17 giugno 2007

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TRGA TRENTINO-ALTO ADIGE, Bolzano, 22 maggio 2007, sentenza n. 188

CACCIA - Provincia Autonoma di Bolzano - L.P. n. 14/87, art. 4 - Piano di abbattimento - Pregiudizio per l'equilibrio ecologico o per l'agricoltura - Natura - Concretezza e attualità - Grado di dannosità notevole - Strumento eccezionale - Tassatività della previsione. L’art. 4 della legge provinciale n. 14 del 1987 (piani di abbattimento per specie non cacciabili, in presenza di pregiudizio per l'equilibrio ecologico o per l'agricoltura) va interpretato nel senso che il pregiudizio che legittima la deroga al divieto di caccia non deve essere ipotetico, ma concreto e attuale. Non solo: una volta accertata, attraverso un’adeguata istruttoria, l’esistenza di un effettivo pregiudizio, l’Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di un grado di dannosità che possa considerarsi, come la legge richiede, “notevole”. E’ evidente che il legislatore si preoccupa di raggiungere un contemperamento fra la necessità di conservare una specie protetta della nostra fauna selvatica e la necessità di tutelare l’agricoltura e l’equilibrio tra le specie. Pertanto, il piano di abbattimento, da considerarsi uno strumento eccezionale, va autorizzato tassativamente nei casi e modi stabiliti dal legislatore. Pres. Rossi Dordi, Est. Pantozzi Lerjefors - W.W.F. Italia Onlus (avv. De Pascalis) c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv. ti von Guggenberg, Fadanelli, Beikircher) - T.R.G.A. Bolzano - 22 maggio 2007, n. 188



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
SEZIONE AUTONOMA PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

N. 188/2007 Reg. Sent.
N. 224/2006 Reg. Ric.
depositato il
22.05.2007

costituito dai magistrati:
Marina ROSSI DORDI - Presidente
Hans ZELGER - Consigliere
Margit FALK EBNER - Consigliere
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 224 del registro ricorsi 2006
presentato da
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILD FUND FOR NATURE (W.W.F. Italia) - ONLUS, in persona del Presidente e legale rappresentante, arch. Fulco Pratesi, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano dd 14.09.2006, rappresentata e difesa dall’avv. Mauro De Pascalis, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, Via Museo n. 31, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
c o n t r o

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 04.01.2005, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg, Laura Fadanelli, e Stephan Beikircher, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano Via Crispi, n. 3, giusta delega a margine dell'atto di costituzione;
- resistente -
per l'annullamento
del decreto dell’Assessore provinciale per le Foreste della Provincia autonoma di Bolzano 18.07.2006, n. 176/32.4, avente ad oggetto: “Approvazione del piano di abbattimento di marmotte per l’anno 2006”.

Visto il ricorso notificato il 20.09.2006 e depositato in segreteria il 22.09.2006 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 02.10.2006;
Vista l’istanza cautelare, la cui decisione è stata rinviata all’udienza di merito;
Vista la memoria prodotta;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 18.04.2007 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. L. Fadanelli per la Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

E’ impugnato il decreto con il quale l’Assessore provinciale competente per le Foreste ha autorizzato un piano di abbattimento di 2.352 capi di marmotte, da realizzarsi nel mese di settembre 2006, in applicazione dell’art. 4, comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14.
A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché degli artt.1, 2 e 4, comma 1, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, nonché violazione dell’art. 4, primo comma, del DPR 31 agosto 1972, n. 670. Eccesso di potere.

2. Eccesso di potere per difetto assoluto di adeguata istruttoria - violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e contestuale violazione dell’art. 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; violazione dell’art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; violazione artt. 3, comma 4, e 4, comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14.

3. Violazione dell’art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: mancanza del parere dell’INFS (Istituto Nazionale Fauna Selvatica).

Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e ha chiesto che il ricorso sia rigettato, siccome infondato.
All’udienza in camera di Consiglio del 10 ottobre 2006, su concorde istanza delle parti, la trattazione dell’istanza cautelare della ricorrente è stata rinviata all’udienza di merito, per ivi essere decisa unitamente ad esso.
Nei termini di rito le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive difese.
All’udienza pubblica del 18 aprile 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con ordinanza collegiale n. 67/2007, depositata il 18 aprile 2007, è stata rigettata l’istanza cautelare, presentata dalla ricorrente in via incidentale.

D I R I T T O

Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti profili di censura dedotti con il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4, comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, il difetto assoluto di istruttoria e il difetto di motivazione del decreto impugnato in ordine al notevole pregiudizio per l’equilibrio ecologico o per l’agricoltura, in presenza del quale l’Assessore competente può autorizzare, in via eccezionale, piani di abbattimento di specie altrimenti non cacciabili.

Le doglianze hanno pregio.
L’art. 4 della citata legge provinciale n. 14 del 1987 dopo aver elencato, nel comma 1, le specie cacciabili e i periodi di caccia, nel comma 2 così recita: “Con decreto dell'assessore competente per materia, e, previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale, nel rispetto dei livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica, allo scopo di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi in modo notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la selvicoltura, la pescicoltura, la consistenza della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o per motivi di sanità possono essere autorizzati piani di abbattimento di specie non contenute nel precedente comma 1”.
Ad avviso del Collegio la norma va interpretata nel senso che il pregiudizio che legittima la deroga al divieto di caccia non deve essere ipotetico, ma concreto e attuale. Non solo: una volta accertata, attraverso un’adeguata istruttoria, l’esistenza di un effettivo pregiudizio, l’Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di un grado di dannosità che possa considerarsi, come la legge richiede, “notevole”.
E’ evidente che il legislatore si preoccupa di raggiungere un contemperamento fra la necessità di conservare una specie protetta della nostra fauna selvatica e la necessità di tutelare l’agricoltura e l’equilibrio tra le specie. Pertanto, il piano di abbattimento, da considerarsi uno strumento eccezionale, va autorizzato tassativamente nei casi e modi stabiliti dal legislatore.

Ciò chiarito, il decreto impugnato autorizza l’abbattimento di complessivi 2.352 capi di marmotta, suddivisi per singole riserve di caccia, nel mese di settembre 2006, fino ad una quota di m. 2300 s.l.m. ed esclusivamente con tiro a palla e con armi a canna rigata.
In ordine alle ragioni che giustificano il piano di abbattimento, il decreto richiama, condividendole, le valutazioni espresse dall’Osservatorio faunistico provinciale nella deliberazione 28 marzo 2006, n. 4.
L’Osservatorio, dopo aver valutato in 43.000 capi la consistenza delle marmotte nella provincia di Bolzano, di cui 2234 presenti nei prati falciabili (secondo le rilevazioni effettuate dagli agenti venatori), si è soffermato sui danni che un eccessivo numero di marmotte potrebbe causare all’agricoltura, così esprimendosi: “In alta montagna, in linea di massima, i pendii soleggiati costituiscono i pascoli più pregiati e, per lo stesso motivo, anche le zone più predilette dalle marmotte che, con i loro scavi e rispettivamente gli accumuli di terra, saltuariamente possono causare delle piccole erosioni compromettendo la qualità pascoliva in quelle zone. Oltre a ciò, in singole valli laterali, i pascoli - prati falciabili si trovano fino ad una quota di m. 2200 s.l.m. e, data la loro altitudine, vengono spesso invasi dalle marmotte. In tali prati magri il materiale scavato dalle marmotte e rotolato verso valle spesso può pregiudicare la lavorazione manuale e, soprattutto, quella meccanica, mentre d’altronde la falciatura dei prati montani viene sovvenzionata con premi incentivanti per la tutela paesaggistica.”
L’Osservatorio, dunque, si limita a descrivere, sinteticamente, la tipologia dei possibili danni all’agricoltura, attribuibili alle marmotte (piccole erosioni che potrebbero compromettere la qualità pascoliva e la falciatura dei prati, soprattutto quella meccanica), senza fare riferimento a dati precisi in ordine alla loro effettiva esistenza, quantità e intensità.
L’Assessore provinciale competente afferma, nel decreto, che le valutazioni contenute in quel parere sono condivisibili “in quanto considerano l’attuale situazione faunistica, nonché il possibile impatto delle marmotte sui prati falciabili e in parte anche sui pascoli bovini”. Anche nel decreto che autorizza il piano di abbattimento, dunque, si parla solo di possibili pregiudizi.
Alla luce della esposta interpretazione della norma attributiva del potere di autorizzare piani di abbattimento per specie non cacciabili, il Collegio ritiene che l’Amministrazione resistente, prima di autorizzare il piano di abbattimento, avrebbe dovuto esperire un’adeguata istruttoria, volta ad accertare, in concreto, l’esistenza, la portata e l’intensità dei danni causati dalle marmotte all’agricoltura.

