle strutture adibite al commercio, dove gli animali vivono per un breve periodo, e non ai canili&rdquo;.<br /><br />Introducendo tali misure come parametri minimi, per assurdo, un privato senza scrupoli sarebbe legittimato a ridurre le dimensioni dei box attuali per ospitare pi&ugrave; animali e quindi aumentare le entrate di denaro, soprattutto in considerazione del fatto che quando entrer&agrave; in vigore, dopo l&rsquo;approvazione finale del Consiglio Regionale, il Regolamento sbloccher&agrave; le imponenti risorse economiche messe a disposizione per l&rsquo;implementazione della legge 16.<br /><br />Altro aspetto inquietante &egrave; la totale assenza di regolamentazione dei negozi di animali che preveda standard strutturali e gestionali anche per queste strutture, come invece espressamente richiesto dalla legge regionale 16/06.<br />Una adeguata regolamentazione &egrave; fondamentale per garantire il benessere di tutti gli animali, non solo cani e gatti, che vengono comunemente commercializzati come animali d&rsquo;affezione.<br /><br />&ldquo;Seguiremo con molta attenzione i lavori consiliari &ndash; conclude Pavesi &ndash; Abbiamo gi&agrave; presentato richiesta di audizione presso la Commissione referente e cercheremo di modificare il contenuto del Regolamento nel rispetto dei diritti degli animali e, come espressamente sancito tra le finalit&agrave; della legge regionale 16/06, della loro dignit&agrave; di esseri viventi&rdquo;.]]></content:encoded></item><item><title>7</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-07-23T06:40:21+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/22-july-2007#unique-entry-id-6</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/22-july-2007#unique-entry-id-6</guid><content:encoded><![CDATA[CASSAZIONE GRAZIA CANE CONDANNATO AD ABBATTIMENTO, DOVRA' CAMBIARE CASA<br /><br />Condannato all'abbattimento dall'Ufficio cantonale ginevrino di veterinaria (Ocv) perche' &laquo;reo&raquo; di tre aggressioni, un cane di quattro anni della razza 'Presa Canario' e' stato provvisoriamento graziato dal Tribunale federale, la Cassazione elvetica. Il cane sara' sottoposto all'esame delle competenti autorita', che dovranno pronunciarsi sulla sua effettiva pericolosita' e quindi decidere il suo destino. Se &laquo;assolto&raquo;, dovra' cambiare proprietario, puntualizza la Corte suprema in una sentenza pubblicata oggi.<br />Secondo numerose testimonianze, nonostante i tre incidenti a suo carico (ha azzannato la proprietaria di un bovaro bernese, un fox terrier e un gendarme, peraltro senza gravi conseguenze), il cane in questione solitamente e' docile e &laquo;si comporta bene&raquo;. Da quanto emerso, sarebbe piuttosto il suo proprietario ad avere un atteggiamento aggressivo e ad essere inabile a tenere cani pericolosi.<br />L'uomo si e' dimostrato minaccioso anche nei confronti del personale dell'ufficio di veterinaria, al quale ha dichiarato di aver fatto &laquo;vent'anni di galera&raquo; e di essere &laquo;capace di uccidere&raquo;.<br />Posto sotto sequestro per ordine dell'ufficio di veterinaria da quando ha morsicato un gendarme, qualora sfuggisse all'eutanasia il cane dovra' percio' essere affidato a un ente di protezione degli animali o a una societa' cinefila, precisano i giudici di Mon Repos.<br />In ogni caso non potra' essere riconsegnato all'attuale proprietario.<br />(Res/Pn/Adnkronos) ]]></content:encoded></item><item><title>6</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-07-10T00:21:26+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/08-july-2007#unique-entry-id-5</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/08-july-2007#unique-entry-id-5</guid><content:encoded><![CDATA[PIU' STERILIZZAZIONI A MENO, ORDINE VETERINARI PALERMO BLOCCA DECRETO<br />Tar boccia la Regione Siciliana.<br />Il tribunale amministrativo regionale, accogliendo la richiesta dell'ordine dei veterinari di Palermo, ha sospeso il decreto sul randagismo pubblicato lo scorso 6 aprile sulla gazzetta ufficiale della Regione siciliana'. Lo dice, in una nota, l'ordine dei veterinari di Palermo. 'La legge regionale sul randagismo - continua la nota - la numero 15 del 2000, a distanza di sette anni dalla sua approvazione rimane, quindi, ancora senza il regolamento di attuazione e quindi non e' ancora completamente applicabile'.<br />L'ordine dei veterinari di Palermo, assistito dall'avvocato Cristian Dolce, aveva proposto ricorso al Tar perche' il decreto imponeva che le sterilizzazioni fossero effettuate in base alle quote minime individuate dal tariffario dell'ordine provinciale dei medici veterinari togliendo cioe' ai professionisti la possibilita' di applicare tariffe superiori alle minime. (ANSA)]]></content:encoded></item><item><title>5</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-07-10T00:20:56+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/08-july-2007#unique-entry-id-4</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/08-july-2007#unique-entry-id-4</guid><content:encoded><![CDATA[CASSAZIONE: NESSUN CANE E' MANSUETO DAVANTI ALLA LEGGE<br />Dovuta sempre attenzione di detentore o proprietario.<br />Nessun cane e' mansueto davanti alla legge. Lo sottolinea la Corte di Cassazione in una sentenza che si e' occupata del caso di un proprietario di un cane da guardia che, privo di museruola, era uscito dalla casa mentre si stava chiudendo il cancello automatico e si era avventato contro una passante, addentandola ad un polpaccio. Il proprietario, Giacinto A., era stato inizialmente condannato per lesioni colpose conseguente all'omessa custodia del cane (il reato e' poi caduto in prescrizione) e la Suprema corte ne ha approfittato per ricordare che "pericolosi per l'altrui incolumita' devono ritenersi non soltanto gli animali in cui la ferocia e' caratteristica naturale ed istintiva ma tutti quelli che, sebbene domestici, possono diventare pericolosi in determinati casi e determinate circostanze".<br />Inutilmente, il proprietario del cane (un incrocio tra un pastore tedesco e un maremmano) ha protestato in Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona, sostenendo che il legittimo proprietario del cane era il figlio e che in ogni caso non era stata provata la pericolosita' dell'animale. La Quarta sezione penale ha bocciato il ricorso rilevando che davanti alla legge tutti i cani "possono diventare pericolosi". Nessuna eccezione, dunque, per "il cane normalmente mansueto". Per tale categoria, infatti, scrivono i supremi giudici, "la pericolosita' deve essere accertata in concreto considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante".<br />Quanto poi al fatto che la contestazione era stata mossa al padre del legittimo proprietario, la Suprema corte ricorda che "in tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona posto che l'art. 672 C.P. relaziona l'obbligo, di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele, al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto" dell'animale.<br />(Dav/Ct/Adnkronos)<br />]]></content:encoded></item><item><title>4</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-07-10T00:20:30+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/08-july-2007#unique-entry-id-3</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/08-july-2007#unique-entry-id-3</guid><content:encoded><![CDATA[CANE AL SOLE SENZA MUOVERSI? PER CASSAZIONE E' REATO<br />Importante sentenza, n.20468, a tutela degli animali.