08 luglio 2007
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10/07/07 00:21
PIU' STERILIZZAZIONI A MENO, ORDINE VETERINARI
PALERMO BLOCCA DECRETO
Tar boccia la Regione Siciliana.
Il tribunale amministrativo regionale, accogliendo la richiesta dell'ordine dei veterinari di Palermo, ha sospeso il decreto sul randagismo pubblicato lo scorso 6 aprile sulla gazzetta ufficiale della Regione siciliana'. Lo dice, in una nota, l'ordine dei veterinari di Palermo. 'La legge regionale sul randagismo - continua la nota - la numero 15 del 2000, a distanza di sette anni dalla sua approvazione rimane, quindi, ancora senza il regolamento di attuazione e quindi non e' ancora completamente applicabile'.
L'ordine dei veterinari di Palermo, assistito dall'avvocato Cristian Dolce, aveva proposto ricorso al Tar perche' il decreto imponeva che le sterilizzazioni fossero effettuate in base alle quote minime individuate dal tariffario dell'ordine provinciale dei medici veterinari togliendo cioe' ai professionisti la possibilita' di applicare tariffe superiori alle minime. (ANSA)
Tar boccia la Regione Siciliana.
Il tribunale amministrativo regionale, accogliendo la richiesta dell'ordine dei veterinari di Palermo, ha sospeso il decreto sul randagismo pubblicato lo scorso 6 aprile sulla gazzetta ufficiale della Regione siciliana'. Lo dice, in una nota, l'ordine dei veterinari di Palermo. 'La legge regionale sul randagismo - continua la nota - la numero 15 del 2000, a distanza di sette anni dalla sua approvazione rimane, quindi, ancora senza il regolamento di attuazione e quindi non e' ancora completamente applicabile'.
L'ordine dei veterinari di Palermo, assistito dall'avvocato Cristian Dolce, aveva proposto ricorso al Tar perche' il decreto imponeva che le sterilizzazioni fossero effettuate in base alle quote minime individuate dal tariffario dell'ordine provinciale dei medici veterinari togliendo cioe' ai professionisti la possibilita' di applicare tariffe superiori alle minime. (ANSA)
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10/07/07 00:20
CASSAZIONE: NESSUN CANE E' MANSUETO DAVANTI ALLA
LEGGE
Dovuta sempre attenzione di detentore o proprietario.
Nessun cane e' mansueto davanti alla legge. Lo sottolinea la Corte di Cassazione in una sentenza che si e' occupata del caso di un proprietario di un cane da guardia che, privo di museruola, era uscito dalla casa mentre si stava chiudendo il cancello automatico e si era avventato contro una passante, addentandola ad un polpaccio. Il proprietario, Giacinto A., era stato inizialmente condannato per lesioni colpose conseguente all'omessa custodia del cane (il reato e' poi caduto in prescrizione) e la Suprema corte ne ha approfittato per ricordare che "pericolosi per l'altrui incolumita' devono ritenersi non soltanto gli animali in cui la ferocia e' caratteristica naturale ed istintiva ma tutti quelli che, sebbene domestici, possono diventare pericolosi in determinati casi e determinate circostanze".
Inutilmente, il proprietario del cane (un incrocio tra un pastore tedesco e un maremmano) ha protestato in Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona, sostenendo che il legittimo proprietario del cane era il figlio e che in ogni caso non era stata provata la pericolosita' dell'animale. La Quarta sezione penale ha bocciato il ricorso rilevando che davanti alla legge tutti i cani "possono diventare pericolosi". Nessuna eccezione, dunque, per "il cane normalmente mansueto". Per tale categoria, infatti, scrivono i supremi giudici, "la pericolosita' deve essere accertata in concreto considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante".
Quanto poi al fatto che la contestazione era stata mossa al padre del legittimo proprietario, la Suprema corte ricorda che "in tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona posto che l'art. 672 C.P. relaziona l'obbligo, di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele, al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto" dell'animale.
(Dav/Ct/Adnkronos)
Dovuta sempre attenzione di detentore o proprietario.