Il difetto di istruttoria si riflette anche sulla motivazione del decreto, che appare lacunosa con riferimento all’esistenza del pregiudizio e al carattere “notevole”, che il pregiudizio deve avere, come prescritto dalla norma.

Parimenti insufficiente si palesa la motivazione in ordine all’impatto del piano di abbattimento sulla consistenza numerica delle marmotte: anche sotto questo aspetto il decreto non dà alcuna certezza, limitandosi ad affermare che il piano di abbattimento “non dovrebbe affatto pregiudicare né la consistenza, né la distribuzione territoriale della specie”.
Infine, va osservato che l’Amministrazione resistente, quantomeno a partire dal 2000, ha autorizzato ogni anno un piano di abbattimento delle marmotte, sulla base di una motivazione pressoché identica, con ciò trasformando uno strumento eccezionale previsto dal legislatore in uno strumento ordinario di prelievo di una specie altrimenti non cacciabile (cfr. TRGA Bolzano, 14 dicembre 2006, n. 448).

Per le considerazioni che precedono, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il decreto dell’Assessore provinciale per le Foreste 18 luglio 2006, n. 176/32.4.

Si ravvisano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio. Nulla per quanto concerne il contributo unificato, essendo la ricorrente esente, in quanto associazione non lucrativa (cfr. art. 27bis, allegato B al DPR 26.10.1972, n. 642, aggiunto dall’art. 17 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460 e s.m.).

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate. Nulla per quanto concerne il contributo unificato, in quanto esente.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 18.04.2007.

IL PRESIDENTE
Marina ROSSI DORDI

L'ESTENSORE
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS















FAUNA E FLORA - CACCIA - Caccia al lupo - Conservazione degli habitat naturali -Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE. Autorizzando la caccia al lupo in via preventiva, senza che sia accertata la sua idoneità a prevenire gravi danni ai sensi dell'art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 12, n. 1, e 16, n. 1, lett. b), di detta direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. II, 14 Giugno 2007, causa C-342/05






CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,


SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 14 giugno 2007


«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Fauna e flora selvatiche – Caccia al lupo»

Nel procedimento C‑342/05,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 14 settembre 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e I. Koskinen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica di Finlandia, rappresentata dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (relatore) e J.‑C. Bonichot, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 novembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, avendo autorizzato la caccia al lupo senza rispettare i motivi di deroga sanciti all’art. 16, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7, in prosieguo: la «direttiva habitat»), la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 12, n. 1, e 16, n. 1, di tale direttiva.

Contesto normativo

La direttiva habitat

2 Ai sensi dell’art. 12, n. 1, della direttiva habitat:

«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

(…)».

3 L’allegato IV della direttiva habitat è intitolato «specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa». Detto allegato IV, lett. a), come modificato dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea [GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1, in prosieguo: l’«allegato IV, lett. a)»] cita le seguenti specie: «Canis lupus (tranne le popolazioni finlandesi all’interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)».

4 L’art. 16, n. 1, della direttiva prevede:

«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;

(…)».

5 Lo stato di conservazione delle specie viene definito all’art. 1, lett. i), della direttiva habitat:

«i) Stato di conservazione di una specie: l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all’articolo 2;

Lo “stato di conservazione” è considerato “soddisfacente” quando

– i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

– l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile

e

– esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine».

