23 gennaio 2011
Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione
29/01/11 20:12
ORDINANZA 16 luglio 2009
Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il
benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e
56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09A10570) (G.U. Serie
Generale n. 207 del 7 settembre 2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio 2003, concernente «Recepimento dell'accordo tra il Ministro
della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1979;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche
dall'Italia;
Visto il Trattato di Lisbona ratificato ed eseguito con legge 2
agosto 2008, n. 130, il quale sancisce che l'Unione europea e gli
Stati membri tengono conto delle esigenze in materia di benessere
degli animali in quanto esseri senzienti;
Ritenuta la necessità e l'urgenza, in attesa di intervenire in via
legislativa, di individuare specifiche ed appropriate misure
sanitarie a garanzia della salute, della tutela e del benessere degli
animali nel caso in cui gli stessi siano affidati secondo le
procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Ravvisata, altresì, la necessità e l'urgenza di evitare che
animali di affezione possano essere trasferiti, in alcuni casi anche
per lunghe distanze, in assenza di misure e prescrizioni sanitarie
idonee a garantirne la tutela e il benessere ed evitarne lo stress;
Visto l'art. 650 del codice penale;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al
Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Ordina:
Art. 1.
1. L'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte
dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilità
secondo le norme vigenti, deve tener conto della natura di esseri
senzienti degli animali, applicando i requisiti di cui al comma 2
anche alle procedure di cui agli articoli 55 e 56 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. I Comuni, ai fini dell'attuazione del comma 1, quali livelli
essenziali di tutela e benessere degli animali sono tenuti ad
assicurare:
a) la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione
nell'anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento e la
sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e, comunque,
sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi
del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio o di medici veterinari liberi professionisti
convenzionati;
b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti
su lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto
del regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007,
n. 151;
c) il possesso da parte della struttura individuata di requisiti
strutturali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a
quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del
territorio di provenienza dei cani;
d) il possesso da parte della struttura individuata
dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico veterinario
libero professionista come responsabile sanitario;
e) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi
eventuali moduli contigui alla struttura, non deve avere una
capacità superiore o superare le duecento unità di animali;
f) la capacità di restituzione dell'animale al proprietario che
ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle
procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
g) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, deve
prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni
riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o
enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al
fine di favorire l'adozione dei cani;
h) garantire attività che aumentino l'adottabilità' dei cani e
l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana,
di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno.
L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda
sanitaria locale competente per il territorio di ritrovamento e di
arrivo degli animali e deve essere esposto in modo ben visibile
tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura;
i) implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare
l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo
pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito
internet.
3. I Comuni in sede di bando di gara o di convenzione e di
valutazione delle offerte economiche devono prevedere principi di
prelazione a favore delle strutture che:
a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo ove
possibile strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;
b) si avvalgono di servizi prestati da associazioni riconosciute
in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali
aventi come finalità la protezione degli animali;
c) siano gestite da associazioni riconosciute in conformità alla
vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come
finalità la protezione degli animali.
4. Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul
proprio territorio e collocati in strutture site in altri Comuni ed
in altre regioni di provenienza e deve:
a) informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario
dell'azienda sanitaria locale competente per territorio della
struttura individuata;
b) effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e
benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno;
c) dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di
salute e benessere degli animali al Consiglio comunale anche nel
Rendiconto della gestione.
5. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente
per territorio sulla struttura individuata resta comunque
responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni
igienico sanitarie e di benessere degli animali e sulle azioni di
prevenzione e di profilassi effettuate.
Art. 2.
I cani, non ancora sterilizzati all'entrata in vigore della
presente ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i Comuni,
devono essere sottoposti all'intervento di sterilizzazione entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza a cura
del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale
territorialmente competente o di medici veterinari liberi
professionisti convenzionati, con spese a carico dei Comuni
proprietari dei cani.
Art. 3.
1. Il Prefetto esercita potere di vigilanza sull'applicazione della
presente ordinanza e ha facoltà di esercitare potere sostitutivo nei
confronti dei Comuni inadempienti ai sensi della presente ordinanza.