Nessun cane e' mansueto davanti alla legge. Lo sottolinea la Corte di Cassazione in una sentenza che si e' occupata del caso di un proprietario di un cane da guardia che, privo di museruola, era uscito dalla casa mentre si stava chiudendo il cancello automatico e si era avventato contro una passante, addentandola ad un polpaccio. Il proprietario, Giacinto A., era stato inizialmente condannato per lesioni colpose conseguente all'omessa custodia del cane (il reato e' poi caduto in prescrizione) e la Suprema corte ne ha approfittato per ricordare che "pericolosi per l'altrui incolumita' devono ritenersi non soltanto gli animali in cui la ferocia e' caratteristica naturale ed istintiva ma tutti quelli che, sebbene domestici, possono diventare pericolosi in determinati casi e determinate circostanze".
Inutilmente, il proprietario del cane (un incrocio tra un pastore tedesco e un maremmano) ha protestato in Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona, sostenendo che il legittimo proprietario del cane era il figlio e che in ogni caso non era stata provata la pericolosita' dell'animale. La Quarta sezione penale ha bocciato il ricorso rilevando che davanti alla legge tutti i cani "possono diventare pericolosi". Nessuna eccezione, dunque, per "il cane normalmente mansueto". Per tale categoria, infatti, scrivono i supremi giudici, "la pericolosita' deve essere accertata in concreto considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante".
Quanto poi al fatto che la contestazione era stata mossa al padre del legittimo proprietario, la Suprema corte ricorda che "in tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona posto che l'art. 672 C.P. relaziona l'obbligo, di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele, al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto" dell'animale.
(Dav/Ct/Adnkronos)
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10/07/07 00:20
CANE AL SOLE SENZA MUOVERSI? PER CASSAZIONE E'
REATO
Importante sentenza, n.20468, a tutela degli animali.
Rischia una condanna per maltrattamenti il proprietario che lascia il proprio cane esposto al sole senza possibilità di muoversi perché legato ad una catena; e non importa che nelle vicinanze vi sia una cuccia dove ripararsi. Il monito animalista viene dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna al pagamento di 1.500 euro a titolo di ammenda per il reato di maltrattamento di animali inflitta dal Tribunale di Trapani ad un uomo colpevole di avere lasciato il proprio cane, un pastore tedesco, nel cantiere di sua proprietà, legato ad una catena di appena due metri sotto il sole cocente dell’estate e con vicino una cuccia arroventata. Inutilmente il proprietario dell’animale aveva fatto ricorso in Cassazione sostenendo che tutti i giorni dava da mangiare al cane, gli dava l’antiparassitario e non gli faceva mancare nulla, mettendogli oltretutto a disposizione una cuccia. La Suprema Corte ha rigettato la tesi difensiva del ricorrente confermando la sanzione del Tribunale e sottolineando che il reato di maltrattamenti era perfettamente provato in quanto “il pastore tedesco versava in una situazione di grave incuria e di pessima situazione igienica”, era legato ad una catena lunga appena due metri, e quindi esigua rispetto alle sue dimensioni e che non gli permetteva i movimenti naturali per lungo lasso di tempo, e soprattutto “era lasciato per tutto il giorno d'estate in una zona del cantiere priva di ombra e di alcun riparo gli permettesse di ripararsi dalla elevata temperatura del sole di agosto, temperatura ugualmente se non ancor più elevata all'interno della cuccia anch'essa esposta al sole”; ciò era comunque produttivo di gravi sofferenze per l'animale, determinate non solo dalla sporcizia del luogo e dall'incuria, ma “soprattutto dall'essere praticamente privato della possibilità di movimento e dall'essere costretto a stare durante le ore più calde delle giornate di agosto in un cantiere assolato o in una cuccia soffocante, priva a sua volta di una idonea tettoia”.
Importante sentenza, n.20468, a tutela degli animali.