La normativa finlandese

6 Dal fascicolo presentato alla Corte risulta che gli artt. 12 e 16 della direttiva habitat sono stati trasposti pressoché alla lettera nella normativa finlandese sulla caccia.

7 Tuttavia, per quanto riguarda l’autorizzazione all’abbattimento dei lupi, sono previste discipline particolari. La caccia al lupo è autorizzata caso per caso dal distretto venatorio competente. Le soglie regionali massime di caccia, vale a dire il numero massimo di lupi che possono essere cacciati nei singoli distretti durante la stagione della caccia che va dal 1° novembre al 31 marzo, vengono invece fissate dal Ministero per l’Agricoltura e le Foreste. Dette soglie sono fissate in modo tale che non sia minacciata l’esistenza della popolazione dei lupi presente nei singoli distretti. Si tiene conto di tutte le conoscenze relative alla mortalità di tali animali, in particolare di quella dovuta ad incidenti stradali o alle attività umane.

8 I distretti venatori devono verificare, per autorizzare la caccia, se ricorrono condizioni di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva habitat, che è stata trasposta nell’ordinamento nazionale. D’altro canto, quando una soglia regionale massima di caccia viene raggiunta, il suo superamento è possibile solo alle condizioni di cui all’art. 16, n. 1, e necessita di una speciale autorizzazione ministeriale.

9 Inoltre, se le forze di polizia, in situazioni eccezionali, possono abbattere animali, esse possono farlo solo nel rispetto delle condizioni richiamate al punto 8 della presente sentenza.

Procedimento precontenzioso

10 La Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento inviando una lettera di diffida alla Repubblica di Finlandia in data 10 aprile 2001. Dopo la risposta del detto Stato con lettera del 6 luglio 2001, la Commissione ha emesso, il 26 giugno 2002, un parere motivato. Nel detto parere motivato si asseriva che, dato che in Finlandia lo stato di conservazione del lupo non era soddisfacente, che altre soluzioni avrebbero potuto essere adottate e che le licenze di caccia erano rilasciate senza che fosse stabilito un rapporto con gli individui all’origine di gravi danni, la caccia al lupo, come autorizzata, non soddisfaceva le condizioni stabilite all’art. 16, n. 1, della direttiva habitat. La Repubblica di Finlandia ha risposto a detto parere motivato con lettera del 28 agosto 2002.

11 Considerando, ciononostante, che l’inadempimento contestato persisteva, la Commissione ha proposto, il 14 settembre 2005, il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

12 La Commissione rileva anzitutto che, in Finlandia, il lupo costituisce una specie in pericolo e che, di conseguenza, lo stato di conservazione di quest’ultima non può essere considerato soddisfacente in tale Stato membro.

13 La Commissione sostiene poi che la prassi seguita in Finlandia, consistente nell’autorizzare la caccia in via preventiva, è in contrasto con l’art. 16, n. 1, della direttiva habitat. Infatti, quando si prevede che con buona probabilità un lupo provochi gravi danni, questi ultimi possono essere generalmente evitati in modo diverso dall’abbattimento preventivo. Può essere previsto l’uso di repellenti, di sostanze odoranti, di recinti elettrici o altri mezzi, il ricovero del bestiame o dei cani durante la notte, addirittura il risarcimento dei danni provocati. Quando le licenze di caccia sono rilasciate in via preventiva, appare poco probabile che gli abbattimenti mirino i lupi che provocano gravi danni. Dette licenze di caccia sono, ad ogni modo, rilasciate dalle autorità finlandesi senza che sia debitamente accertato un rapporto con gli individui che provocano tali danni. Stanti tali premesse, la caccia non rappresenterebbe un rimedio molto efficace per prevenire i detti danni.