2. La presente ordinanza ha efficacia per ventiquattro mesi a
decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 16 luglio 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 289
Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il
benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e
56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09A10570) (G.U. Serie
Generale n. 207 del 7 settembre 2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio 2003, concernente «Recepimento dell'accordo tra il Ministro
della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1979;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche
dall'Italia;
Visto il Trattato di Lisbona ratificato ed eseguito con legge 2
agosto 2008, n. 130, il quale sancisce che l'Unione europea e gli
Stati membri tengono conto delle esigenze in materia di benessere
degli animali in quanto esseri senzienti;
Ritenuta la necessità e l'urgenza, in attesa di intervenire in via
legislativa, di individuare specifiche ed appropriate misure
sanitarie a garanzia della salute, della tutela e del benessere degli
animali nel caso in cui gli stessi siano affidati secondo le
procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Ravvisata, altresì, la necessità e l'urgenza di evitare che
animali di affezione possano essere trasferiti, in alcuni casi anche
per lunghe distanze, in assenza di misure e prescrizioni sanitarie
idonee a garantirne la tutela e il benessere ed evitarne lo stress;
Visto l'art. 650 del codice penale;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al
Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Ordina:
Art. 1.
1. L'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte
dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilità
secondo le norme vigenti, deve tener conto della natura di esseri
senzienti degli animali, applicando i requisiti di cui al comma 2
anche alle procedure di cui agli articoli 55 e 56 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. I Comuni, ai fini dell'attuazione del comma 1, quali livelli
essenziali di tutela e benessere degli animali sono tenuti ad
assicurare:
a) la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione
nell'anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento e la
sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e, comunque,
sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi
del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio o di medici veterinari liberi professionisti
convenzionati;
b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti
su lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto
del regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007,
n. 151;
c) il possesso da parte della struttura individuata di requisiti
strutturali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a
quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del
territorio di provenienza dei cani;
d) il possesso da parte della struttura individuata
dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico veterinario
libero professionista come responsabile sanitario;
e) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi
eventuali moduli contigui alla struttura, non deve avere una
capacità superiore o superare le duecento unità di animali;
f) la capacità di restituzione dell'animale al proprietario che
ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle
procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
g) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, deve
prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni
riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o
enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al
fine di favorire l'adozione dei cani;
h) garantire attività che aumentino l'adottabilità' dei cani e
l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana,
di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno.
L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda
sanitaria locale competente per il territorio di ritrovamento e di
arrivo degli animali e deve essere esposto in modo ben visibile
tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura;
i) implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare
l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo
pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito
internet.
3. I Comuni in sede di bando di gara o di convenzione e di
valutazione delle offerte economiche devono prevedere principi di
prelazione a favore delle strutture che:
a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo ove
possibile strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;
b) si avvalgono di servizi prestati da associazioni riconosciute
in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali
aventi come finalità la protezione degli animali;
c) siano gestite da associazioni riconosciute in conformità alla
vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come
finalità la protezione degli animali.
4. Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul
proprio territorio e collocati in strutture site in altri Comuni ed
in altre regioni di provenienza e deve:
a) informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario
dell'azienda sanitaria locale competente per territorio della
struttura individuata;
b) effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e
benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno;
c) dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di
salute e benessere degli animali al Consiglio comunale anche nel
Rendiconto della gestione.
5. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente
per territorio sulla struttura individuata resta comunque
responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni
igienico sanitarie e di benessere degli animali e sulle azioni di
prevenzione e di profilassi effettuate.
Art. 2.
I cani, non ancora sterilizzati all'entrata in vigore della
presente ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i Comuni,
devono essere sottoposti all'intervento di sterilizzazione entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza a cura
del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale
territorialmente competente o di medici veterinari liberi
professionisti convenzionati, con spese a carico dei Comuni
proprietari dei cani.
Art. 3.
1. Il Prefetto esercita potere di vigilanza sull'applicazione della
presente ordinanza e ha facoltà di esercitare potere sostitutivo nei
confronti dei Comuni inadempienti ai sensi della presente ordinanza.