<br />Rischia una condanna per maltrattamenti il proprietario che lascia il proprio cane esposto al sole senza possibilit&agrave; di muoversi perch&eacute; legato ad una catena; e non importa che nelle vicinanze vi sia una cuccia dove ripararsi. Il monito animalista viene dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna al pagamento di 1.500 euro a titolo di ammenda per il reato di maltrattamento di animali inflitta dal Tribunale di Trapani ad un uomo colpevole di avere lasciato il proprio cane, un pastore tedesco, nel cantiere di sua propriet&agrave;, legato ad una catena di appena due metri sotto il sole cocente dell&rsquo;estate e con vicino una cuccia arroventata. Inutilmente il proprietario dell&rsquo;animale aveva fatto ricorso in Cassazione sostenendo che tutti i giorni dava da mangiare al cane, gli dava l&rsquo;antiparassitario e non gli faceva mancare nulla, mettendogli oltretutto a disposizione una cuccia. La Suprema Corte ha rigettato la tesi difensiva del ricorrente confermando la sanzione del Tribunale e sottolineando che il reato di maltrattamenti era perfettamente provato in quanto &ldquo;il pastore tedesco versava in una situazione di grave incuria e di pessima situazione igienica&rdquo;, era legato ad una catena lunga appena due metri, e quindi esigua rispetto alle sue dimensioni e che non gli permetteva i movimenti naturali per lungo lasso di tempo, e soprattutto &ldquo;era lasciato per tutto il giorno d'estate in una zona del cantiere priva di ombra e di alcun riparo gli permettesse di ripararsi dalla elevata temperatura del sole di agosto, temperatura ugualmente se non ancor pi&ugrave; elevata all'interno della cuccia anch'essa esposta al sole&rdquo;; ci&ograve; era comunque produttivo di gravi sofferenze per l'animale, determinate non solo dalla sporcizia del luogo e dall'incuria, ma &ldquo;soprattutto dall'essere praticamente privato della possibilit&agrave; di movimento e dall'essere costretto a stare durante le ore pi&ugrave; calde delle giornate di agosto in un cantiere assolato o in una cuccia soffocante, priva a sua volta di una idonea tettoia&rdquo;.<br />]]></content:encoded></item><item><title>3</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-07-09T13:52:39+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/08-july-2007#unique-entry-id-2</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/08-july-2007#unique-entry-id-2</guid><content:encoded><![CDATA[*aree antiabbaio &ndash; sofferenza dell&rsquo;animale &ndash; maltrattamento di animali &ndash; sussistenza &ndash; ordinanza ministeriale &ndash; irrilevanza* [art. 727 c.p.<br />Costituisce reato di maltrattamento ad animali utilizzare il c.d. collare antiabbaio, in quanto provoca reali sofferenze al cane, non assumendo rilevanza l&rsquo;eventuale ordinanza ministeriale che ne legittimi l&rsquo;utilizzo. (1 )<br /><br />  (1) Sull&rsquo;equiparazione tra diligenza usata verso minori e diligenza<br />   usata verso gli animali, si veda Cassazione penale 21805/2007<br /><br /><br />*SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE*<br /><br />*SEZIONE III PENALE*<br /><br />*Sentenza 15 aprile 2007, n. 15061*<br /><br />/(Pres. De Maio &ndash; rel.Marmo)/<br /><br />*Fatto e diritto*<br /><br />Il Gip del tribunale di Vicenza disponeva il sequestro preventivo del cane meticcio di G. S., indagata in relazione ai reati di cui all&rsquo;articolo 544 /ter/ c.p., perch&eacute; in K., fino all&rsquo;8 luglio 2006, maltrattava il proprio cane meticcio abusando del collare coercitivo di tipo elettrico antiabbaio apposto sul collo dell&rsquo;animale.<br /><br />Il tribunale di Vicenza, con ordinanza del 29 settembre 2006, respingeva il gravame proposto dalla S..<br />Proponeva ricorso per cassazione la S. chiedendo l&rsquo;annullamento dell&rsquo;ordinanza di sequestro.<br />Con il primo motivo la ricorrente deduce che l&rsquo;articolo 727 c.p. non prevede la misura della confisca, sicch&egrave; doveva ritenersi che il sequestro era stato disposto dal Gip e confermato dal tribunale di Vicenza in assenza dei requisiti di cui all&rsquo;articolo 321 comma 2 Cpp.<br />Il motivo &egrave; infondato e va respinto.<br /><br />La ricorrente &egrave; stata originariamente indagata in ordine al delitto di cui all&rsquo;articolo 544 /ter /c.p. che, ai sensi dell&rsquo;articolo 544 /sexies /c.p., prevede la confisca obbligatoria dell&rsquo;animale in caso di condanna.<br />Peraltro, anche se il Tribunale per il riesame, nella parte motiva, ha richiamato soltanto l&rsquo;articolo 727 c.p., ipotesi contravvenzionale, ha comunque ritenuto che il collare in questione, di tipo elettrico, &egrave; un congegno che causa al cane un&rsquo;inutile e sadica sofferenza, rendendolo aggressivo nei confronti di chiunque ed ha confermato il provvedimento del Gip.<br />Pertanto, pur dovendo demandarsi al successivo giudizio di merito la definitiva qualificazione giuridica del fatto, deve comunque ritenersi legittimo il sequestro preventivo avente lo scopo di evitare il protrarsi di una situazione di inutile sofferenza dell&rsquo;animale costituente reato.<br />Con il secondo motivo la ricorrente deduce che con ordinanza del 5 luglio 2005 il Ministero della salute aveva previsto che l&rsquo;uso del collare elettrico e di analogo strumento che provocasse effetti di dolore sui cani rientrasse nella disciplina sanzionatoria prevista dall&rsquo;articolo 727 c.p..<br />Peraltro l&rsquo;efficacia di detta ordinanza era stata limitata nel termine di un anno a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2005.<br />Doveva quindi concludersi che alla data dell&rsquo;accertamento l&rsquo;uso del collare antiabbaio non fosse penalmente sanzionato.<br /><br />Anche il secondo motivo &egrave; infondato.<br /><br />*L&rsquo;uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza m&iacute;nisteriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali e nel caso in esame il referto medico del veterinario richiamato nella richiesta di sequestro preventivo attestava lo stato di sofferenza dell&rsquo;animale.*<br /><br />*In proposito questa Corte ha precisato che costituisce incrudelimento senza necessit&agrave; nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all&rsquo;articolo 727 c.p. ogni comportamento produttivo nell&rsquo;animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell&rsquo;insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorch&egrave; non limitati a quelli primari cui si riferisce l&rsquo;articolo 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunit&agrave; di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell&rsquo;animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte Cassazione, Sezione terza, sentenza 43230/02).*<br /><br />Va quindi respinto anche il secondo motivo di impugnazione.<br /><br />Consegue al rigetto del ricorso l&rsquo;obbligo della ricorrente al pagamento delle spese processuali.<br /><br />*P.Q.M.*<br /><br />*rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.*]]></content:encoded></item><item><title>2</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-06-29T13:27:05+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/24-june-2007#unique-entry-id-1</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/24-june-2007#unique-entry-id-1</guid><content:encoded><![CDATA[REATI CONTRO ANIMALI<br />FORESTALE E POLIZIE LOCALI IN PRIMA LINEA<br /><br /><br />Tutte le Forze di Polizia sono responsabili sui reati contro gli animali ma le attivit&agrave; di prevenzione sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia.<br />E&rsquo; quanto prevede il Decreto del Ministro dell&rsquo;Interno Amato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio scorso, in attuazione della Legge 189 del 2004 contro i maltrattamenti degli animali, Decreto che doveva vedere luce entro il novembre di quell&rsquo; anno con il precedente Governo.<br />La disposizione assegna una specializzazione ma non una esclusivit&agrave; al Corpo Forestale dello Stato che ha peraltro istituito a livello nazionale un Nucleo specifico per i reati a danno degli animali, organo che dovra&rsquo; sicuramente essere potenziato.<br />Ai Prefetti poi vengono assegnati compiti di coordinamento con Presidenti di Province, Sindaci, e con le altre Forze di Polizia, in particolare Carabinieri e Polizia di Stato, non dimenticando la Guardia di Finanza.<br />Un ulteriore passo di rafforzamento per la Legge 189 che ha iniziato a &ldquo;mietere&rdquo; le prime positive sentenze anche con la previsione della reclusione.