14 La Commissione, infine, fa valere che le soglie territoriali annuali definite anticipatamente dal Ministero per l’Agricoltura e le Foreste per un periodo limitato non si giustificano, poiché le deroghe al regime di rigorosa tutela devono essere valutate indipendentemente dal periodo interessato e previste distintamente per quanto riguarda le singole licenze di caccia, in conformità all’art. 16, n. 1, della direttiva habitat. Peraltro, la prassi delle autorità finlandesi condurrebbe ad una situazione nella quale i lupi possono essere legalmente abbattuti anche qualora la soglia massima definita dal Ministero per l’Agricoltura e le Foreste sia ampiamente superata. Così, in particolare durante la stagione 2003‑2004, mentre la soglia massima sarebbe stata fissata ad otto lupi, sarebbero state inoltre concesse undici licenze in deroga e due licenze rilasciate dalla polizia. In definitiva, durante detta stagione sarebbero stati abbattuti dodici lupi.

15 La Commissione conclude che, dato lo stato di conservazione insoddisfacente del lupo in Finlandia, data la possibilità di adottare altre soluzioni e dato che le licenze di caccia sono rilasciate senza che sia adeguatamente accertato un rapporto con gli individui che provocano gravi danni, la caccia al lupo è autorizzata in Finlandia in misura tale da violare le condizioni enunciate all’art. 16, n. 1, della direttiva habitat.

16 Il governo finlandese fa valere che la caccia al lupo necessita di una licenza che può essere ottenuta dietro richiesta scritta e motivata, diretta al distretto venatorio locale, nella quale sia indicato il territorio e il numero di animali considerati. Tale distretto, disponendo di conoscenze adeguate relative all’area di pertinenza, verificherebbe se la caccia osta al mantenimento di un livello di conservazione soddisfacente della specie, se sia possibile adottare un’altra soluzione valida e se sono rispettate le condizioni in materia di deroga previste all’art. 16, n. 1, della direttiva habitat.

17 Inoltre, le decisioni sul rilascio delle licenze di caccia sarebbero anche prese in funzione della soglia massima regionale relativa agli esemplari che possono essere cacciati nei singoli distretti venatori, definita dal Ministero per l’Agricoltura e le Foreste e corrispondente alla quantità di esemplari che possono biologicamente essere soppressi senza compromettere la sopravvivenza delle relative popolazioni. Non si tratterebbe dunque di quote da raggiungere o da esaurire.

18 Il governo finlandese sostiene che la propria prassi non ostacola il mantenimento, in Finlandia, di uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione dei lupi. Infatti, quest’ultima si sarebbe accresciuta in maniera considerevole nel corso degli ultimi anni. Lo stesso varrebbe per l’area geografica di popolamento. Del resto, i dati relativi all’andamento della specie interessata indicherebbero che quest’ultima costituisce ancora, e può a costituire a lungo termine, un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene.

19 Quanto alla condizione relativa all’inesistenza di «un’altra soluzione valida», il detto governo fa valere che numerosi mezzi diversi sono nei limiti del possibile utilizzati, singolarmente o in combinazione, per prevenire o ridurre i danni provocati dai lupi. In ogni caso, i distretti venatori considererebbero ogni altra soluzione valida prima di rilasciare una licenza di caccia. Tuttavia, il governo finlandese insiste, a questo proposito, sul fatto che le soluzioni sostitutive alle quali la Commissione si riferisce nella fattispecie non sono adeguate ad ogni singolo caso.

20 Secondo detto governo e contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l’art. 16, n. 1, della direttiva habitat non vieta di derogare al regime di rigorosa tutela per prevenire gravi danni. Sarebbe anche inesatto affermare che le decisioni con cui le autorità nazionali competenti rilasciano licenze di caccia al lupo non implicano l’identificazione dei lupi che provocano gravi danni. Tali decisioni, infatti, determinerebbero in modo preciso le aree geografiche corrispondenti a tali licenze e in cui vivono i lupi che provocano detti danni. Tuttavia, dato che il lupo è un animale che vive in muta, le licenze di caccia non possono sempre identificare l’esemplare o gli esemplari che occasionano danni. Nondimeno, quando sono conosciuti, gli individui in questione appartenenti ad una muta, formerebbero oggetto delle licenze di caccia rilasciate. Peraltro, quando l’animale interessato si sposta da solo, la licenza di caccia potrebbe anche riguardarlo singolarmente.

