22 luglio 2007
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25/07/07 13:49
RESPONSABILI CANILE COLLE ARPEA DI RIETI, BOCCIATA ARCHIVIAZIONE DEL CASO
23 lug 07
Decisione del Gip su richieste della LAV.
FONTE:www.animalieanimali.it
23 luglio 2007 - Il Giudice delle indagini preliminari di Rieti, Dott. Stefano Venturini, ha respinto la richiesta della Procura di archiviare l’inchiesta sul canile di Colle Arpea (Rieti), disponendo che il Pubblico Ministero formuli l’imputazione per i reati di maltrattamento e uccisione di animali, di cui agli articoli 544 bis e 544 ter del Codice Penale, a carico dell’amministratore della società che gestisce la struttura, di un suo collaboratore e del veterinario, direttore sanitario del canile all’epoca dei fatti.
La vicenda ebbe inizio in seguito al rinvenimento, avvenuto nel settembre 2005 da parte del Corpo Forestale, di numerose carcasse di cane seppellite nell’area prospiciente i box di detenzione degli animali, del Canile di Colle Arpea ex Bambi. Le indagini approfondite che ne scaturirono, condotte dagli stessi agenti della Forestale, furono indirizzate anche all’accertamento delle condizioni di vita dei cani all’interno del canile, oltre che ai reati di falso in atti pubblici, abuso edilizio, discarica abusiva, deturpamento di bellezze naturali.
Il Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Fabio Picuti aveva formulato decreto di citazione a giudizio solo per le ultime tre imputazioni a carico del gestore della struttura, decidendo invece di chiedere l’archiviazione per il maltrattamento e l’uccisione di animali, ritenendo che le indagini non avessero evidenziato elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio per i reati di cui agli articoli 544 bis e 544 ter C.P. e basandosi anche sulle informazioni rese dai medici veterinari della struttura e del servizio veterinario della Ausl competente, per i quali le condizioni del canile e lo stato dei cani detenuti erano in linea con quanto previsto dalle leggi vigenti.
Anche relativamente al rinvenimento delle carcasse di cane, il PM aveva chiesto l’archiviazione nonostante i risultati della consulenza tecnica disposta dalla Procura e le testimonianze rese da chi aveva assistito all’abbattimento di alcune decine di animali, ritenendo che anche tali comportamenti potessero non costituire violazione della normativa vigente.
L’Ordinanza del GIP, formulata a seguito dell’opposizione della LAV alla richiesta di archiviazione, evidenzia invece come dalle indagini preliminari siano emersi concreti e significativi elementi istruttori idonei a sostenere l’accusa in giudizio per i reati di maltrattamento ed uccisione di animali.
“Questo provvedimento – dichiara il Dott. Maurizio Santoloci, Direttore dell’Ufficio Legale nazionale della LAV – conferma l’importanza operativa del ruolo della LAV in ogni azione giudiziaria a tutela degli animali e la necessità di azionare un impegno diretto in ogni sede legale per promuovere lo sviluppo di una giurisprudenza innovativa e significativa nel settore. ”
“L’Associazione - conclude l’Avv. Luigi Viglione, responsabile dell’Ufficio legale della LAV Roma - si costituirà parte civile e continuerà a seguire tutte le vicende legate al canile di Colle Arpea, al fine di far luce sugli accadimenti che lo coinvolgono e per tutelare i diritti degli animali.”
La normativa penale introdotta dalla Legge 189 del 2004, ha inserito nel Codice Penale il titolo IX bis riguardante i delitti contro il sentimento per gli animali. In particolare l’articolo 544 bis del Codice Penale punisce l’uccisione di animali con la reclusione da tre a diciotto mesi, l’articolo 544 ter punisce il maltrattamento di animali con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3000 a 15000 euro, pena che viene aumentata della metà se dai fatti derivi la morte dell’animale.
23 lug 07
Decisione del Gip su richieste della LAV.
FONTE:www.animalieanimali.it
23 luglio 2007 - Il Giudice delle indagini preliminari di Rieti, Dott. Stefano Venturini, ha respinto la richiesta della Procura di archiviare l’inchiesta sul canile di Colle Arpea (Rieti), disponendo che il Pubblico Ministero formuli l’imputazione per i reati di maltrattamento e uccisione di animali, di cui agli articoli 544 bis e 544 ter del Codice Penale, a carico dell’amministratore della società che gestisce la struttura, di un suo collaboratore e del veterinario, direttore sanitario del canile all’epoca dei fatti.