<br /><br />Ecco il testo integrale del Decreto Ministeriale:<br /><br />DECRETO 23 marzo 2007<br />Individuazione delle modalita' di coordinamento delle attivita' delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali. <br />(Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7-5-2007)<br /><br />IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante &laquo;Disposizioni concernenti il divieto di maltrat-tamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate&raquo;, ed, in particolare, l'art. 6, che demanda al Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro della salute, l'individuazione delle modalita' di coordinamento dell'attivita' della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale; <br />Visto l'art. 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Corpo forestale dello Stato specifici compiti in materia di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela dei patrimonio faunistico (lettera b) e specifici compiti in materia di controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874 e della relativa normativa comunitaria (lettera c); <br />Visto l'art. 70 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante &laquo;Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59&raquo; che, in applicazione del principio di sussidiarieta' sancito dalla citata legge n. 59 del 1997, ha disposto, in materia di protezione della natura e dell'ambiente e di protezione della fauna e della flora, il conferimento alle regioni ed agli enti locali di tutte le funzioni amministrative, fatti salvi i compiti di rilievo nazionale di cui all'art. 69 del medesimo decreto legislativo;<br />Visti gli articoli 5 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e l'art. 57 del codice di procedura penale, che attribuiscono al personale dei Corpi di polizia municipale e provinciale funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, con dipendenza funzionale ed operativa dalla competente autorita' giudiziaria o dalla competente autorita' di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorita' ed il sindaco; <br />Visto l'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante &laquo;Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini&raquo;, che ha previsto la partecipazione, ai fini dell'attuazione di piani coordinati di controllo del territorio, di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale;<br />Visto l'art. 20, comma 2, della legge 1&deg; aprile 1981, n. 121, recante il &laquo;Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza&raquo;, in virtu' del quale alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, intervengono di diritto, tra gli altri, il sindaco del comune capoluogo, il presidente della provincia ed il comandante provinciale dei Corpo forestale dello Stato; <br />Ravvisata l'opportunita' che venga valorizzato, ai fini dell'attuazione della citata legge n. 189 del 2004, lo specifico patrimonio di professionalita' e di esperienza acquisito dal Corpo forestale dello Stato nel settore della prevenzione e del contrasto degli illeciti in materia ambientale, con particolare riguardo alla tutela del mondo animale; <br />Ritenuto, altresi', di dover privilegiare ai fini del coordinamento ottimale delle attivita' di prevenzione dei reati previsti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 il ruolo dei Corpi di polizia municipale e provinciale, per la capillarita' della presenza sul territorio e per la professionalita' posseduta dai medesimi nelle materie ambientali in sede locale;<br />Ritenuto, infine, di dover affidare ai prefetti, previa consultazione dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, le funzioni di indirizzo e coordinamento, in ambito provinciale, delle attivita' svolte dalle Forze di polizia dello Stato e dai Corpi di polizia municipale e provinciale, al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di interventi; Visti i pareri rispettivamente del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 21 dicembre 2006 e del Ministro della salute in data 3 gennaio 2007;<br /><br />Decreta: <br /><br />Art. 1.<br /><br />1. Le attivita' di prevenzione dei reati di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia. <br /><br />2. I prefetti, nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed indirizzo unitario dei piani di controllo del territorio, promuovono le necessarie intese con i presidenti delle province e con i sindaci interessati, al fine di assicurare il coordinato sviluppo delle attivita' degli organi di cui al comma 1. <br /><br />3. Essi, inoltre, anche previa consultazione dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, individuano le modalita' del concorso dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato nelle medesime attivita' di prevenzione, in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze ed al patrimonio di professionalita' presente nelle due Forze di polizia, nonche' le modalita' del concorso del Corpo della Guardia di finanza con riguardo alle specifiche competenze ad esso demandate in materia di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico. <br /><br />4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e degli enti locali. Le autorita' e gli organi citati nel presente decreto sono incaricati dell'osservanza di quanto in esso previsto. <br /><br />Roma, 23 marzo 2007<br /><br />Il Ministro: Amato<br />FONTE:<a href="http://www.animalieanimali.it">www.animalieanimali.it</a>]]></content:encoded></item><item><title>1</title><dc:creator>EmergenzAnimali.com</dc:creator><dc:subject>Leggi e Sentenze</dc:subject><dc:date>2007-06-20T13:59:15+02:00</dc:date><link>http://www.emergenzanimali.com/page5/files/17-june-2007#unique-entry-id-0</link><guid isPermaLink="true">http://www.emergenzanimali.com/page5/files/17-june-2007#unique-entry-id-0</guid><content:encoded><![CDATA[TRGA TRENTINO-ALTO ADIGE, Bolzano, 22 maggio 2007, sentenza n. 188<br /> <br />CACCIA - Provincia Autonoma di Bolzano - L.P. n. 14/87, art. 4 - Piano di abbattimento - Pregiudizio per l'equilibrio ecologico o per l'agricoltura - Natura -  Concretezza e attualit&agrave; - Grado di dannosit&agrave; notevole - Strumento eccezionale - Tassativit&agrave; della previsione. L&rsquo;art. 4 della legge provinciale n. 14 del 1987 (piani di abbattimento per specie non cacciabili, in presenza di pregiudizio per l'equilibrio ecologico o per l'agricoltura) va interpretato nel senso che il pregiudizio che legittima la deroga al divieto di caccia non deve essere ipotetico, ma concreto e attuale. Non solo: una volta accertata, attraverso un&rsquo;adeguata istruttoria, l&rsquo;esistenza di un effettivo pregiudizio, l&rsquo;Amministrazione &egrave; tenuta a verificare la sussistenza di un grado di dannosit&agrave; che possa considerarsi, come la legge richiede, &ldquo;notevole&rdquo;. E&rsquo; evidente che il legislatore si preoccupa di raggiungere un contemperamento fra la necessit&agrave; di conservare una specie protetta della nostra fauna selvatica e la necessit&agrave; di tutelare l&rsquo;agricoltura e l&rsquo;equilibrio tra le specie. Pertanto, il piano di abbattimento, da considerarsi uno strumento eccezionale, va autorizzato tassativamente nei casi e modi stabiliti dal legislatore. Pres. Rossi Dordi, Est. Pantozzi Lerjefors - W.W.F. Italia Onlus (avv. De Pascalis) c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv. ti von Guggenberg, Fadanelli, Beikircher) - T.R.G.A. Bolzano - 22 maggio 2007, n. 188<br /> <br /><br /><br />REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /><br />IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />SEZIONE AUTONOMA PER LA PROVINCIA DI BOLZANO<br /><br />N. 188/2007 Reg. Sent.<br />N. 224/2006 Reg. Ric.