Rischia una condanna per maltrattamenti il proprietario che lascia il proprio cane esposto al sole senza possibilità di muoversi perché legato ad una catena; e non importa che nelle vicinanze vi sia una cuccia dove ripararsi. Il monito animalista viene dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna al pagamento di 1.500 euro a titolo di ammenda per il reato di maltrattamento di animali inflitta dal Tribunale di Trapani ad un uomo colpevole di avere lasciato il proprio cane, un pastore tedesco, nel cantiere di sua proprietà, legato ad una catena di appena due metri sotto il sole cocente dell’estate e con vicino una cuccia arroventata. Inutilmente il proprietario dell’animale aveva fatto ricorso in Cassazione sostenendo che tutti i giorni dava da mangiare al cane, gli dava l’antiparassitario e non gli faceva mancare nulla, mettendogli oltretutto a disposizione una cuccia. La Suprema Corte ha rigettato la tesi difensiva del ricorrente confermando la sanzione del Tribunale e sottolineando che il reato di maltrattamenti era perfettamente provato in quanto “il pastore tedesco versava in una situazione di grave incuria e di pessima situazione igienica”, era legato ad una catena lunga appena due metri, e quindi esigua rispetto alle sue dimensioni e che non gli permetteva i movimenti naturali per lungo lasso di tempo, e soprattutto “era lasciato per tutto il giorno d'estate in una zona del cantiere priva di ombra e di alcun riparo gli permettesse di ripararsi dalla elevata temperatura del sole di agosto, temperatura ugualmente se non ancor più elevata all'interno della cuccia anch'essa esposta al sole”; ciò era comunque produttivo di gravi sofferenze per l'animale, determinate non solo dalla sporcizia del luogo e dall'incuria, ma “soprattutto dall'essere praticamente privato della possibilità di movimento e dall'essere costretto a stare durante le ore più calde delle giornate di agosto in un cantiere assolato o in una cuccia soffocante, priva a sua volta di una idonea tettoia”.
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09/07/07 13:52
*aree antiabbaio – sofferenza
dell’animale – maltrattamento di
animali – sussistenza – ordinanza
ministeriale – irrilevanza* [art. 727 c.p.
Costituisce reato di maltrattamento ad animali utilizzare il c.d. collare antiabbaio, in quanto provoca reali sofferenze al cane, non assumendo rilevanza l’eventuale ordinanza ministeriale che ne legittimi l’utilizzo. (1 )
(1) Sull’equiparazione tra diligenza usata verso minori e diligenza
usata verso gli animali, si veda Cassazione penale 21805/2007
*SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE*
*SEZIONE III PENALE*
*Sentenza 15 aprile 2007, n. 15061*
/(Pres. De Maio – rel.Marmo)/
*Fatto e diritto*
Il Gip del tribunale di Vicenza disponeva il sequestro preventivo del cane meticcio di G. S., indagata in relazione ai reati di cui all’articolo 544 /ter/ c.p., perché in K., fino all’8 luglio 2006, maltrattava il proprio cane meticcio abusando del collare coercitivo di tipo elettrico antiabbaio apposto sul collo dell’animale.
Il tribunale di Vicenza, con ordinanza del 29 settembre 2006, respingeva il gravame proposto dalla S..
Proponeva ricorso per cassazione la S. chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di sequestro.
Con il primo motivo la ricorrente deduce che l’articolo 727 c.p. non prevede la misura della confisca, sicchè doveva ritenersi che il sequestro era stato disposto dal Gip e confermato dal tribunale di Vicenza in assenza dei requisiti di cui all’articolo 321 comma 2 Cpp.
Il motivo è infondato e va respinto.
La ricorrente è stata originariamente indagata in ordine al delitto di cui all’articolo 544 /ter /c.p. che, ai sensi dell’articolo 544 /sexies /c.p., prevede la confisca obbligatoria dell’animale in caso di condanna.
Peraltro, anche se il Tribunale per il riesame, nella parte motiva, ha richiamato soltanto l’articolo 727 c.p., ipotesi contravvenzionale, ha comunque ritenuto che il collare in questione, di tipo elettrico, è un congegno che causa al cane un’inutile e sadica sofferenza, rendendolo aggressivo nei confronti di chiunque ed ha confermato il provvedimento del Gip.
Pertanto, pur dovendo demandarsi al successivo giudizio di merito la definitiva qualificazione giuridica del fatto, deve comunque ritenersi legittimo il sequestro preventivo avente lo scopo di evitare il protrarsi di una situazione di inutile sofferenza dell’animale costituente reato.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che con ordinanza del 5 luglio 2005 il Ministero della salute aveva previsto che l’uso del collare elettrico e di analogo strumento che provocasse effetti di dolore sui cani rientrasse nella disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 727 c.p..
Peraltro l’efficacia di detta ordinanza era stata limitata nel termine di un anno a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2005.