La vicenda ebbe inizio in seguito al rinvenimento, avvenuto nel settembre 2005 da parte del Corpo Forestale, di numerose carcasse di cane seppellite nell’area prospiciente i box di detenzione degli animali, del Canile di Colle Arpea ex Bambi. Le indagini approfondite che ne scaturirono, condotte dagli stessi agenti della Forestale, furono indirizzate anche all’accertamento delle condizioni di vita dei cani all’interno del canile, oltre che ai reati di falso in atti pubblici, abuso edilizio, discarica abusiva, deturpamento di bellezze naturali.
Il Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Fabio Picuti aveva formulato decreto di citazione a giudizio solo per le ultime tre imputazioni a carico del gestore della struttura, decidendo invece di chiedere l’archiviazione per il maltrattamento e l’uccisione di animali, ritenendo che le indagini non avessero evidenziato elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio per i reati di cui agli articoli 544 bis e 544 ter C.P. e basandosi anche sulle informazioni rese dai medici veterinari della struttura e del servizio veterinario della Ausl competente, per i quali le condizioni del canile e lo stato dei cani detenuti erano in linea con quanto previsto dalle leggi vigenti.
Anche relativamente al rinvenimento delle carcasse di cane, il PM aveva chiesto l’archiviazione nonostante i risultati della consulenza tecnica disposta dalla Procura e le testimonianze rese da chi aveva assistito all’abbattimento di alcune decine di animali, ritenendo che anche tali comportamenti potessero non costituire violazione della normativa vigente.
L’Ordinanza del GIP, formulata a seguito dell’opposizione della LAV alla richiesta di archiviazione, evidenzia invece come dalle indagini preliminari siano emersi concreti e significativi elementi istruttori idonei a sostenere l’accusa in giudizio per i reati di maltrattamento ed uccisione di animali.
“Questo provvedimento – dichiara il Dott. Maurizio Santoloci, Direttore dell’Ufficio Legale nazionale della LAV – conferma l’importanza operativa del ruolo della LAV in ogni azione giudiziaria a tutela degli animali e la necessità di azionare un impegno diretto in ogni sede legale per promuovere lo sviluppo di una giurisprudenza innovativa e significativa nel settore. ”
“L’Associazione - conclude l’Avv. Luigi Viglione, responsabile dell’Ufficio legale della LAV Roma - si costituirà parte civile e continuerà a seguire tutte le vicende legate al canile di Colle Arpea, al fine di far luce sugli accadimenti che lo coinvolgono e per tutelare i diritti degli animali.”
La normativa penale introdotta dalla Legge 189 del 2004, ha inserito nel Codice Penale il titolo IX bis riguardante i delitti contro il sentimento per gli animali. In particolare l’articolo 544 bis del Codice Penale punisce l’uccisione di animali con la reclusione da tre a diciotto mesi, l’articolo 544 ter punisce il maltrattamento di animali con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3000 a 15000 euro, pena che viene aumentata della metà se dai fatti derivi la morte dell’animale.
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25/07/07 13:48
"REGOLAMENTO CANI LOMBARDIA FAVORISCE CHI LUCRA SUGLI ANIMALI"
23 lug 07
Penalizzate le associazioni secondo la LAV, appello al Consiglio per modificarlo.
FONTE:www.animalieanimali.it
23 luglio 2007 - E’ stato approvato dalla Giunta regionale nella seduta di martedì 17 luglio il Regolamento di attuazione della legge regionale 16/06 “Lotta al randagismo e tutela degli animali d’affezione”, che secondo quanto stabilito dalla stessa legge regionale 16, dovrebbe regolamentare canili sanitari, canili rifugio, allevamenti, pensioni e negozi di animali stabilendo i parametri minimi strutturali e gestionali delle strutture presenti in Lombardia.
“Così non è. Il testo approvato, infatti, è incompleto. – dichiara Simone Pavesi, coordinatore LAV Lombardia – Per quanto riguarda i canili, poi, è fortemente penalizzante per le associazioni che operano nelle strutture private in quanto non è previsto, come da noi richiesto in più occasioni, un modello base di atto di convezione tra il Comune appaltatore e il privato gestore del canile rifugio che garantisca ai volontari delle associazioni la possibilità di operare correttamente per la tutela del benessere degli animali e per incentivare quindi le adozioni”.
