03 aprile 2011
VOLPINO UCCISO AL PARCO DA ALTRI CANI: GIUDICE, NO AL DANNO MORALE
03/04/11 13:31
Seguendo un orientamento delle Sezioni unite civili, il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) ha negato il risarcimento del danno morale ed esistenziale a una signora che si era vista uccidere al parco il suo cagnolino, un volpino, da due maremmani. La sentenza è del 12 gennaio 2011.
Per il Giudice di merito, il risarcimento non trova fondamento nel vigente ordinamento costituzionale, come già evidenziato dalle Sezioni Unite della Cassazione. In sostanza, il danno non patrimoniale (morale, esistenziale, biologico) può essere riconosciuto solo in caso di violazione di un diritto costituzionalmente protetto.
Sul punto si legge nella sentenza che "in tale prospettiva la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (che superi cioè la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi a fastidi o sia addirittura immaginario)". Ciò precisato, il Giudice ritiene "che, nella specie, non sussista un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, tanto che la perdita da animale d'affezione è stata proprio indicata in maniera esemplificativa, dalle Sezioni Unite".
Non sono stati giudicati suscettibili di "alterare il modo di esistere delle persone", le motivazioni addotte dalla proprietaria che si è limitata a dedurre di aver utilizzato il proprio cane nell'ambito di una pet therapy (con ciò lasciando sottintendere la sussistenza di un rapporto non solo affettivo ma anche terapeutico con la propria bestiola), senza tuttavia corroborare in alcun modo sul versante probatorio il proprio assunto".
da AnmviOggi.it
CANE INCUSTODITO, AUTOMOBILISTA CHE NON SI FERMA E' CORRESPONSABILE
03/04/11 13:30
Deve risarcire i danni insieme al proprietario del cane l'automobilista che, per evitare l'animale, provoca un incidente. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Perugia con una sentenza che riforma parzialmente la decisione del Tribunale.
L'automobilista, correndo su una strada poco illuminata, aveva visto attraversare un setter incustodito e non aveva rallentato. Poi lo aveva preso e, nell'impatto, aveva provocato un incidente con una macchina che sopraggiungeva.
Per questo i giudici hanno escluso che la responsabilità di tutto l'accaduto potesse attribuirsi solo al proprietario del setter. In particolare hanno affermato che in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 primo comma cod. civ., anche nel caso che il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente, in quanto l'art. 2054 cod. civ. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione. (fonte: cassazione.net)
In sostanza in applicazione di tale principio, la Corte di Appello di Perugia in parziale modifica della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva del proprietario dell'animale, ha affermato nei confronti di un terzo danneggiato la responsabilità concorrente anche del conducente del veicolo, rilevando che quest'ultimo non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro con l'animale.
da AnmviOggi.it
L'automobilista, correndo su una strada poco illuminata, aveva visto attraversare un setter incustodito e non aveva rallentato. Poi lo aveva preso e, nell'impatto, aveva provocato un incidente con una macchina che sopraggiungeva.
Per questo i giudici hanno escluso che la responsabilità di tutto l'accaduto potesse attribuirsi solo al proprietario del setter. In particolare hanno affermato che in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 primo comma cod. civ., anche nel caso che il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente, in quanto l'art. 2054 cod. civ. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione. (fonte: cassazione.net)
In sostanza in applicazione di tale principio, la Corte di Appello di Perugia in parziale modifica della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva del proprietario dell'animale, ha affermato nei confronti di un terzo danneggiato la responsabilità concorrente anche del conducente del veicolo, rilevando che quest'ultimo non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro con l'animale.
da AnmviOggi.it