2. La presente ordinanza ha efficacia per ventiquattro mesi a
decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 16 luglio 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 289
TRAFFICO CUCCIOLI E MALTRATTAMENTI, COME CAMBIANO LEGGE E CODICE PENALE
29/01/11 20:05
Legge di Ratifica ed esecuzione della Convezione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno
1. AUMENTO DELLA SANZIONE MINIMA E MASSIMA PER UCCISIONE DI ANIMALI
All’articolo 544 bis del codice penale (Uccisione) la previsione della reclusione passa “da tre mesi a diciotto mesi” a “da quattro mesi a due anni”
(articolo 3 comma 1 lettera a della nuova Legge)
2. AUMENTO DELLE SANZIONI PER MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
All’articolo 544 ter del codice penale (Maltrattamento) la previsione della pena passa “da tre mesi a un anno di reclusione o con la multa da 3.000 a 15.000 euro” a “da tre a diciotto mesi di reclusione o con la multa da 5.000 a 30.000 euro”
(articolo 3 comma 1 lettera b della nuova Legge)
3. CONVENZIONE EUROPEA RATIFICATA – MUTILAZIONI AD ANIMALI DA COMPAGNIA
L’Italia, penultima, non è più finalmente nell’elenco dei Paesi che hanno firmato ma mai ratificato ed eseguito la Convezione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. La Convenzione con le sue previsioni entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dalla data di deposito di questa legge presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
L’articolo 10 della Convenzione del Consiglio d’Europa, ora ratificata in Legge dello Stato, prevede all’articolo 10: “1.Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non terapeutici debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l’asportazione delle unghie e dei denti 2.Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non terapeutico necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un singolo animale (…)”.
(articoli 1 e 2 della nuova Legge).
Si ricorda l’efficacia dell’Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009) che all’articolo 2 comma 1. vieta:
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali; 2) taglio delle orecchie; 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale; e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d). 2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalita' curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorita' competenti. 3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
4. INTRODUZIONE DEL NUOVO REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA
Si applica agli animali da compagnia, ovvero cani e gatti.
Il legislatore ha previsto che la condotta sanzionata, un delitto, sia un’attività organizzata o condotta reiterata finalizzata a perseguire un profitto.
Condotta sanzionata: traffico illecito posto in essere da soggetti che, al fine di conseguire un profitto, tramite un’ attività organizzata o reiteratamente introducano, trasportino, cedano o ricevano a qualunque titolo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e non muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia.
Si intende per attività organizzata qualsiasi attività in cui più soggetti, in concorso tra loro, mirino a preparare o commettere il reato di traffico di animali da compagnia introducendo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e non muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia, così come la partecipazione a un’organizzazione creata per preparare o commettere uno dei reati.
Per condotta reiterata si intende la violazione ripetuta della normativa che regola la movimentazione e l’importazione di animali da compagnia: l’obbligo di introdurre cani e gatti provvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia.
Sanzioni:
Pena: reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque, al fine di procurare a sé o a altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate:
introduce nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale – microchip o tatuaggio - e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. (art. 4 comma 1).
trasporti, ceda o riceva cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. (art. 4 comma 2).
Aggravante
La pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro è aumentata se cani o gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore alle 12 settimane o provengono da zone – Paesi dell’Est - sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate dalle competenti autorità dei Paesi di provenienza per evitare la diffusione delle malattie proprie della specie come ad esempio la rabbia. (art. 4 comma 3).
Confisca e pene accessorie
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di emissione di decreto penale di condanna ai sensi dell’art 459 c.p.p. per i delitti di introduzione, trasporto, cessione illecita di cani o gatti si applica l’art. 544-sexies del codice penale che prevede la confisca degli animali, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime". (art. 4 comma 4)
Animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca
Sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell’art. 19quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004, che ne facciano richiesta. (art. 4 comma 5).
I cani e i gatti acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell’art. 19–quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004. (art. 4 comma 6)
Oneri derivanti dal provvedimento di sequestro e confisca
Si provvede mediante il fondo previsto dall’art. 8 della Legge 189/2004 (ancora non in funzione) - ai sensi del quale “le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla stessa Legge 189/2004 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale” - incrementato a seguito della maggiorazione delle sanzioni corrispondenti alle singole fattispecie di violazione individuate dalla presente legge. (art. 4 comma 7)
5. INTRODUZIONE, TRASPORTO E CESSIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA
In che cosa si differenzia dal reato di traffico illecito: le condotte sanzionate, seppur analoghe a quelle previste dal reato di traffico illecito di animali da compagnia, sono poste in essere da soggetti che non hanno approntato un’attività organizzata o reiterata.
Si applica agli animali da compagnia, ovvero cani e gatti.