Giudizio della Corte

21 Come giustamente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 16 delle sue conclusioni, con il presente ricorso la Commissione non contesta né la normativa finlandese, né singoli casi di abbattimento di lupi, bensì la prassi amministrativa delle autorità finlandesi in materia di caccia al lupo.

22 Orbene, anche se la normativa nazionale vigente è, di per sé, compatibile con il diritto comunitario, un inadempimento può derivare dall’esistenza di una prassi amministrativa in contrasto con tale diritto (v. sentenza 27 aprile 2006, causa C‑441/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑3449, punto 47).

23 Emerge, a questo proposito, da una giurisprudenza costante che, nell’ambito di un procedimento di inadempimento, la Commissione ha l’obbligo di dimostrare l’esistenza dell’inadempimento contestato e fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione (v., segnatamente, sentenze 6 novembre 2003, causa C‑434/01, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑13239, punto 21 e Commissione/Germania, cit., punto 48).

24 Quindi, nell’ambito del presente ricorso, spetta alla Commissione dimostrare che la prassi seguita in Finlandia viola il regime di rigorosa tutela del lupo in quanto specie figurante nell’allegato IV, punto a), di cui all’art. 12, n. 1, della direttiva habitat, in ragione del fatto che le deroghe a tale regime non sono concesse nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 16, n. 1, di questa direttiva (v., in tal senso, sentenza Commissione/Regno Unito, cit., punto 22).

25 Ques’ultima disposizione, prevedendo un regime di eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva e deve far gravare l’onere di provare la sussistenza delle condizioni richieste, per ciascuna deroga, sull’autorità che ne prende la decisione, gli Stati membri sono tenuti a garantire che qualsiasi intervento riguardante le specie protette sia autorizzato solo in base a decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata riferentesi ai motivi, alle condizioni e alle prescrizioni di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva habitat (v., in tal senso, sentenza 8 giugno 2006, causa C‑60/05, WWF Italia e a., Racc. pag. I‑5083, punto 34).

26 Nella fattispecie, è pacifico che:

– Le autorità finlandesi autorizzano ogni anno, in misura limitata, la caccia al lupo in via di deroga;

– ai termini della relazione del 2000, relativa ai pericoli gravanti sulle specie in Finlandia, pubblicata nel 2001 dal Ministero dell’Ambiente e dal centro finlandese per l’Ambiente [Pertti Rassi, Aulikki Alanen, Tiina Kanerva ja Ilpo Mannerkoski: (toim.): Suomen lajien uhanalaisuus 2000. Uhanalaisten lajien II seurantaryhmä. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki 2001], il lupo è annoverato tra le specie in pericolo in Finlandia;

– nella detta relazione, è riportato che il numero di individui capaci di riprodursi è inferiore a 50, valore che rappresenta il limite al di sotto del quale esiste un serio pericolo di estinzione;

– ai sensi del punto 7.2 del piano di gestione della popolazione dei lupi, pubblicato nel 2005 dal Ministero per l’Agricoltura e le Foreste (in prosieguo: il «piano di gestione»), si può stimare che la Finlandia dovrebbe annoverare 20 coppie riproduttrici per garantire a lungo termine la conservazione della popolazione dei lupi come componente vitale dei propri habitat naturali;

– per quanto riguarda gli anni 2001‑2004, il numero di coppie riproduttrici era stimato, secondo il punto 2.1.5 del piano di gestione, rispettivamente a 11, 12, 13 e 16.

27 Risulta dunque che, alla luce del criterio enunciato all’art. 1, lett. i), primo trattino, della direttiva habitat, lo stato di conservazione del lupo in Finlandia, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non era soddisfacente.

28 Orbene, l’art. 16, n. 1, di detta direttiva pone lo stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale quale presupposto necessario per la concessione delle deroghe da esso previste (v., sentenza 10 maggio 2007, causa C‑508/04, Commissione/Austria, Racc. pag. I‑0000, punto 115).