<br />depositato il<br />22.05.2007<br /><br />costituito dai magistrati: <br />Marina ROSSI DORDI - Presidente<br />Hans ZELGER - Consigliere<br />Margit FALK EBNER - Consigliere <br />Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere relatore<br /> <br />ha pronunziato la seguente<br /><br />SENTENZA<br /><br />sul ricorso iscritto al n. 224 del registro ricorsi 2006<br />presentato da<br />ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILD FUND FOR NATURE (W.W.F. Italia) - ONLUS, in persona del Presidente e legale rappresentante, arch. Fulco Pratesi, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell&rsquo;Ordine degli Avvocati di Bolzano dd 14.09.2006, rappresentata e difesa dall&rsquo;avv. Mauro De Pascalis, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, Via Museo n. 31, giusta delega a margine del ricorso;<br /> - ricorrente -<br />c o n t r o<br /><br />PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 04.01.2005, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg, Laura Fadanelli, e Stephan Beikircher, con elezione di domicilio presso l&rsquo;Avvocatura della Provincia in Bolzano Via Crispi, n. 3, giusta delega a margine dell'atto di costituzione;<br /> - resistente -<br />per l'annullamento<br />del decreto dell&rsquo;Assessore provinciale per le Foreste della Provincia autonoma di Bolzano 18.07.2006, n. 176/32.4, avente ad oggetto: &ldquo;Approvazione del piano di abbattimento di marmotte per l&rsquo;anno 2006&rdquo;.<br /><br />Visto il ricorso notificato il 20.09.2006 e depositato in segreteria il 22.09.2006 con i relativi allegati;<br />Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 02.10.2006;<br />Vista l&rsquo;istanza cautelare, la cui decisione &egrave; stata rinviata all&rsquo;udienza di merito;<br />Vista la memoria prodotta;<br />Visti gli atti tutti della causa;<br />Designato relatore per la pubblica udienza del 18.04.2007 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l&rsquo;avv. L. Fadanelli per la Provincia autonoma di Bolzano;<br /><br />Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br /><br />F A T T O<br /><br />E&rsquo; impugnato il decreto con il quale l&rsquo;Assessore provinciale competente per le Foreste ha autorizzato un piano di abbattimento di 2.352 capi di marmotte, da realizzarsi nel mese di settembre 2006, in applicazione dell&rsquo;art. 4, comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14.<br />A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:<br /><br />1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonch&eacute; degli artt.1, 2 e 4, comma 1, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, nonch&eacute; violazione dell&rsquo;art. 4, primo comma, del DPR 31 agosto 1972, n. 670. Eccesso di potere.<br /><br />2. Eccesso di potere per difetto assoluto di adeguata istruttoria - violazione dell&rsquo;art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e contestuale violazione dell&rsquo;art. 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; violazione dell&rsquo;art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; violazione artt. 3, comma 4, e 4, comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14.<br /><br />3. Violazione dell&rsquo;art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: mancanza del parere dell&rsquo;INFS (Istituto Nazionale Fauna Selvatica).<br /><br />Si &egrave; costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e ha chiesto che il ricorso sia rigettato, siccome infondato.<br />All&rsquo;udienza in camera di Consiglio del 10 ottobre 2006, su concorde istanza delle parti, la trattazione dell&rsquo;istanza cautelare della ricorrente &egrave; stata rinviata all&rsquo;udienza di merito, per ivi essere decisa unitamente ad esso.<br />Nei termini di rito le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive difese.<br />All&rsquo;udienza pubblica del 18 aprile 2007 il ricorso &egrave; stato trattenuto in decisione.<br /><br />Con ordinanza collegiale n. 67/2007, depositata il 18 aprile 2007, &egrave; stata rigettata l&rsquo;istanza cautelare, presentata dalla ricorrente in via incidentale.<br /><br />D I R I T T O<br /><br />Il ricorso &egrave; fondato sotto gli assorbenti profili di censura dedotti con il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione dell&rsquo;art. 4, comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, il difetto assoluto di istruttoria e il difetto di motivazione del decreto impugnato in ordine al notevole pregiudizio per l&rsquo;equilibrio ecologico o per l&rsquo;agricoltura, in presenza del quale l&rsquo;Assessore competente pu&ograve; autorizzare, in via eccezionale, piani di abbattimento di specie altrimenti non cacciabili.<br /><br />Le doglianze hanno pregio.<br />L&rsquo;art. 4 della citata legge provinciale n. 14 del 1987 dopo aver elencato, nel comma 1, le specie cacciabili e i periodi di caccia, nel comma 2 cos&igrave; recita: &ldquo;Con decreto dell'assessore competente per materia, e, previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale, nel rispetto dei livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica, allo scopo di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi in modo notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la selvicoltura, la pescicoltura, la consistenza della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o per motivi di sanit&agrave; possono essere autorizzati piani di abbattimento di specie non contenute nel precedente comma 1&rdquo;.<br />Ad avviso del Collegio la norma va interpretata nel senso che il pregiudizio che legittima la deroga al divieto di caccia non deve essere ipotetico, ma concreto e attuale. Non solo: una volta accertata, attraverso un&rsquo;adeguata istruttoria, l&rsquo;esistenza di un effettivo pregiudizio, l&rsquo;Amministrazione &egrave; tenuta a verificare la sussistenza di un grado di dannosit&agrave; che possa considerarsi, come la legge richiede, &ldquo;notevole&rdquo;. <br />E&rsquo; evidente che il legislatore si preoccupa di raggiungere un contemperamento fra la necessit&agrave; di conservare una specie protetta della nostra fauna selvatica e la necessit&agrave; di tutelare l&rsquo;agricoltura e l&rsquo;equilibrio tra le specie. Pertanto, il piano di abbattimento, da considerarsi uno strumento eccezionale, va autorizzato tassativamente nei casi e modi stabiliti dal legislatore.<br /><br />Ci&ograve; chiarito, il decreto impugnato autorizza l&rsquo;abbattimento di complessivi 2.352 capi di marmotta, suddivisi per singole riserve di caccia, nel mese di settembre 2006, fino ad una quota di m. 2300 s.l.m. ed esclusivamente con tiro a palla e con armi a canna rigata. <br />In ordine alle ragioni che giustificano il piano di abbattimento, il decreto richiama, condividendole, le valutazioni espresse dall&rsquo;Osservatorio faunistico provinciale nella deliberazione 28 marzo 2006, n. 4.<br />L&rsquo;Osservatorio, dopo aver valutato in 43.000 capi la consistenza delle marmotte nella provincia di Bolzano, di cui 2234 presenti nei prati falciabili (secondo le rilevazioni effettuate dagli agenti venatori), si &egrave; soffermato sui danni che un eccessivo numero di marmotte potrebbe causare all&rsquo;agricoltura, cos&igrave; esprimendosi: &ldquo;In alta montagna, in linea di massima, i pendii soleggiati costituiscono i pascoli pi&ugrave; pregiati e, per lo stesso motivo, anche le zone pi&ugrave; predilette dalle marmotte che, con i loro scavi e rispettivamente gli accumuli di terra, saltuariamente possono causare delle piccole erosioni compromettendo la qualit&agrave; pascoliva in quelle zone. Oltre a ci&ograve;, in singole valli laterali, i pascoli - prati falciabili si trovano fino ad una quota di m. 2200 s.l.m. e, data la loro altitudine, vengono spesso invasi dalle marmotte. In tali prati magri il materiale scavato dalle marmotte e rotolato verso valle spesso pu&ograve; pregiudicare la lavorazione manuale e, soprattutto, quella meccanica, mentre d&rsquo;altronde la falciatura dei prati montani viene sovvenzionata con premi incentivanti per la tutela paesaggistica.&rdquo;<br />L&rsquo;Osservatorio, dunque, si limita a descrivere, sinteticamente, la tipologia dei possibili danni all&rsquo;agricoltura, attribuibili alle marmotte (piccole erosioni che potrebbero compromettere la qualit&agrave; pascoliva e la falciatura dei prati, soprattutto quella meccanica), senza fare riferimento a dati precisi in ordine alla loro effettiva esistenza, quantit&agrave; e intensit&agrave;.