Natura dell’illecito: amministrativa
Condotta sanzionata: introduzione, trasporto e cessione di animali da compagnia nel territorio nazionale in violazione della normativa vigente ovvero contravvenendo all’obbligo di introdurre cani e gatti provvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia. Queste condotte illecite non erano prima sanzionate e sono state fortemente incentivate dal vuoto normativo sanzionatorio.
Sanzioni: amministrative per ogni animale introdotto
Sanzione: salvo che il fatto costituisca reato, come nel caso ad esempio di un passaporto per animali domestici falso, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa:
da 100 a 1000 euro per ogni animale introdotto nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale, microchip o tatuaggio. (art. 5 comma 1)
da 500 a 1000 euro per ogni animale introdotto nel territorio nazionale animali da compagnia in violazione della legislazione vigente, assenza delle necessarie certificazioni sanitarie e, ove richiesto, di passaporto individuale. La sanzione non si applica però nel caso in cui le violazioni possano essere regolarizzabili ai sensi dell’art. 13, comma 7 del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28 secondo cui, e a determinate condizioni previste dallo stesso decreto, “in caso si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione”. (art. 5 comma 2)
da 500 a 1000 euro per ogni animale introdotto a chiunque trasporti o ceda cani o gatti introdotti nel territorio nazionale privi di sistema per l’identificazione individuale o in violazione degli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente (sempre che la violazione non sia stata regolarizzata. (art. 5 comma 3)
Aggravante
Si applica una sanzione più elevata – da 1000 a 2000 euro per ogni animale introdotto – se i cani o gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore alle 12 settimane o provengono da zone (Paesi dell’Est) sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria. (art. 5 comma 4)
Sanzioni amministrative accessorie
Sospensione:
da tre mesi a un anno dell’attività di trasporto e commercio a carico del trasportatore o titolare di un’azienda commerciale che commetta 3 violazioni in un periodo di 3 anni delle norme che sanzionano l’introduzione illecita di animali da compagnia. La sanzione è applicata in misura massima se il periodo intercorrente tra due violazioni è inferiore a tre mesi. (art. 6 comma 1)
da uno a tre mesi a carico del titolare di un’azienda nel caso in cui commetta tre violazioni del comma 13-bis del decreto legislativo n. 28 del 1993. La sanzione accessoria è quindi irrogata all’operatore registrato o convenzionato che non ottemperi agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione – atti necessari per realizzare gli scambi comunitari e intracomunitari di animali – quali ad esempio: il controllo del benessere durante il trasporto, il controllo dello stato di salute degli animali, la verifica dei documenti sanitari e di identità, la comunicare ogni tipo di irregolarità al Servizio sanitario locale competente. (art. 6 comma 2)
Revoca dell’autorizzazione dell’attività di trasporto e commercio se le violazioni previste per l’importazione legale sono 5 in un periodo di 3 anni.
Il trasportatore o il titolare di azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell’autorizzazione non può conseguire altra autorizzazione per la medesima attività prima di 12 mesi. (art. 6 comma 3)
Mezzi immatricolati all’estero: quando l’introduzione illecita, sanzionata amministrativamente dall’art. 5, viene commessa con un veicolo immatricolato all’estero si applicano le disposizioni dell’art. 207 del Codice della Strada. Nel caso in cui il trasgressore non paghi subito la sanzione in misura ridotta, dovrà versare all’agente accertatore una cauzione pari a alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.
Nel caso di veicoli immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo devono versare invece una somma pari a quella prevista per il pagamento in misura ridotta.
In mancanza del pagamento di tale importo viene disposto il fermo amministrativo del mezzo e affidato in custodia a spese del responsabile della violazione fino a quando non abbia adempiuto l’onere del versamento e comunque per non più di 60 giorni .
Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in idoneo luogo che garantisca il loro benessere. (art. 7 comma 2)
Salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 e dell’articolo 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 può essere emesso il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, dell’animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
Attività di controllo
Le previsioni di cui alla presente legge possono contestarle i soggetti previsti dall’articolo 13 della legge 689/81.
Chi irroga le sanzioni
L’irrogazione delle sanzioni amministrative spetta a Ministero della Salute, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano negli ambiti delle rispettive competenze. (art. 7 comma 5), per le ipotesi di reato al Giudice Penale.