29 Detto ciò, il rilascio di tali deroghe rimarrebbe possibile eccezionalmente, quando è debitamente accertato che esse non sono tali da peggiorare lo stato di conservazione non soddisfacente di dette popolazioni o da impedire il riassestamento, in condizioni di conservazione soddisfacente, delle popolazioni stesse. Infatti, in conformità alle osservazioni formulate dalla Commissione, in particolare ai punti 47‑51 della sezione III del proprio documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario prevista dalla direttiva habitat (Guidance document on the strict protection of animal species of community interrest provided by the «Habitats» Directive 92/43/EEC, versione definitiva, febbraio 2007), non si può escludere che l’abbattimento di un numero limitato di esemplari sia senza incidenza sull’obiettivo di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva habitat, consistente nel mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente la popolazione dei lupi nella sua area di ripartizione naturale. Una tale deroga sarebbe pertanto neutra sulla specie interessata.

30 Emerge dalle due decisioni di rilascio di licenze di caccia al lupo, adottate dalle autorità finlandesi prima che la Commissione avesse inviato la lettera di diffida alla Repubblica di Finlandia e prodotte dalla Commissione dinanzi alla Corte, che dette autorità hanno autorizzato, in entrambi i casi, la caccia ad un numero determinato di lupi in un’area geografica ben delimitata ma senza fondarsi su una valutazione dello stato di conservazione della specie, senza fornire alcuna motivazione precisa e adeguata quanto all’assenza di altre soluzioni valide e senza identificare precisamente i lupi autori di gravi danni che potevano essere abbattuti.

31 Orbene, tali decisioni che, da una parte, non si fondano su una valutazione dell’impatto relativo all’abbattimento dei lupi da esse autorizzato sul mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione di detta specie nella sua area di ripartizione naturale e che, dall’altra, non contengono una motivazione precisa e adeguata quanto all’assenza di altre soluzioni valide, risultano in contrasto con l’art. 16, n. 1, della direttiva habitat.

32 Occorre tuttavia ricordare che, come risulta dal punto 21 della presente sentenza, la Commissione, con il presente ricorso, non intende denunciare casi concreti ma contesta la prassi amministrativa delle autorità finlandesi in materia di caccia al lupo.

33 La Corte, a tale proposito, ha dichiarato che, se un comportamento di uno Stato consistente in una prassi amministrativa in contrasto con gli obblighi del diritto comunitario può essere idoneo a costituire un inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, occorre che tale prassi amministrativa presenti un certo grado di costanza e di generalità (v., segnatamente, sentenza Commissione/Germania, cit., punto 50).

34 Inoltre, come risulta da una giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., segnatamente, sentenza 26 aprile 2005, causa C‑494/01, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑3331, punto 29).

35 In questo caso, la Commissione non ha prodotto nessuna delle decisioni relative al rilascio di licenze di caccia al lupo che le autorità finlandesi hanno adottato dopo le decisioni richiamate al punto 30 della presente sentenza, ad eccezione di due decisioni del 2006, alle quali la Commissione fa riferimento per mettere in evidenza i progressi in materia compiuti nel frattempo dalle autorità finlandesi.

36 Per il resto, la Commissione, che non ha mai invocato, nell’ambito del presente procedimento, una mancanza di leale cooperazione da parte di dette autorità riguardo alla comunicazione delle decisioni vertenti sul rilascio di licenze di caccia, non ha presentato alla Corte alcuna decisione di questo tipo risalente al periodo corrispondente alla fine del procedimento precontenzioso e idonea a fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica della fondatezza delle censure sollevate.

37 Occorre per di più ricordare che, come rilevato al punto 26 della presente sentenza, il numero di coppie riproduttrici è aumentato da 11 a 16 durante il periodo corrispondente agli anni 2001‑2004. Non si contesta, inoltre, che, durante il medesimo periodo, il numero totale dei lupi presenti sul territorio finlandese è passato da una forcella di 110‑130 esemplari ad una forcella di 185‑200esemplari.