<br />L&rsquo;Assessore provinciale competente afferma, nel decreto, che le valutazioni contenute in quel parere sono condivisibili &ldquo;in quanto considerano l&rsquo;attuale situazione faunistica, nonch&eacute; il possibile impatto delle marmotte sui prati falciabili e in parte anche sui pascoli bovini&rdquo;. Anche nel decreto che autorizza il piano di abbattimento, dunque, si parla solo di possibili pregiudizi.<br />Alla luce della esposta interpretazione della norma attributiva del potere di autorizzare piani di abbattimento per specie non cacciabili, il Collegio ritiene che l&rsquo;Amministrazione resistente, prima di autorizzare il piano di abbattimento, avrebbe dovuto esperire un&rsquo;adeguata istruttoria, volta ad accertare, in concreto, l&rsquo;esistenza, la portata e l&rsquo;intensit&agrave; dei danni causati dalle marmotte all&rsquo;agricoltura.<br /><br />Il difetto di istruttoria si riflette anche sulla motivazione del decreto, che appare lacunosa con riferimento all&rsquo;esistenza del pregiudizio e al carattere &ldquo;notevole&rdquo;, che il pregiudizio deve avere, come prescritto dalla norma.<br /><br />Parimenti insufficiente si palesa la motivazione in ordine all&rsquo;impatto del piano di abbattimento sulla consistenza numerica delle marmotte: anche sotto questo aspetto il decreto non d&agrave; alcuna certezza, limitandosi ad affermare che il piano di abbattimento &ldquo;non dovrebbe affatto pregiudicare n&eacute; la consistenza, n&eacute; la distribuzione territoriale della specie&rdquo;. <br />Infine, va osservato che l&rsquo;Amministrazione resistente, quantomeno a partire dal 2000, ha autorizzato ogni anno un piano di abbattimento delle marmotte, sulla base di una motivazione pressoch&eacute; identica, con ci&ograve; trasformando uno strumento eccezionale previsto dal legislatore in uno strumento ordinario di prelievo di una specie altrimenti non cacciabile (cfr. TRGA Bolzano, 14 dicembre 2006, n. 448).<br /><br />Per le considerazioni che precedono, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, per l&rsquo;effetto, va annullato il decreto dell&rsquo;Assessore provinciale per le Foreste 18 luglio 2006, n. 176/32.4.<br /><br />Si ravvisano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio. Nulla per quanto concerne il contributo unificato, essendo la ricorrente esente, in quanto associazione non lucrativa (cfr. art. 27bis, allegato B al DPR 26.10.1972, n. 642, aggiunto dall&rsquo;art. 17 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460 e s.m.).<br /><br />P.Q.M.<br /><br />Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l&rsquo;effetto, annulla l&rsquo;atto impugnato.<br />Spese compensate. Nulla per quanto concerne il contributo unificato, in quanto esente.<br />Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorit&agrave; amministrativa.<br />Cos&igrave; deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 18.04.2007.<br /><br />IL PRESIDENTE <br />Marina ROSSI DORDI<br /><br />L'ESTENSORE<br />Lorenza PANTOZZI LERJEFORS<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />FAUNA E FLORA - CACCIA - Caccia al lupo - Conservazione degli habitat naturali -Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE. Autorizzando la caccia al lupo in via preventiva, senza che sia accertata la sua idoneit&agrave; a prevenire gravi danni ai sensi dell'art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali nonch&eacute; della flora e della fauna selvatiche, la Repubblica di Finlandia &egrave; venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 12, n. 1, e 16, n. 1, lett. b), di detta direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. II, 14 Giugno 2007, causa C-342/05<br /><br /><br /><br /><br /><br />  <br />CORTE DI GIUSTIZIA<br />delle Comunit&agrave; Europee,<br /><br /><br />SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 14 giugno 2007 <br /><br /><br />&laquo;Inadempimento di uno Stato &ndash; Direttiva 92/43/CEE &ndash; Conservazione degli habitat naturali &ndash; Fauna e flora selvatiche &ndash; Caccia al lupo&raquo;<br /><br />Nel procedimento C‑342/05,<br /><br />avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell&rsquo;art. 226 CE, proposto il 14 settembre 2005,<br /><br />Commissione delle Comunit&agrave; europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e I. Koskinen, in qualit&agrave; di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br /><br />ricorrente,<br /><br />contro<br /><br />Repubblica di Finlandia, rappresentata dalla sig.ra E. Bygglin, in qualit&agrave; di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br /><br />convenuta,<br /><br />LA CORTE (Seconda Sezione),<br /><br />composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (relatore) e J.‑C. Bonichot, giudici,<br /><br />avvocato generale: sig.ra J. Kokott<br /><br />cancelliere: sig. R. Grass<br /><br />vista la fase scritta del procedimento,<br /><br />sentite le conclusioni dell&rsquo;avvocato generale, presentate all&rsquo;udienza del 30 novembre 2006,<br /><br />ha pronunciato la seguente<br /><br />Sentenza<br /><br />1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunit&agrave; europee chiede alla Corte di dichiarare che, avendo autorizzato la caccia al lupo senza rispettare i motivi di deroga sanciti all&rsquo;art. 16, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, nonch&eacute; della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7, in prosieguo: la &laquo;direttiva habitat&raquo;), la Repubblica di Finlandia &egrave; venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 12, n. 1, e 16, n. 1, di tale direttiva.<br /><br />Contesto normativo<br /><br />La direttiva habitat<br /><br />2 Ai sensi dell&rsquo;art. 12, n. 1, della direttiva habitat:<br /><br />&laquo;Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all&rsquo;allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:<br /><br />a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell&rsquo;ambiente naturale;<br /><br />(&hellip;)&raquo;.<br /><br />3 L&rsquo;allegato IV della direttiva habitat &egrave; intitolato &laquo;specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa&raquo;. Detto allegato IV, lett. a), come modificato dall&rsquo;Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d&rsquo;Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l&rsquo;Unione europea [GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1, in prosieguo: l&rsquo;&laquo;allegato IV, lett. a)&raquo;] cita le seguenti specie: &laquo;Canis lupus (tranne le popolazioni finlandesi all&rsquo;interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)&raquo;.<br /><br />4 L&rsquo;art. 16, n. 1, della direttiva prevede:<br /><br />&laquo;A condizione che non esista un&rsquo;altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):<br /><br />a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;<br /><br />b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all&rsquo;allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di propriet&agrave;;<br /><br />c) nell&rsquo;interesse della sanit&agrave; e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l&rsquo;ambiente;<br /><br />(&hellip;)&raquo;.<br /><br />5 Lo stato di conservazione delle specie viene definito all&rsquo;art. 1, lett. i), della direttiva habitat:<br /><br />&laquo;i) Stato di conservazione di una specie: l&rsquo;effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l&rsquo;importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all&rsquo;articolo 2;<br /><br />Lo &ldquo;stato di conservazione&rdquo; &egrave; considerato &ldquo;soddisfacente&rdquo; quando<br /><br />&ndash; i dati relativi all&rsquo;andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e pu&ograve; continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,<br /><br />&ndash; l&rsquo;area di ripartizione naturale di tale specie non &egrave; in declino n&eacute; rischia di declinare in un futuro prevedibile<br /><br />e<br /><br />&ndash; esiste e continuer&agrave; probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinch&eacute; le sue popolazioni si mantengano a lungo termine&raquo;.