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1. AUMENTO DELLA SANZIONE MINIMA E MASSIMA PER UCCISIONE DI ANIMALI
All’articolo 544 bis del codice penale (Uccisione) la previsione della reclusione passa “da tre mesi a diciotto mesi” a “da quattro mesi a due anni”
(articolo 3 comma 1 lettera a della nuova Legge)
2. AUMENTO DELLE SANZIONI PER MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
All’articolo 544 ter del codice penale (Maltrattamento) la previsione della pena passa “da tre mesi a un anno di reclusione o con la multa da 3.000 a 15.000 euro” a “da tre a diciotto mesi di reclusione o con la multa da 5.000 a 30.000 euro”
(articolo 3 comma 1 lettera b della nuova Legge)
3. CONVENZIONE EUROPEA RATIFICATA – MUTILAZIONI AD ANIMALI DA COMPAGNIA
L’Italia, penultima, non è più finalmente nell’elenco dei Paesi che hanno firmato ma mai ratificato ed eseguito la Convezione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. La Convenzione con le sue previsioni entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dalla data di deposito di questa legge presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
L’articolo 10 della Convenzione del Consiglio d’Europa, ora ratificata in Legge dello Stato, prevede all’articolo 10: “1.Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non terapeutici debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l’asportazione delle unghie e dei denti 2.Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non terapeutico necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un singolo animale (…)”.
(articoli 1 e 2 della nuova Legge).
Si ricorda l’efficacia dell’Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009) che all’articolo 2 comma 1. vieta:
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali; 2) taglio delle orecchie; 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale; e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d). 2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalita' curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorita' competenti. 3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
4. INTRODUZIONE DEL NUOVO REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA
Si applica agli animali da compagnia, ovvero cani e gatti.
Il legislatore ha previsto che la condotta sanzionata, un delitto, sia un’attività organizzata o condotta reiterata finalizzata a perseguire un profitto.
Condotta sanzionata: traffico illecito posto in essere da soggetti che, al fine di conseguire un profitto, tramite un’ attività organizzata o reiteratamente introducano, trasportino, cedano o ricevano a qualunque titolo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e non muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia.
Si intende per attività organizzata qualsiasi attività in cui più soggetti, in concorso tra loro, mirino a preparare o commettere il reato di traffico di animali da compagnia introducendo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e non muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia, così come la partecipazione a un’organizzazione creata per preparare o commettere uno dei reati.
Per condotta reiterata si intende la violazione ripetuta della normativa che regola la movimentazione e l’importazione di animali da compagnia: l’obbligo di introdurre cani e gatti provvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia.
Sanzioni:
Pena: reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque, al fine di procurare a sé o a altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate:
introduce nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale – microchip o tatuaggio - e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. (art. 4 comma 1).
trasporti, ceda o riceva cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. (art. 4 comma 2).
Aggravante
La pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro è aumentata se cani o gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore alle 12 settimane o provengono da zone – Paesi dell’Est - sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate dalle competenti autorità dei Paesi di provenienza per evitare la diffusione delle malattie proprie della specie come ad esempio la rabbia. (art. 4 comma 3).
Confisca e pene accessorie
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di emissione di decreto penale di condanna ai sensi dell’art 459 c.p.p. per i delitti di introduzione, trasporto, cessione illecita di cani o gatti si applica l’art. 544-sexies del codice penale che prevede la confisca degli animali, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime". (art. 4 comma 4)
Animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca
Sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell’art. 19quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004, che ne facciano richiesta. (art. 4 comma 5).
I cani e i gatti acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell’art. 19–quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004. (art. 4 comma 6)
Oneri derivanti dal provvedimento di sequestro e confisca
Si provvede mediante il fondo previsto dall’art. 8 della Legge 189/2004 (ancora non in funzione) - ai sensi del quale “le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla stessa Legge 189/2004 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale” - incrementato a seguito della maggiorazione delle sanzioni corrispondenti alle singole fattispecie di violazione individuate dalla presente legge. (art. 4 comma 7)
5. INTRODUZIONE, TRASPORTO E CESSIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA
In che cosa si differenzia dal reato di traffico illecito: le condotte sanzionate, seppur analoghe a quelle previste dal reato di traffico illecito di animali da compagnia, sono poste in essere da soggetti che non hanno approntato un’attività organizzata o reiterata.
Si applica agli animali da compagnia, ovvero cani e gatti.