38 Questi dati, pur non essendo concludenti in sé, sono, ad ogni modo, idonei a dimostrare che malgrado la caccia al lupo autorizzata in via derogatoria in Finlandia, lo stato di conservazione della specie interessata è sostanzialmente e costantemente migliorato in tale Stato membro durante il periodo compreso tra il procedimento precontenzioso e larga parte del periodo precedente la proposizione del presente ricorso.

39 La Commissione, così, non ha fornito elementi di prova sufficienti quanto all’esistenza di una prassi amministrativa delle autorità finlandesi consistente nel rilasciare licenze di caccia al lupo senza fondarsi su una valutazione dello stato di conservazione della specie o senza fornire una motivazione precisa e adeguata dell’assenza di altre valide soluzioni.

40 Per quanto attiene alla censura della Commissione relativa al fatto che le licenze di caccia sono rilasciate in via preventiva o, ad ogni modo, senza che sia debitamente accertato un rapporto con gli individui che provocano gravi danni, occorre constatare che, così come è stato rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, l’art. 16, n. 1 della direttiva habitat non richiede il verificarsi di gravi danni preliminarmente all’adozione di misure derogatorie.

41 Tuttavia, è vero che il governo finlandese riconosce che, essendo il lupo un animale che generalmente vive in muta, le licenze di caccia non possono sempre individuare l’individuo o gli individui che provocano gravi danni.

42 Se non può essere escluso a priori che il fatto di autorizzare l’abbattimento di uno o più individui di una muta di lupi, di cui alcuni esemplari provocano o sono in grado di provocare danni del genere, possa prevenire, eliminare o ridurre questi ultimi, è giocoforza constatare che gli elementi agli atti non sono idonei a confermare questa tesi.

43 Occorre constatare a tale proposito che, come indicato al punto 5.4.5 del piano di gestione, secondo una determinata opinione, una caccia ininterrotta indurrebbe il lupo a diffidare dell’uomo e contribuirebbe, pertanto, a limitare i danni, mentre, secondo un’altra opinione, la caccia ai lupi appartenenti a mute provocherebbe un incremento dei danni. E’, peraltro, precisato che pochi studi biologici sono disponibili su questo tema.

44 Stanti tali premesse, deve essere accolta la censura della Commissione relativa al fatto che le licenze di caccia sono rilasciate in via preventiva.

45 Quanto alla circostanza secondo la quale le decisioni di rilascio dei permessi di caccia al lupo sono anche assoggettate ad una soglia massima regionale di esemplari che possono essere abbattuti nei singoli distretti venatori, essa non può essere ritenuta in contrasto con l’art. 16, n. 1, della direttiva habitat. Detta soglia, infatti, che è determinata in funzione della quantità di esemplari che possono essere eliminati senza compromettere la conservazione della specie in questione, definisce, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, solo i limiti entro cui i distretti venatori possono rilasciare le licenze di caccia, qualora sussistano anche i presupposti di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva habitat.

46 Considerando in particolare quanto indicato al punto 8 della presente sentenza, la circostanza secondo la quale, durante la stagione 2003‑2004, la soglia in questione è stata in realtà superata, non può, in quanto tale, essere sufficiente a dimostrare che le autorità finlandesi hanno rilasciato licenze di caccia in misura tale da poter nuocere al mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni di lupi nella loro area di ripartizione naturale.

47 Risulta da quanto precede che, autorizzando la caccia al lupo in via preventiva, senza che sia accertata la sua idoneità a prevenire gravi danni ai sensi dell’art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva habitat, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 12, n. 1, e 16, n. 1, lett. b), di detta direttiva e che per il resto occorre respingere il ricorso della Commissione.

Sulle spese

48 Ai sensi dell’art. 69, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, in particolare se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

49 Nella fattispecie, poiché sono risultate rispettivamente soccombenti su uno o più capi, si deve disporre che ciascuna di esse sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1) Autorizzando la caccia al lupo in via preventiva, senza che sia accertata la sua idoneità a prevenire gravi danni ai sensi dell’art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 12, n. 1, e 16, n. 1, lett. b), di detta direttiva.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.

Firme

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