<br /><br />La normativa finlandese<br /><br />6 Dal fascicolo presentato alla Corte risulta che gli artt. 12 e 16 della direttiva habitat sono stati trasposti pressoch&eacute; alla lettera nella normativa finlandese sulla caccia.<br /><br />7 Tuttavia, per quanto riguarda l&rsquo;autorizzazione all&rsquo;abbattimento dei lupi, sono previste discipline particolari. La caccia al lupo &egrave; autorizzata caso per caso dal distretto venatorio competente. Le soglie regionali massime di caccia, vale a dire il numero massimo di lupi che possono essere cacciati nei singoli distretti durante la stagione della caccia che va dal 1&deg; novembre al 31 marzo, vengono invece fissate dal Ministero per l&rsquo;Agricoltura e le Foreste. Dette soglie sono fissate in modo tale che non sia minacciata l&rsquo;esistenza della popolazione dei lupi presente nei singoli distretti. Si tiene conto di tutte le conoscenze relative alla mortalit&agrave; di tali animali, in particolare di quella dovuta ad incidenti stradali o alle attivit&agrave; umane.<br /><br />8 I distretti venatori devono verificare, per autorizzare la caccia, se ricorrono condizioni di cui all&rsquo;art. 16, n. 1, della direttiva habitat, che &egrave; stata trasposta nell&rsquo;ordinamento nazionale. D&rsquo;altro canto, quando una soglia regionale massima di caccia viene raggiunta, il suo superamento &egrave; possibile solo alle condizioni di cui all&rsquo;art. 16, n. 1, e necessita di una speciale autorizzazione ministeriale.<br /><br />9 Inoltre, se le forze di polizia, in situazioni eccezionali, possono abbattere animali, esse possono farlo solo nel rispetto delle condizioni richiamate al punto 8 della presente sentenza.<br /><br />Procedimento precontenzioso<br /><br />10 La Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento inviando una lettera di diffida alla Repubblica di Finlandia in data 10 aprile 2001. Dopo la risposta del detto Stato con lettera del 6 luglio 2001, la Commissione ha emesso, il 26 giugno 2002, un parere motivato. Nel detto parere motivato si asseriva che, dato che in Finlandia lo stato di conservazione del lupo non era soddisfacente, che altre soluzioni avrebbero potuto essere adottate e che le licenze di caccia erano rilasciate senza che fosse stabilito un rapporto con gli individui all&rsquo;origine di gravi danni, la caccia al lupo, come autorizzata, non soddisfaceva le condizioni stabilite all&rsquo;art. 16, n. 1, della direttiva habitat. La Repubblica di Finlandia ha risposto a detto parere motivato con lettera del 28 agosto 2002.<br /><br />11 Considerando, ciononostante, che l&rsquo;inadempimento contestato persisteva, la Commissione ha proposto, il 14 settembre 2005, il presente ricorso.<br /><br />Sul ricorso<br /><br />Argomenti delle parti<br /><br />12 La Commissione rileva anzitutto che, in Finlandia, il lupo costituisce una specie in pericolo e che, di conseguenza, lo stato di conservazione di quest&rsquo;ultima non pu&ograve; essere considerato soddisfacente in tale Stato membro.<br /><br />13 La Commissione sostiene poi che la prassi seguita in Finlandia, consistente nell&rsquo;autorizzare la caccia in via preventiva, &egrave; in contrasto con l&rsquo;art. 16, n. 1, della direttiva habitat. Infatti, quando si prevede che con buona probabilit&agrave; un lupo provochi gravi danni, questi ultimi possono essere generalmente evitati in modo diverso dall&rsquo;abbattimento preventivo. Pu&ograve; essere previsto l&rsquo;uso di repellenti, di sostanze odoranti, di recinti elettrici o altri mezzi, il ricovero del bestiame o dei cani durante la notte, addirittura il risarcimento dei danni provocati. Quando le licenze di caccia sono rilasciate in via preventiva, appare poco probabile che gli abbattimenti mirino i lupi che provocano gravi danni. Dette licenze di caccia sono, ad ogni modo, rilasciate dalle autorit&agrave; finlandesi senza che sia debitamente accertato un rapporto con gli individui che provocano tali danni. Stanti tali premesse, la caccia non rappresenterebbe un rimedio molto efficace per prevenire i detti danni.<br /><br />14 La Commissione, infine, fa valere che le soglie territoriali annuali definite anticipatamente dal Ministero per l&rsquo;Agricoltura e le Foreste per un periodo limitato non si giustificano, poich&eacute; le deroghe al regime di rigorosa tutela devono essere valutate indipendentemente dal periodo interessato e previste distintamente per quanto riguarda le singole licenze di caccia, in conformit&agrave; all&rsquo;art. 16, n. 1, della direttiva habitat. Peraltro, la prassi delle autorit&agrave; finlandesi condurrebbe ad una situazione nella quale i lupi possono essere legalmente abbattuti anche qualora la soglia massima definita dal Ministero per l&rsquo;Agricoltura e le Foreste sia ampiamente superata. Cos&igrave;, in particolare durante la stagione 2003‑2004, mentre la soglia massima sarebbe stata fissata ad otto lupi, sarebbero state inoltre concesse undici licenze in deroga e due licenze rilasciate dalla polizia. In definitiva, durante detta stagione sarebbero stati abbattuti dodici lupi.<br /><br />15 La Commissione conclude che, dato lo stato di conservazione insoddisfacente del lupo in Finlandia, data la possibilit&agrave; di adottare altre soluzioni e dato che le licenze di caccia sono rilasciate senza che sia adeguatamente accertato un rapporto con gli individui che provocano gravi danni, la caccia al lupo &egrave; autorizzata in Finlandia in misura tale da violare le condizioni enunciate all&rsquo;art. 16, n. 1, della direttiva habitat.<br /><br />16 Il governo finlandese fa valere che la caccia al lupo necessita di una licenza che pu&ograve; essere ottenuta dietro richiesta scritta e motivata, diretta al distretto venatorio locale, nella quale sia indicato il territorio e il numero di animali considerati. Tale distretto, disponendo di conoscenze adeguate relative all&rsquo;area di pertinenza, verificherebbe se la caccia osta al mantenimento di un livello di conservazione soddisfacente della specie, se sia possibile adottare un&rsquo;altra soluzione valida e se sono rispettate le condizioni in materia di deroga previste all&rsquo;art. 16, n. 1, della direttiva habitat.<br /><br />17 Inoltre, le decisioni sul rilascio delle licenze di caccia sarebbero anche prese in funzione della soglia massima regionale relativa agli esemplari che possono essere cacciati nei singoli distretti venatori, definita dal Ministero per l&rsquo;Agricoltura e le Foreste e corrispondente alla quantit&agrave; di esemplari che possono biologicamente essere soppressi senza compromettere la sopravvivenza delle relative popolazioni. Non si tratterebbe dunque di quote da raggiungere o da esaurire.<br /><br />18 Il governo finlandese sostiene che la propria prassi non ostacola il mantenimento, in Finlandia, di uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione dei lupi. Infatti, quest&rsquo;ultima si sarebbe accresciuta in maniera considerevole nel corso degli ultimi anni. Lo stesso varrebbe per l&rsquo;area geografica di popolamento. Del resto, i dati relativi all&rsquo;andamento della specie interessata indicherebbero che quest&rsquo;ultima costituisce ancora, e pu&ograve; a costituire a lungo termine, un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene.<br /><br />19 Quanto alla condizione relativa all&rsquo;inesistenza di &laquo;un&rsquo;altra soluzione valida&raquo;, il detto governo fa valere che numerosi mezzi diversi sono nei limiti del possibile utilizzati, singolarmente o in combinazione, per prevenire o ridurre i danni provocati dai lupi. In ogni caso, i distretti venatori considererebbero ogni altra soluzione valida prima di rilasciare una licenza di caccia. Tuttavia, il governo finlandese insiste, a questo proposito, sul fatto che le soluzioni sostitutive alle quali la Commissione si riferisce nella fattispecie non sono adeguate ad ogni singolo caso.