Doveva quindi concludersi che alla data dell’accertamento l’uso del collare antiabbaio non fosse penalmente sanzionato.
Anche il secondo motivo è infondato.
*L’uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza mínisteriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali e nel caso in esame il referto medico del veterinario richiamato nella richiesta di sequestro preventivo attestava lo stato di sofferenza dell’animale.*
*In proposito questa Corte ha precisato che costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all’articolo 727 c.p. ogni comportamento produttivo nell’animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell’insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorchè non limitati a quelli primari cui si riferisce l’articolo 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell’animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte Cassazione, Sezione terza, sentenza 43230/02).*
Va quindi respinto anche il secondo motivo di impugnazione.
Consegue al rigetto del ricorso l’obbligo della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
*P.Q.M.*
*rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.*
Costituisce reato di maltrattamento ad animali utilizzare il c.d. collare antiabbaio, in quanto provoca reali sofferenze al cane, non assumendo rilevanza l’eventuale ordinanza ministeriale che ne legittimi l’utilizzo. (1 )
(1) Sull’equiparazione tra diligenza usata verso minori e diligenza
usata verso gli animali, si veda Cassazione penale 21805/2007
*SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE*
*SEZIONE III PENALE*
*Sentenza 15 aprile 2007, n. 15061*
/(Pres. De Maio – rel.Marmo)/
*Fatto e diritto*
Il Gip del tribunale di Vicenza disponeva il sequestro preventivo del cane meticcio di G. S., indagata in relazione ai reati di cui all’articolo 544 /ter/ c.p., perché in K., fino all’8 luglio 2006, maltrattava il proprio cane meticcio abusando del collare coercitivo di tipo elettrico antiabbaio apposto sul collo dell’animale.
Il tribunale di Vicenza, con ordinanza del 29 settembre 2006, respingeva il gravame proposto dalla S..
Proponeva ricorso per cassazione la S. chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di sequestro.
Con il primo motivo la ricorrente deduce che l’articolo 727 c.p. non prevede la misura della confisca, sicchè doveva ritenersi che il sequestro era stato disposto dal Gip e confermato dal tribunale di Vicenza in assenza dei requisiti di cui all’articolo 321 comma 2 Cpp.
Il motivo è infondato e va respinto.
La ricorrente è stata originariamente indagata in ordine al delitto di cui all’articolo 544 /ter /c.p. che, ai sensi dell’articolo 544 /sexies /c.p., prevede la confisca obbligatoria dell’animale in caso di condanna.
Peraltro, anche se il Tribunale per il riesame, nella parte motiva, ha richiamato soltanto l’articolo 727 c.p., ipotesi contravvenzionale, ha comunque ritenuto che il collare in questione, di tipo elettrico, è un congegno che causa al cane un’inutile e sadica sofferenza, rendendolo aggressivo nei confronti di chiunque ed ha confermato il provvedimento del Gip.
Pertanto, pur dovendo demandarsi al successivo giudizio di merito la definitiva qualificazione giuridica del fatto, deve comunque ritenersi legittimo il sequestro preventivo avente lo scopo di evitare il protrarsi di una situazione di inutile sofferenza dell’animale costituente reato.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che con ordinanza del 5 luglio 2005 il Ministero della salute aveva previsto che l’uso del collare elettrico e di analogo strumento che provocasse effetti di dolore sui cani rientrasse nella disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 727 c.p..
Peraltro l’efficacia di detta ordinanza era stata limitata nel termine di un anno a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2005.
Doveva quindi concludersi che alla data dell’accertamento l’uso del collare antiabbaio non fosse penalmente sanzionato.
Anche il secondo motivo è infondato.
*L’uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza mínisteriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali e nel caso in esame il referto medico del veterinario richiamato nella richiesta di sequestro preventivo attestava lo stato di sofferenza dell’animale.*
*In proposito questa Corte ha precisato che costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all’articolo 727 c.p. ogni comportamento produttivo nell’animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell’insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorchè non limitati a quelli primari cui si riferisce l’articolo 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell’animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte Cassazione, Sezione terza, sentenza 43230/02).*
Va quindi respinto anche il secondo motivo di impugnazione.
Consegue al rigetto del ricorso l’obbligo della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
*P.Q.M.*
*rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.*