Natura dell’illecito: amministrativa
Condotta sanzionata: introduzione, trasporto e cessione di animali da compagnia nel territorio nazionale in violazione della normativa vigente ovvero contravvenendo all’obbligo di introdurre cani e gatti provvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia. Queste condotte illecite non erano prima sanzionate e sono state fortemente incentivate dal vuoto normativo sanzionatorio.
Sanzioni: amministrative per ogni animale introdotto
Sanzione: salvo che il fatto costituisca reato, come nel caso ad esempio di un passaporto per animali domestici falso, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa:
da 100 a 1000 euro per ogni animale introdotto nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale, microchip o tatuaggio. (art. 5 comma 1)
da 500 a 1000 euro per ogni animale introdotto nel territorio nazionale animali da compagnia in violazione della legislazione vigente, assenza delle necessarie certificazioni sanitarie e, ove richiesto, di passaporto individuale. La sanzione non si applica però nel caso in cui le violazioni possano essere regolarizzabili ai sensi dell’art. 13, comma 7 del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28 secondo cui, e a determinate condizioni previste dallo stesso decreto, “in caso si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione”. (art. 5 comma 2)
da 500 a 1000 euro per ogni animale introdotto a chiunque trasporti o ceda cani o gatti introdotti nel territorio nazionale privi di sistema per l’identificazione individuale o in violazione degli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente (sempre che la violazione non sia stata regolarizzata. (art. 5 comma 3)
Aggravante
Si applica una sanzione più elevata – da 1000 a 2000 euro per ogni animale introdotto – se i cani o gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore alle 12 settimane o provengono da zone (Paesi dell’Est) sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria. (art. 5 comma 4)
Sanzioni amministrative accessorie
Sospensione:
da tre mesi a un anno dell’attività di trasporto e commercio a carico del trasportatore o titolare di un’azienda commerciale che commetta 3 violazioni in un periodo di 3 anni delle norme che sanzionano l’introduzione illecita di animali da compagnia. La sanzione è applicata in misura massima se il periodo intercorrente tra due violazioni è inferiore a tre mesi. (art. 6 comma 1)
da uno a tre mesi a carico del titolare di un’azienda nel caso in cui commetta tre violazioni del comma 13-bis del decreto legislativo n. 28 del 1993. La sanzione accessoria è quindi irrogata all’operatore registrato o convenzionato che non ottemperi agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione – atti necessari per realizzare gli scambi comunitari e intracomunitari di animali – quali ad esempio: il controllo del benessere durante il trasporto, il controllo dello stato di salute degli animali, la verifica dei documenti sanitari e di identità, la comunicare ogni tipo di irregolarità al Servizio sanitario locale competente. (art. 6 comma 2)
Revoca dell’autorizzazione dell’attività di trasporto e commercio se le violazioni previste per l’importazione legale sono 5 in un periodo di 3 anni.
Il trasportatore o il titolare di azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell’autorizzazione non può conseguire altra autorizzazione per la medesima attività prima di 12 mesi. (art. 6 comma 3)
Mezzi immatricolati all’estero: quando l’introduzione illecita, sanzionata amministrativamente dall’art. 5, viene commessa con un veicolo immatricolato all’estero si applicano le disposizioni dell’art. 207 del Codice della Strada. Nel caso in cui il trasgressore non paghi subito la sanzione in misura ridotta, dovrà versare all’agente accertatore una cauzione pari a alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.
Nel caso di veicoli immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo devono versare invece una somma pari a quella prevista per il pagamento in misura ridotta.
In mancanza del pagamento di tale importo viene disposto il fermo amministrativo del mezzo e affidato in custodia a spese del responsabile della violazione fino a quando non abbia adempiuto l’onere del versamento e comunque per non più di 60 giorni .
Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in idoneo luogo che garantisca il loro benessere. (art. 7 comma 2)
Salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 e dell’articolo 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 può essere emesso il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, dell’animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
Attività di controllo
Le previsioni di cui alla presente legge possono contestarle i soggetti previsti dall’articolo 13 della legge 689/81.
Chi irroga le sanzioni
L’irrogazione delle sanzioni amministrative spetta a Ministero della Salute, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano negli ambiti delle rispettive competenze. (art. 7 comma 5), per le ipotesi di reato al Giudice Penale.
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