<br /><br />20 Secondo detto governo e contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l&rsquo;art. 16, n. 1, della direttiva habitat non vieta di derogare al regime di rigorosa tutela per prevenire gravi danni. Sarebbe anche inesatto affermare che le decisioni con cui le autorit&agrave; nazionali competenti rilasciano licenze di caccia al lupo non implicano l&rsquo;identificazione dei lupi che provocano gravi danni. Tali decisioni, infatti, determinerebbero in modo preciso le aree geografiche corrispondenti a tali licenze e in cui vivono i lupi che provocano detti danni. Tuttavia, dato che il lupo &egrave; un animale che vive in muta, le licenze di caccia non possono sempre identificare l&rsquo;esemplare o gli esemplari che occasionano danni. Nondimeno, quando sono conosciuti, gli individui in questione appartenenti ad una muta, formerebbero oggetto delle licenze di caccia rilasciate. Peraltro, quando l&rsquo;animale interessato si sposta da solo, la licenza di caccia potrebbe anche riguardarlo singolarmente.<br /><br />Giudizio della Corte<br /><br />21 Come giustamente rilevato dall&rsquo;avvocato generale al paragrafo 16 delle sue conclusioni, con il presente ricorso la Commissione non contesta n&eacute; la normativa finlandese, n&eacute; singoli casi di abbattimento di lupi, bens&igrave; la prassi amministrativa delle autorit&agrave; finlandesi in materia di caccia al lupo.<br /><br />22 Orbene, anche se la normativa nazionale vigente &egrave;, di per s&eacute;, compatibile con il diritto comunitario, un inadempimento pu&ograve; derivare dall&rsquo;esistenza di una prassi amministrativa in contrasto con tale diritto (v. sentenza 27 aprile 2006, causa C‑441/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑3449, punto 47).<br /><br />23 Emerge, a questo proposito, da una giurisprudenza costante che, nell&rsquo;ambito di un procedimento di inadempimento, la Commissione ha l&rsquo;obbligo di dimostrare l&rsquo;esistenza dell&rsquo;inadempimento contestato e fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest&rsquo;ultima, dell&rsquo;esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione (v., segnatamente, sentenze 6 novembre 2003, causa C‑434/01, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑13239, punto 21 e Commissione/Germania, cit., punto 48).<br /><br />24 Quindi, nell&rsquo;ambito del presente ricorso, spetta alla Commissione dimostrare che la prassi seguita in Finlandia viola il regime di rigorosa tutela del lupo in quanto specie figurante nell&rsquo;allegato IV, punto a), di cui all&rsquo;art. 12, n. 1, della direttiva habitat, in ragione del fatto che le deroghe a tale regime non sono concesse nel rispetto delle condizioni previste dall&rsquo;art. 16, n. 1, di questa direttiva (v., in tal senso, sentenza Commissione/Regno Unito, cit., punto 22).<br /><br />25 Ques&rsquo;ultima disposizione, prevedendo un regime di eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva e deve far gravare l&rsquo;onere di provare la sussistenza delle condizioni richieste, per ciascuna deroga, sull&rsquo;autorit&agrave; che ne prende la decisione, gli Stati membri sono tenuti a garantire che qualsiasi intervento riguardante le specie protette sia autorizzato solo in base a decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata riferentesi ai motivi, alle condizioni e alle prescrizioni di cui all&rsquo;art. 16, n. 1, della direttiva habitat (v., in tal senso, sentenza 8 giugno 2006, causa C‑60/05, WWF Italia e a., Racc. pag. I‑5083, punto 34).<br /><br />26 Nella fattispecie, &egrave; pacifico che:<br /><br />&ndash; Le autorit&agrave; finlandesi autorizzano ogni anno, in misura limitata, la caccia al lupo in via di deroga;<br /><br />&ndash; ai termini della relazione del 2000, relativa ai pericoli gravanti sulle specie in Finlandia, pubblicata nel 2001 dal Ministero dell&rsquo;Ambiente e dal centro finlandese per l&rsquo;Ambiente [Pertti Rassi, Aulikki Alanen, Tiina Kanerva ja Ilpo Mannerkoski: (toim.): Suomen lajien uhanalaisuus 2000. Uhanalaisten lajien II seurantaryhm&auml;. Ymp&auml;rist&ouml;ministeri&ouml; & Suomen ymp&auml;rist&ouml;keskus, Helsinki 2001], il lupo &egrave; annoverato tra le specie in pericolo in Finlandia;<br /><br />&ndash; nella detta relazione, &egrave; riportato che il numero di individui capaci di riprodursi &egrave; inferiore a 50, valore che rappresenta il limite al di sotto del quale esiste un serio pericolo di estinzione;<br /><br />&ndash; ai sensi del punto 7.2 del piano di gestione della popolazione dei lupi, pubblicato nel 2005 dal Ministero per l&rsquo;Agricoltura e le Foreste (in prosieguo: il &laquo;piano di gestione&raquo;), si pu&ograve; stimare che la Finlandia dovrebbe annoverare 20 coppie riproduttrici per garantire a lungo termine la conservazione della popolazione dei lupi come componente vitale dei propri habitat naturali;<br /><br />&ndash; per quanto riguarda gli anni 2001‑2004, il numero di coppie riproduttrici era stimato, secondo il punto 2.1.5 del piano di gestione, rispettivamente a 11, 12, 13 e 16.<br /><br />27 Risulta dunque che, alla luce del criterio enunciato all&rsquo;art. 1, lett. i), primo trattino, della direttiva habitat, lo stato di conservazione del lupo in Finlandia, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non era soddisfacente.<br /><br />28 Orbene, l&rsquo;art. 16, n. 1, di detta direttiva pone lo stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale quale presupposto necessario per la concessione delle deroghe da esso previste (v., sentenza 10 maggio 2007, causa C‑508/04, Commissione/Austria, Racc. pag. I‑0000, punto 115).<br /><br />29 Detto ci&ograve;, il rilascio di tali deroghe rimarrebbe possibile eccezionalmente, quando &egrave; debitamente accertato che esse non sono tali da peggiorare lo stato di conservazione non soddisfacente di dette popolazioni o da impedire il riassestamento, in condizioni di conservazione soddisfacente, delle popolazioni stesse. Infatti, in conformit&agrave; alle osservazioni formulate dalla Commissione, in particolare ai punti 47‑51 della sezione III del proprio documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario prevista dalla direttiva habitat (Guidance document on the strict protection of animal species of community interrest provided by the &laquo;Habitats&raquo; Directive 92/43/EEC, versione definitiva, febbraio 2007), non si pu&ograve; escludere che l&rsquo;abbattimento di un numero limitato di esemplari sia senza incidenza sull&rsquo;obiettivo di cui all&rsquo;art. 16, n. 1, della direttiva habitat, consistente nel mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente la popolazione dei lupi nella sua area di ripartizione naturale. Una tale deroga sarebbe pertanto neutra sulla specie interessata.<br /><br />30 Emerge dalle due decisioni di rilascio di licenze di caccia al lupo, adottate dalle autorit&agrave; finlandesi prima che la Commissione avesse inviato la lettera di diffida alla Repubblica di Finlandia e prodotte dalla Commissione dinanzi alla Corte, che dette autorit&agrave; hanno autorizzato, in entrambi i casi, la caccia ad un numero determinato di lupi in un&rsquo;area geografica ben delimitata ma senza fondarsi su una valutazione dello stato di conservazione della specie, senza fornire alcuna motivazione precisa e adeguata quanto all&rsquo;assenza di altre soluzioni valide e senza identificare precisamente i lupi autori di gravi danni che potevano essere abbattuti.<br /><br />31 Orbene, tali decisioni che, da una parte, non si fondano su una valutazione dell&rsquo;impatto relativo all&rsquo;abbattimento dei lupi da esse autorizzato sul mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione di detta specie nella sua area di ripartizione naturale e che, dall&rsquo;altra, non contengono una motivazione precisa e adeguata quanto all&rsquo;assenza di altre soluzioni valide, risultano in contrasto con l&rsquo;art. 16, n. 1, della direttiva habitat.