Il Regolamento della Giunta prevede, inoltre, parametri minimi strutturali inadeguati a garantire il benessere degli animali che, sfortunatamente, passano praticamente la loro vita rinchiusi nei box: secondo quanto disposto, un cane di piccola taglia dovrebbe passare il resto della sua vita in un box di 1mq, mentre un cane di taglia grande in un box di 2mq.
“Sono misure inaccettabili – prosegue Pavesi – da canile lager e frutto di una colossale svista della Direzione Generale Sanità che ha approntato il documento facendo riferimento ai parametri riportati nell’Accordo-Stato Regioni del marzo 2003 in materia di benessere animale, ma riferiti esclusivamente alle strutture adibite al commercio, dove gli animali vivono per un breve periodo, e non ai canili”.
Introducendo tali misure come parametri minimi, per assurdo, un privato senza scrupoli sarebbe legittimato a ridurre le dimensioni dei box attuali per ospitare più animali e quindi aumentare le entrate di denaro, soprattutto in considerazione del fatto che quando entrerà in vigore, dopo l’approvazione finale del Consiglio Regionale, il Regolamento sbloccherà le imponenti risorse economiche messe a disposizione per l’implementazione della legge 16.
Altro aspetto inquietante è la totale assenza di regolamentazione dei negozi di animali che preveda standard strutturali e gestionali anche per queste strutture, come invece espressamente richiesto dalla legge regionale 16/06.
Una adeguata regolamentazione è fondamentale per garantire il benessere di tutti gli animali, non solo cani e gatti, che vengono comunemente commercializzati come animali d’affezione.
“Seguiremo con molta attenzione i lavori consiliari – conclude Pavesi – Abbiamo già presentato richiesta di audizione presso la Commissione referente e cercheremo di modificare il contenuto del Regolamento nel rispetto dei diritti degli animali e, come espressamente sancito tra le finalità della legge regionale 16/06, della loro dignità di esseri viventi”.
23 lug 07
Penalizzate le associazioni secondo la LAV, appello al Consiglio per modificarlo.
FONTE:www.animalieanimali.it
23 luglio 2007 - E’ stato approvato dalla Giunta regionale nella seduta di martedì 17 luglio il Regolamento di attuazione della legge regionale 16/06 “Lotta al randagismo e tutela degli animali d’affezione”, che secondo quanto stabilito dalla stessa legge regionale 16, dovrebbe regolamentare canili sanitari, canili rifugio, allevamenti, pensioni e negozi di animali stabilendo i parametri minimi strutturali e gestionali delle strutture presenti in Lombardia.
“Così non è. Il testo approvato, infatti, è incompleto. – dichiara Simone Pavesi, coordinatore LAV Lombardia – Per quanto riguarda i canili, poi, è fortemente penalizzante per le associazioni che operano nelle strutture private in quanto non è previsto, come da noi richiesto in più occasioni, un modello base di atto di convezione tra il Comune appaltatore e il privato gestore del canile rifugio che garantisca ai volontari delle associazioni la possibilità di operare correttamente per la tutela del benessere degli animali e per incentivare quindi le adozioni”.
Il Regolamento della Giunta prevede, inoltre, parametri minimi strutturali inadeguati a garantire il benessere degli animali che, sfortunatamente, passano praticamente la loro vita rinchiusi nei box: secondo quanto disposto, un cane di piccola taglia dovrebbe passare il resto della sua vita in un box di 1mq, mentre un cane di taglia grande in un box di 2mq.
“Sono misure inaccettabili – prosegue Pavesi – da canile lager e frutto di una colossale svista della Direzione Generale Sanità che ha approntato il documento facendo riferimento ai parametri riportati nell’Accordo-Stato Regioni del marzo 2003 in materia di benessere animale, ma riferiti esclusivamente alle strutture adibite al commercio, dove gli animali vivono per un breve periodo, e non ai canili”.
