20 marzo 2011
CASSAZIONE: CANE DI FAMIGLIA, TUTTI PAGANO I DANNI SE MORDE
26/03/11 09:21
I danni provocati dal cane di famiglia li pagano tutti i componenti del clan che si trovano a spasso con il quattrozampe mentre, privo di guinzaglio e museruola, morde uno sfortunato passante. A nulla serve che il legittimo proprietario dell'animale, presente anch'egli al momento dell'aggressione culminata nella dolorosa morsicatura, chieda di essere condannato solo lui. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 8875 che ha confermato la condanna a carico di due coniugi marchigiani per il morso dato dal cane della moglie, esclusiva proprietaria dell'indocile bestiola, mentre la coppia era a spasso con l'animale lasciato libero. In sostanza i supremi giudici spiegano che, di fatto, tutti i componenti del nucleo familiare nel quale vive un cane hanno con lui una "relazione di possesso" che li obbliga a "non lasciarlo libero e a custodirlo con le debite cautele". Dunque, per evitare di essere chiamati a pagare - anche con la fedina penale - i danni provocati da un cane inquieto non basta dire di non esserne i proprietari. Bisogna solo tenerlo al guinzaglio.
Nel caso in questione, la Suprema Corte ha confermato la responsabilità per il reato di lesioni colpose di Antonio L. e di sua moglie Bambina D.N. il cui cane, portato a spasso dalla coppia, aveva morso alla gamba destra Maria Luisa P., una passante che riportò una ferita con prognosi di dieci giorni di guarigione. Nonostante l'animale appartenesse solo a Bambina, il giudice di pace di Ripatransone, e poi il Tribunale di Fermo, comminarono alla coppia una multa di 300 euro, oltre a 500 euro da versare subito a Maria Luisa come prima tranche del risarcimento danni. Senza successo, anche in Cassazione, il marito di Bambina ha esibito la documentazione che attestava che la proprietaria del cane era solo la moglie. Nulla da fare.
"L'animale viveva in famiglia e, dunque, entrambi i coniugi avevano un potere di fatto su di lui", avevano "correttamente" stabilito i giudici di merito, osserva la Suprema Corte.
(ANSA)
DIVIETO ANIMALI IN CONDOMINIO, SOLO REGOLAMENTO CONTRATTUALE PUO' PREVEDERLO
26/03/11 09:19
Corte di Cassazione conferma orientamento maggioritario.
Una controversia avente ad oggetto la possibilità di tenere animali nell’appartamento in condominio offre alla Corte di cassazione l’occasione di tornare ad occuparsi dell’approvazione e modifica del regolamento condominiale di natura “contrattuale”.
Le clausole del regolamento che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà incidono sui diritti dei condomini, venendo a costituire su queste ultime una vera e propria “servitù reciproca”.
Ne consegue che tali disposizioni hanno natura contrattuale e, dunque, vanno approvate e possono essere modificate solo con il consenso unanime dei condomini.
Più in particolare, secondo i giudici di legittimità l’unica fonte che giustifica atti dispositivi che limitano i diritti esclusivi di ciascun comproprietario va necessariamente individuata nella “volontà” dei singoli.
La possibilità di imporre limiti all’esercizio della proprietà esclusiva, dunque, esorbita dalle attribuzioni dell’assemblea, alla quale è conferito il solo potere regolamentare di gestione della cosa comune, provvedendo a disciplinarne l’uso e il godimento.
Il divieto di tenere animali domestici negli appartamenti condominiali, pertanto, limitando il diritto esclusivo di ciascuno, non può essere contenuto negli ordinari regolamenti approvati a maggioranza semplice, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi in via esclusiva (Cass. civ. n. 12028/93).
Alla luce di tali considerazioni, è stata confermata la nullità della delibera con la quale l’assemblea aveva disposto la modifica del regolamento nella parte in cui era previsto il divieto di tenere in casa e in qualsiasi spazio comune condominiale animali di qualsiasi genere, dovendo tale delibera essere necessariamente approvata all’unanimità e non a maggioranza semplice.
Avv. Giuseppe D. Nuzzo - diritto.net