<br /><br />32 Occorre tuttavia ricordare che, come risulta dal punto 21 della presente sentenza, la Commissione, con il presente ricorso, non intende denunciare casi concreti ma contesta la prassi amministrativa delle autorit&agrave; finlandesi in materia di caccia al lupo.<br /><br />33 La Corte, a tale proposito, ha dichiarato che, se un comportamento di uno Stato consistente in una prassi amministrativa in contrasto con gli obblighi del diritto comunitario pu&ograve; essere idoneo a costituire un inadempimento ai sensi dell&rsquo;art. 226 CE, occorre che tale prassi amministrativa presenti un certo grado di costanza e di generalit&agrave; (v., segnatamente, sentenza Commissione/Germania, cit., punto 50).<br /><br />34 Inoltre, come risulta da una giurisprudenza costante, l&rsquo;esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., segnatamente, sentenza 26 aprile 2005, causa C‑494/01, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑3331, punto 29).<br /><br />35 In questo caso, la Commissione non ha prodotto nessuna delle decisioni relative al rilascio di licenze di caccia al lupo che le autorit&agrave; finlandesi hanno adottato dopo le decisioni richiamate al punto 30 della presente sentenza, ad eccezione di due decisioni del 2006, alle quali la Commissione fa riferimento per mettere in evidenza i progressi in materia compiuti nel frattempo dalle autorit&agrave; finlandesi.<br /><br />36 Per il resto, la Commissione, che non ha mai invocato, nell&rsquo;ambito del presente procedimento, una mancanza di leale cooperazione da parte di dette autorit&agrave; riguardo alla comunicazione delle decisioni vertenti sul rilascio di licenze di caccia, non ha presentato alla Corte alcuna decisione di questo tipo risalente al periodo corrispondente alla fine del procedimento precontenzioso e idonea a fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica della fondatezza delle censure sollevate.<br /><br />37 Occorre per di pi&ugrave; ricordare che, come rilevato al punto 26 della presente sentenza, il numero di coppie riproduttrici &egrave; aumentato da 11 a 16 durante il periodo corrispondente agli anni 2001‑2004. Non si contesta, inoltre, che, durante il medesimo periodo, il numero totale dei lupi presenti sul territorio finlandese &egrave; passato da una forcella di 110‑130 esemplari ad una forcella di 185‑200esemplari.<br /><br />38 Questi dati, pur non essendo concludenti in s&eacute;, sono, ad ogni modo, idonei a dimostrare che malgrado la caccia al lupo autorizzata in via derogatoria in Finlandia, lo stato di conservazione della specie interessata &egrave; sostanzialmente e costantemente migliorato in tale Stato membro durante il periodo compreso tra il procedimento precontenzioso e larga parte del periodo precedente la proposizione del presente ricorso.<br /><br />39 La Commissione, cos&igrave;, non ha fornito elementi di prova sufficienti quanto all&rsquo;esistenza di una prassi amministrativa delle autorit&agrave; finlandesi consistente nel rilasciare licenze di caccia al lupo senza fondarsi su una valutazione dello stato di conservazione della specie o senza fornire una motivazione precisa e adeguata dell&rsquo;assenza di altre valide soluzioni.<br /><br />40 Per quanto attiene alla censura della Commissione relativa al fatto che le licenze di caccia sono rilasciate in via preventiva o, ad ogni modo, senza che sia debitamente accertato un rapporto con gli individui che provocano gravi danni, occorre constatare che, cos&igrave; come &egrave; stato rilevato anche dall&rsquo;avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, l&rsquo;art. 16, n. 1 della direttiva habitat non richiede il verificarsi di gravi danni preliminarmente all&rsquo;adozione di misure derogatorie.<br /><br />41 Tuttavia, &egrave; vero che il governo finlandese riconosce che, essendo il lupo un animale che generalmente vive in muta, le licenze di caccia non possono sempre individuare l&rsquo;individuo o gli individui che provocano gravi danni.<br /><br />42 Se non pu&ograve; essere escluso a priori che il fatto di autorizzare l&rsquo;abbattimento di uno o pi&ugrave; individui di una muta di lupi, di cui alcuni esemplari provocano o sono in grado di provocare danni del genere, possa prevenire, eliminare o ridurre questi ultimi, &egrave; giocoforza constatare che gli elementi agli atti non sono idonei a confermare questa tesi.<br /><br />43 Occorre constatare a tale proposito che, come indicato al punto 5.4.5 del piano di gestione, secondo una determinata opinione, una caccia ininterrotta indurrebbe il lupo a diffidare dell&rsquo;uomo e contribuirebbe, pertanto, a limitare i danni, mentre, secondo un&rsquo;altra opinione, la caccia ai lupi appartenenti a mute provocherebbe un incremento dei danni. E&rsquo;, peraltro, precisato che pochi studi biologici sono disponibili su questo tema.<br /><br />44 Stanti tali premesse, deve essere accolta la censura della Commissione relativa al fatto che le licenze di caccia sono rilasciate in via preventiva.<br /><br />45 Quanto alla circostanza secondo la quale le decisioni di rilascio dei permessi di caccia al lupo sono anche assoggettate ad una soglia massima regionale di esemplari che possono essere abbattuti nei singoli distretti venatori, essa non pu&ograve; essere ritenuta in contrasto con l&rsquo;art. 16, n. 1, della direttiva habitat. Detta soglia, infatti, che &egrave; determinata in funzione della quantit&agrave; di esemplari che possono essere eliminati senza compromettere la conservazione della specie in questione, definisce, come rilevato dall&rsquo;avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, solo i limiti entro cui i distretti venatori possono rilasciare le licenze di caccia, qualora sussistano anche i presupposti di cui all&rsquo;art. 16, n. 1, della direttiva habitat.<br /><br />46 Considerando in particolare quanto indicato al punto 8 della presente sentenza, la circostanza secondo la quale, durante la stagione 2003‑2004, la soglia in questione &egrave; stata in realt&agrave; superata, non pu&ograve;, in quanto tale, essere sufficiente a dimostrare che le autorit&agrave; finlandesi hanno rilasciato licenze di caccia in misura tale da poter nuocere al mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni di lupi nella loro area di ripartizione naturale.<br /><br />47 Risulta da quanto precede che, autorizzando la caccia al lupo in via preventiva, senza che sia accertata la sua idoneit&agrave; a prevenire gravi danni ai sensi dell&rsquo;art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva habitat, la Repubblica di Finlandia &egrave; venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 12, n. 1, e 16, n. 1, lett. b), di detta direttiva e che per il resto occorre respingere il ricorso della Commissione.<br /><br />Sulle spese<br /><br />48 Ai sensi dell&rsquo;art. 69, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, in particolare se le parti soccombono rispettivamente su uno o pi&ugrave; capi, la Corte pu&ograve; ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.<br /><br />49 Nella fattispecie, poich&eacute; sono risultate rispettivamente soccombenti su uno o pi&ugrave; capi, si deve disporre che ciascuna di esse sopporter&agrave; le proprie spese.<br /><br />Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:<br /><br />1) Autorizzando la caccia al lupo in via preventiva, senza che sia accertata la sua idoneit&agrave; a prevenire gravi danni ai sensi dell&rsquo;art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali nonch&eacute; della flora e della fauna selvatiche, la Repubblica di Finlandia &egrave; venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 12, n. 1, e 16, n. 1, lett. b), di detta direttiva.<br /><br />2) Per il resto, il ricorso &egrave; respinto.<br /><br />3) La Commissione delle Comunit&agrave; europee e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.<br /><br />Firme]]></content:encoded></item></channel>
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