Introducendo tali misure come parametri minimi, per assurdo, un privato senza scrupoli sarebbe legittimato a ridurre le dimensioni dei box attuali per ospitare più animali e quindi aumentare le entrate di denaro, soprattutto in considerazione del fatto che quando entrerà in vigore, dopo l’approvazione finale del Consiglio Regionale, il Regolamento sbloccherà le imponenti risorse economiche messe a disposizione per l’implementazione della legge 16.
Altro aspetto inquietante è la totale assenza di regolamentazione dei negozi di animali che preveda standard strutturali e gestionali anche per queste strutture, come invece espressamente richiesto dalla legge regionale 16/06.
Una adeguata regolamentazione è fondamentale per garantire il benessere di tutti gli animali, non solo cani e gatti, che vengono comunemente commercializzati come animali d’affezione.
“Seguiremo con molta attenzione i lavori consiliari – conclude Pavesi – Abbiamo già presentato richiesta di audizione presso la Commissione referente e cercheremo di modificare il contenuto del Regolamento nel rispetto dei diritti degli animali e, come espressamente sancito tra le finalità della legge regionale 16/06, della loro dignità di esseri viventi”.
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23/07/07 06:40
CASSAZIONE GRAZIA CANE CONDANNATO AD ABBATTIMENTO, DOVRA' CAMBIARE CASA
Condannato all'abbattimento dall'Ufficio cantonale ginevrino di veterinaria (Ocv) perche' «reo» di tre aggressioni, un cane di quattro anni della razza 'Presa Canario' e' stato provvisoriamento graziato dal Tribunale federale, la Cassazione elvetica. Il cane sara' sottoposto all'esame delle competenti autorita', che dovranno pronunciarsi sulla sua effettiva pericolosita' e quindi decidere il suo destino. Se «assolto», dovra' cambiare proprietario, puntualizza la Corte suprema in una sentenza pubblicata oggi.
Secondo numerose testimonianze, nonostante i tre incidenti a suo carico (ha azzannato la proprietaria di un bovaro bernese, un fox terrier e un gendarme, peraltro senza gravi conseguenze), il cane in questione solitamente e' docile e «si comporta bene». Da quanto emerso, sarebbe piuttosto il suo proprietario ad avere un atteggiamento aggressivo e ad essere inabile a tenere cani pericolosi.
L'uomo si e' dimostrato minaccioso anche nei confronti del personale dell'ufficio di veterinaria, al quale ha dichiarato di aver fatto «vent'anni di galera» e di essere «capace di uccidere».
Posto sotto sequestro per ordine dell'ufficio di veterinaria da quando ha morsicato un gendarme, qualora sfuggisse all'eutanasia il cane dovra' percio' essere affidato a un ente di protezione degli animali o a una societa' cinefila, precisano i giudici di Mon Repos.
In ogni caso non potra' essere riconsegnato all'attuale proprietario.
(Res/Pn/Adnkronos)
Condannato all'abbattimento dall'Ufficio cantonale ginevrino di veterinaria (Ocv) perche' «reo» di tre aggressioni, un cane di quattro anni della razza 'Presa Canario' e' stato provvisoriamento graziato dal Tribunale federale, la Cassazione elvetica. Il cane sara' sottoposto all'esame delle competenti autorita', che dovranno pronunciarsi sulla sua effettiva pericolosita' e quindi decidere il suo destino. Se «assolto», dovra' cambiare proprietario, puntualizza la Corte suprema in una sentenza pubblicata oggi.
Secondo numerose testimonianze, nonostante i tre incidenti a suo carico (ha azzannato la proprietaria di un bovaro bernese, un fox terrier e un gendarme, peraltro senza gravi conseguenze), il cane in questione solitamente e' docile e «si comporta bene». Da quanto emerso, sarebbe piuttosto il suo proprietario ad avere un atteggiamento aggressivo e ad essere inabile a tenere cani pericolosi.
L'uomo si e' dimostrato minaccioso anche nei confronti del personale dell'ufficio di veterinaria, al quale ha dichiarato di aver fatto «vent'anni di galera» e di essere «capace di uccidere».
Posto sotto sequestro per ordine dell'ufficio di veterinaria da quando ha morsicato un gendarme, qualora sfuggisse all'eutanasia il cane dovra' percio' essere affidato a un ente di protezione degli animali o a una societa' cinefila, precisano i giudici di Mon Repos.
In ogni caso non potra' essere riconsegnato all'attuale proprietario.
(Res/Pn/Adnkronos)